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Circolare

Circolare numero 75 del 20-05-2019

Si forniscono le istruzioni operative per l'applicazione della convenzione stipulata tra l'INPS e la CONF. ITAL. LAV. INDUSTRIA ARTIGIANATO AGRICOLTURA (CONFLIAA), per la riscossione dei contributi sindacali su prestazioni temporanee.

INPS

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La circolare illustra la convenzione sottoscritta il 10 aprile 2019 tra INPS e CONFLIAA per la riscossione dei contributi sindacali sugli importi delle prestazioni temporanee. Definisce i soggetti che possono rilasciare la delega, le modalità telematiche di rilascio e presentazione, le regole per revoca e nuova delega, la misura del contributo, la fornitura dei dati all’organizzazione sindacale, i rapporti finanziari e i costi del servizio, oltre alle clausole di salvaguardia, recesso, codice INPS e istruzioni contabili.

Convenzione INPS-CONFLIAA per la riscossione dei contributi sindacali sulle prestazioni temporanee

Convenzione INPS-CONFLIAA per la riscossione dei contributi sindacali sulle prestazioni temporanee

La circolare illustra il contenuto della convenzione sottoscritta il 10 aprile 2019 tra INPS e CONFLIAA per la riscossione dei contributi sindacali sulle prestazioni temporanee. Il documento disciplina i soggetti legittimati a rilasciare la delega, le modalità di presentazione e revoca, la misura del contributo, gli adempimenti informativi, i rapporti economici e le regole di salvaguardia, recesso e contabilizzazione.

Premessa e durata della convenzione

La convenzione è stata stipulata sulla base dello schema approvato con Determinazione presidenziale n. 48 del 3 maggio 2018. Ha validità fino al 31 dicembre 2021 ed è rinnovabile su richiesta della organizzazione sindacale, da trasmettere all’Istituto via PEC almeno sei mesi prima della scadenza. In assenza di richiesta, la convenzione cessa di efficacia e l’INPS interrompe il servizio di riscossione senza ulteriori comunicazioni. Resta salva la facoltà di entrambe le parti di recedere con comunicazione scritta via PEC.

Soggetti che possono rilasciare la delega

Possono conferire la delega personale volontaria per il versamento dei contributi associativi i beneficiari di:

  • trattamenti di mobilità in corso di pagamento;
  • NASpI;
  • DIS-COLL;
  • disoccupazione speciale;
  • trattamenti ordinari e straordinari di integrazione salariale;
  • sussidi per lavori socialmente utili.

Modalità di rilascio e trasmissione della delega

L’autorizzazione alla trattenuta avviene mediante trasmissione telematica di una delega all’INPS. La delega deve essere redatta sul modulo predisposto dall’Istituto e deve indicare espressamente:

  • la misura del contributo sindacale;
  • le autorizzazioni necessarie per il trattamento dei dati personali ai sensi del D.lgs. n. 196/2003.

Il documento deve essere sottoscritto dal titolare della prestazione e riportare gli estremi di un documento di riconoscimento valido. Inoltre, nella delega deve essere indicata la sigla dell’organizzazione sindacale a favore della quale viene effettuata la trattenuta.

Per le prestazioni temporanee erogate per periodi superiori all’anno, l’organizzazione sindacale può presentare la delega anche in un momento successivo alla richiesta della prestazione, secondo le modalità specifiche indicate dall’Istituto, allegando copia del documento di identità valido del delegante.

Conservazione della documentazione e adempimenti collegati

L’organizzazione sindacale deve conservare l’originale della delega e la copia del documento di identità, nel rispetto della normativa sulla conservazione sostitutiva e fino ai termini ordinari di prescrizione. La conservazione deve garantire identificazione certa del soggetto che ha formato il documento, integrità, immodificabilità, leggibilità, certezza della data e rispetto delle norme di sicurezza.

Nel caso di pagamento diretto da parte dell’INPS dei trattamenti di integrazione salariale, spetta al datore di lavoro comunicare i dati delle deleghe rilasciate dai lavoratori e conservare la documentazione relativa.

Revoca della delega e rapporti con una nuova delega

La circolare ribadisce che il rapporto associativo intercorre esclusivamente tra l’associato e l’organizzazione sindacale; pertanto, ogni comunicazione dell’associato relativa a tale rapporto deve essere indirizzata all’organizzazione stessa.

L’associato può tuttavia comunicare direttamente all’INPS la revoca della delega, indicando:

  • l’organizzazione sindacale revocata;
  • gli estremi di un documento di riconoscimento in corso di validità.

L’Istituto elabora la richiesta e la comunica all’organizzazione competente. Se su una prestazione è già attiva una delega verso altra organizzazione, la nuova delega produce effetti solo se preceduta dalla revoca della precedente, con le indicazioni richieste e il documento di riconoscimento del revocante.

Quando revoca e nuova delega sono acquisite contestualmente, l’organizzazione sindacale deve conservarle entrambe con la copia del documento d’identità. Nei casi di pagamento diretto della CIG, la revoca e/o la nuova delega devono essere consegnate al datore di lavoro, che provvede alla comunicazione all’INPS e alla conservazione degli originali.

Misura del contributo sindacale

Il contributo sindacale, da indicare nel testo di delega, è determinato in percentuale sull’importo lordo della prestazione secondo le seguenti misure:

  • 4,00% per NASpI;
  • 2,00% per DIS-COLL;
  • 4,00% per CIG;
  • 2,00% per i restanti trattamenti, cioè trattamenti speciali di disoccupazione, indennità di mobilità e sussidio per lavori socialmente utili.

Fornitura dei dati e gestione delle comunicazioni

L’INPS rende disponibili all’organizzazione sindacale, tramite l’applicazione "Deleghe sindacali su disoccupazione e cig" accessibile dai servizi online del sito istituzionale, gli elenchi dei nominativi per i quali è stata effettuata la trattenuta, con i relativi dati anagrafici e importi, oltre all’elenco dei pagamenti telematici effettuati a favore dell’organizzazione.

Attraverso la medesima applicazione vengono inoltre trasmesse:

  • le fatture relative al costo dei servizi;
  • le eventuali comunicazioni inerenti la convenzione.

La consultazione e il prelevamento dei dati devono avvenire nel rispetto delle norme di sicurezza stabilite dall’Istituto e dal Garante per la protezione dei dati personali.

Rapporti finanziari, spese e rimesse

Le modalità di versamento delle quote associative e le spese sostenute dall’INPS per l’espletamento del servizio sono regolate dagli articoli 6 e 8 della convenzione, con adempimenti gestiti a livello centrale tra Direzione generale e organizzazione sindacale.

L’INPS versa all’organizzazione sindacale l’importo delle trattenute operate sui pagamenti effettuati, dedotte:

  • le spese previste dall’articolo 8 della convenzione;
  • le eventuali trattenute già versate e non dovute.

I versamenti avvengono con quattro mandati di pagamento nei mesi di aprile, luglio, ottobre e dicembre.

Per il servizio di riscossione dei contributi sindacali, i costi sono stati fissati con Determinazione presidenziale n. 46 del 2 maggio 2018. Per la convenzione in esame, a decorrere dal 1° gennaio 2018, è previsto il seguente costo:

  • gestione delega: € 0,45.

Ogni ulteriore onere inerente alla convenzione resta a carico dell’organizzazione sindacale.

Clausola di salvaguardia e responsabilità

Dall’applicazione della convenzione non devono derivare oneri aggiuntivi per l’INPS, che resta estraneo al rapporto associativo tra l’associato e l’organizzazione sindacale e alle vicende connesse.

L’organizzazione sindacale esonera l’Istituto da ogni responsabilità derivante dal rapporto associativo. In particolare, in caso di controversie sull’effettivo e valido rilascio della delega, l’organizzazione stipulante soccombente deve rimborsare all’interessato la ritenuta operata.

L’INPS è anche sollevato da responsabilità verso terzi derivanti dall’applicazione della convenzione, incluso il caso di pignoramento presso terzi delle somme oggetto della convenzione da parte di creditori dell’organizzazione sindacale stipulante o di strutture ad essa associate, anche se i pignoramenti siano in corso o già eseguiti alla data di stipula.

Se l’Istituto viene convenuto o chiamato in giudizio per controversie attinenti o comunque connesse ai rapporti tra gli associati e l’organizzazione sindacale, quest’ultima deve rimborsare, a semplice presentazione di nota specifica, le spese sostenute dall’Istituto, quantificate secondo la normativa vigente sui compensi professionali.

Recesso e risoluzione della convenzione

La convenzione prevede la facoltà dell’INPS di recedere unilateralmente in caso di:

  • contestazioni sull’uso della denominazione, dell’acronimo o del logo dell’organizzazione sindacale;
  • contestazioni sul legittimo esercizio dei poteri statutari corrispondenti;
  • perdita dei requisiti di legge necessari alla stipula;
  • sopravvenienza di disposizioni normative o regolamentari che non consentano la revisione o l’integrazione della convenzione secondo l’articolo 13.

Prima di esercitare il recesso, l’Istituto deve comunicare motivatamente all’organizzazione la volontà di recedere. Entro 30 giorni dal ricevimento, l’organizzazione può presentare osservazioni, anche con documentazione. Nei 30 giorni successivi, l’INPS comunica il recesso con motivazione del mancato accoglimento delle osservazioni oppure la decisione di non procedere al recesso.

La convenzione si risolve di diritto, ai sensi dell’articolo 1456 c.c., se:

  • intervengono disposizioni normative o regolamentari che rendano impossibile la prosecuzione della convenzione;
  • emergono pregiudizi, irregolarità o conflitti di interesse a danno dell’Istituto.

La risoluzione opera nel momento in cui l’INPS comunica all’organizzazione di volersi avvalere della clausola risolutiva espressa. Tutte le comunicazioni devono avvenire via PEC.

Codice INPS e istruzioni contabili

Il codice INPS assegnato alla convenzione è 10 26.

Per la rilevazione contabile dei contributi associativi e dei relativi versamenti a favore di CONFLIAA sono istituiti i seguenti conti:

  • GPA25706, per l’imputazione dei contributi associativi trattenuti sulle prestazioni economiche temporanee;
  • GPA35706, per l’accreditamento all’organizzazione sindacale dei contributi associativi trattenuti;
  • GPA11706, per la rilevazione del debito verso l’organizzazione sindacale.

Gli importi relativi al rimborso delle spese per il servizio di esazione devono essere imputati al conto GPA24042. Le rimesse a favore dell’organizzazione sindacale sono effettuate con le consuete procedure di pagamento accentrato, con contestuale rilevazione contabile. Nell’allegato n. 2 sono descritte le variazioni apportate al piano dei conti.

Punti principali

Ambito della convenzione e durata

La convenzione, stipulata il 10 aprile 2019 tra INPS e CONF. ITAL. LAV. INDUSTRIA ARTIGIANATO AGRICOLTURA (CONFLIAA), disciplina la riscossione dei contributi sindacali dagli associati titolari di prestazioni temporanee. Ha validità fino al 31 dicembre 2021 ed è rinnovabile su richiesta dell’organizzazione sindacale da inviare via PEC almeno sei mesi prima della scadenza; in mancanza, il servizio cessa automaticamente. È comunque ammesso il recesso unilaterale di ciascuna delle parti con comunicazione scritta via PEC.

Soggetti legittimati a rilasciare la delega

Possono autorizzare la trattenuta, mediante delega personale volontaria, i beneficiari di trattamenti di mobilità in pagamento, NASpI, DIS-COLL, disoccupazione speciale, nonché i percettori di trattamenti ordinari e straordinari di integrazione salariale e di sussidi per lavori socialmente utili.

Modalità di rilascio e presentazione della delega

L’autorizzazione alla trattenuta avviene tramite trasmissione telematica di apposita delega all’INPS, utilizzando il modulo predisposto dall’Istituto. La delega deve indicare la misura del contributo, contenere le autorizzazioni per il trattamento dei dati personali ai sensi del D.lgs. n. 196/2003, essere sottoscritta dal titolare della prestazione e riportare gli estremi di un documento di riconoscimento valido. La sigla dell’organizzazione sindacale beneficiaria deve essere indicata nel modello INPS di richiesta della prestazione; per prestazioni temporanee di durata superiore all’anno, la delega può essere presentata anche successivamente, secondo le modalità stabilite dall’Istituto, con allegata copia del documento d’identità del delegante.

Conservazione della documentazione

L’organizzazione sindacale deve conservare l’originale della delega e la copia del documento d’identità, nel rispetto delle regole sulla conservazione sostitutiva e fino ai termini ordinari di prescrizione, garantendo identificazione certa del soggetto che ha formato il documento, integrità, immodificabilità, leggibilità, certezza della data e sicurezza. Nei casi di pagamento diretto da parte dell’INPS dei trattamenti di integrazione salariale, è il datore di lavoro a comunicare i dati delle deleghe rilasciate dai lavoratori e a conservare la documentazione.

Revoca della delega e nuova delega

L’associato può revocare direttamente presso l’INPS la delega alla riscossione, indicando l’organizzazione sindacale revocata e gli estremi di un documento di identità valido; l’Istituto inoltra la comunicazione all’organizzazione competente. Se su una prestazione risulta già attiva una delega verso altra organizzazione, la nuova delega produce effetti solo se preceduta dalla revoca della precedente. In caso di revoca e nuova delega contestuali, l’organizzazione che le acquisisce deve conservare gli originali e la copia del documento; nei casi di pagamento diretto della CIG, revoca e nuova delega vanno presentate al datore di lavoro, che le comunica all’INPS e conserva la documentazione.

Misura del contributo sindacale

Il contributo, indicato nel testo di delega, è calcolato sull’importo lordo della prestazione nelle seguenti misure: 4,00% per NASpI, 2,00% per DIS-COLL, 4,00% per CIG e 2,00% per i restanti trattamenti (disoccupazione speciale, indennità di mobilità e sussidio per lavori socialmente utili).

Fornitura dei dati e comunicazioni

Attraverso l’applicazione "Deleghe sindacali su disoccupazione e cig", disponibile nei servizi online del sito istituzionale, l’INPS mette a disposizione dell’organizzazione sindacale gli elenchi dei soggetti per i quali è stata effettuata la trattenuta, con dati anagrafici e importo, nonché l’elenco dei pagamenti telematici effettuati a favore dell’organizzazione. Tramite la stessa applicazione vengono trasmesse anche le fatture relative al costo del servizio e le eventuali altre comunicazioni inerenti la convenzione. L’accesso e il prelievo dei dati devono avvenire nel rispetto delle norme di sicurezza dell’Istituto e del Garante per la protezione dei dati personali.

Rapporti finanziari, spese e rimesse

I versamenti delle quote associative e gli adempimenti connessi sono regolati dagli articoli 6 e 8 della convenzione e gestiti a livello centrale tra Direzione generale e organizzazione sindacale. L’INPS versa all’organizzazione l’importo delle trattenute operate, al netto delle spese e di eventuali trattenute già versate e non dovute, con quattro mandati di pagamento nei mesi di aprile, luglio, ottobre e dicembre. Il costo del servizio di gestione delega è fissato in € 0,45 per ciascuna delega, con decorrenza dal 1° gennaio 2018; ogni ulteriore onere connesso alla convenzione resta a carico dell’organizzazione sindacale.

Clausola di salvaguardia e responsabilità

Dall’applicazione della convenzione non devono derivare oneri aggiuntivi per l’INPS, che resta estraneo al rapporto associativo tra iscritto e organizzazione sindacale. L’organizzazione esonera l’Istituto da responsabilità relative a tale rapporto e, in caso di controversie sull’effettivo e valido rilascio della delega, se risulta soccombente deve rimborsare all’interessato la ritenuta operata. L’INPS è inoltre sollevato da responsabilità verso terzi, anche in caso di pignoramento presso terzi sulle somme oggetto della convenzione, e l’organizzazione deve rimborsare le spese sostenute dall’Istituto qualora esso sia convenuto o chiamato in giudizio per controversie connesse ai rapporti tra associati e organizzazione.

Recesso e risoluzione della convenzione

L’INPS può recedere unilateralmente nei casi di contestazioni sull’uso di denominazione, acronimo o logo dell’organizzazione, sul legittimo esercizio dei poteri statutari, per perdita dei requisiti di legge per la stipula, oppure se intervengono disposizioni normative o regolamentari che impediscano la revisione o integrazione della convenzione. Prima del recesso, l’Istituto deve comunicare motivatamente l’intenzione di recedere; l’organizzazione ha 30 giorni per presentare osservazioni documentate e l’INPS comunica nei 30 giorni successivi l’eventuale recesso o il mancato accoglimento. La convenzione si risolve di diritto, ai sensi dell’art. 1456 c.c., se nuove norme rendono impossibile la prosecuzione o se emergono pregiudizi, irregolarità o conflitti di interesse a danno dell’Istituto. Tutte le comunicazioni devono avvenire via PEC.

Codice INPS e istruzioni contabili

Il codice INPS assegnato è 10 26. Per la rilevazione contabile dei contributi e dei riversamenti a favore di CONFLIAA sono istituiti i conti GPA25706, GPA35706 e GPA11706; i rimborsi delle spese per il servizio di esazione devono essere imputati al conto GPA24042. Le rimesse all’organizzazione avvengono con le consuete procedure di pagamento accentrato e con contestuale rilevazione contabile.

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