Sentenza del 13/02/2017 n. 1298 - Comm. Trib. Prov. Milano
ACCERTAMENTO - Notifica avviso di accertamento - Mancanza processo verbale di constatazione - Violazione del contraddittorio endoprocedimentale - Sussiste.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
Il ricorrente ha contestato la legittimità dell’avviso di accertamento perché emesso dopo la risposta a un questionario, ma prima della notifica del processo verbale di constatazione, senza consentire un effettivo contraddittorio endoprocedimentale. È stata dedotta la violazione del diritto di difesa e dei principi derivanti dal diritto dell’Unione europea e dall’art. 97 della Costituzione.
La decisione
La contestazione è stata accolta: l’avviso di accertamento è stato ritenuto illegittimo per violazione dell’obbligo di contraddittorio endoprocedimentale. Nei procedimenti riguardanti tributi armonizzati, tale obbligo ha portata generalizzata e impone all’Amministrazione di consentire al contribuente di interloquire prima dell’adozione dell’atto impositivo, non potendo la mera risposta a un questionario sostituire il contraddittorio successivo alla contestazione formalizzata nel processo verbale di constatazione.
Norme richiamate
Art. 97 della Costituzione
La norma è richiamata quale fondamento dei principi di buon andamento e imparzialità dell’Amministrazione, nonché della tutela del diritto di difesa del contribuente nel procedimento tributario.
Diritto dell’Unione europea in materia di contraddittorio endoprocedimentale
Nel settore dei tributi armonizzati, il diritto dell’Unione impone il rispetto del diritto del contribuente di essere ascoltato prima dell’adozione di una decisione amministrativa sfavorevole.
Cassazione, sentenze n. 24823/2015 e n. 19667/2014
I precedenti sono richiamati a sostegno del principio secondo cui, per i tributi armonizzati, l’obbligo di contraddittorio endoprocedimentale ha carattere generalizzato.
Massime di principio
- La risposta a un questionario non sostituisce necessariamente il contraddittorio endoprocedimentale, soprattutto quando l’Amministrazione procede successivamente alla formalizzazione delle contestazioni.
- Prima di emettere un avviso di accertamento relativo a tributi armonizzati, l’Amministrazione deve consentire al contribuente di conoscere le contestazioni e di presentare osservazioni effettive.
- L’assenza di un processo verbale di constatazione o di un’altra fase equivalente di confronto può determinare l’illegittimità dell’avviso, se compromette concretamente il diritto di difesa.
- In situazioni analoghe occorre verificare la natura del tributo, la sequenza degli atti, il contenuto del questionario e l’effettiva possibilità offerta al contribuente di interloquire prima dell’emissione dell’atto.
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