Cassazione Civile, Ordinanza n. 20095/2023 del 13/07/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (fallimento)
La controversia
La controversia nasce dall'opposizione allo stato passivo proposta da un agente della riscossione avverso la mancata ammissione al passivo fallimentare di una somma di euro 410.454, relativa al mancato pagamento della c.d. tassa di ingresso per i lavoratori collocati in mobilità. La Corte d'appello ha ritenuto il credito estinto per prescrizione quinquennale, qualificando l'onere come contribuzione previdenziale soggetta alla disciplina dell'art. 3, comma 9, lett. a), L. n. 335/1995. Il ricorrente ha denunciato violazione e falsa applicazione della L. n. 223/1991, art. 5, comma 4, e della L. n. 335/1995, art. 3, comma 9, lett. a), sostenendo che gli oneri dovuti dalle imprese per il collocamento in mobilità del personale non rientrano nella contribuzione previdenziale e non dovrebbero essere assoggettati alla prescrizione quinquennale ritenuta dai giudici di merito.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso, confermando la decisione della Corte d'appello di Lecce. Ha riaffermato la propria giurisprudenza secondo cui la c.d. tassa di ingresso per la mobilità va ricompresa nella più ampia categoria dei contributi previdenziali, con conseguente applicazione della prescrizione quinquennale. Ha inoltre condannato il ricorrente alle spese del giudizio di legittimità e ha dato atto dei presupposti per il versamento dell'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
L. n. 223 del 1991, art. 5, comma 4
La tassa di ingresso per la mobilità è qualificata come onere dovuto dal datore di lavoro per ogni lavoratore collocato in mobilità e viene ricondotta alla contribuzione previdenziale in senso lato.
L. n. 335 del 1995, art. 3, comma 9, lett. a)
Richiamata dal ricorrente come norma sulla prescrizione, ma la Corte afferma che gli oneri in questione restano soggetti alla prescrizione quinquennale propria dei contributi.
L. n. 335 del 1995, art. 3, comma 9, lett. b)
La Corte richiama il criterio di ragionevolezza che porta ad assoggettare tutti i contributi, in senso lato, alla prescrizione quinquennale.
artt. 98 e 101 legge fall.
Norme processuali che hanno regolato l'opposizione allo stato passivo nel procedimento di merito.
D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater
Fondamento del disposto relativo all'ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto del ricorso.
Massime di principio
- La c.d. tassa di ingresso per la mobilità, pur avendo caratteristiche peculiari, rientra nella nozione ampia di contribuzione previdenziale quando costituisce un onere economico posto a carico del datore di lavoro in relazione al collocamento in mobilità dei lavoratori.
- Le differenze terminologiche tra varie tipologie di oneri previdenziali non sono decisive ai fini della loro qualificazione giuridica, se la funzione economico-sociale dell'obbligo è coerente con la categoria contributiva.
- Quando un credito è qualificato come contributivo in senso lato, trova applicazione il relativo regime di prescrizione quinquennale, secondo un criterio di ragionevolezza che unifica oneri diversi ma omogenei sotto il profilo funzionale.
- In sede di legittimità, la Corte tende a confermare l'orientamento consolidato quando il motivo di ricorso mira a escludere la natura previdenziale di un onere già ricondotto in modo stabile alla categoria dei contributi.
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