Regolamento (UE) 2026/415
Regolamento (UE) 2026/415 del Consiglio, del 16 dicembre 2025, che modifica il regolamento (CE) n. 2533/98 sulla raccolta di informazioni statistiche da parte della Banca centrale europea
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl regolamento aggiorna il quadro giuridico che consente alla BCE e alle banche centrali nazionali di raccogliere, usare e condividere informazioni statistiche per i compiti del SEBC. Le modifiche mirano a ridurre gli oneri di segnalazione, applicare il principio "una tantum", migliorare l’uso di dati amministrativi e disciplinare in modo più preciso la circolazione di informazioni riservate tra autorità europee e nazionali. Vengono inoltre rivisti gli obblighi di segnalazione, le definizioni rilevanti, il regime sanzionatorio e le condizioni di accesso e riutilizzo dei dati.
Modifica il regolamento (CE) n. 2533/98 sulla raccolta di informazioni statistiche da parte della BCE, rafforzando regole su segnalazione, condivisione dei dati, riservatezza, accesso ai dati amministrativi e sanzioni.
Ambito di applicazione
Si applica alla Banca centrale europea, alle banche centrali nazionali del SEBC, ai soggetti dichiaranti residenti negli Stati membri, nonché alle altre parti legittime e alle autorità dell’SSE coinvolte nella raccolta, uso e condivisione di informazioni statistiche. Riguarda in particolare istituzioni finanziarie monetarie, istituzioni postali con funzioni bancarie e di postagiro, persone fisiche e giuridiche residenti nell’UE in presenza di posizioni o operazioni transfrontaliere, emittenti di titoli o moneta elettronica, e taluni enti finanziari e imprese di cui al regolamento (UE) n. 575/2013. Si applica anche ai dati amministrativi delle pubbliche amministrazioni pertinenti, ai dati di riferimento fondamentali e alle informazioni statistiche riservate; restano salvi il regolamento (CE) n. 223/2009 e la normativa UE sulla protezione dei dati personali. Il regolamento è direttamente applicabile negli Stati membri ed entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Modifica del regolamento (CE) n. 2533/98 sulla raccolta di informazioni statistiche da parte della Banca centrale europea
Il regolamento interviene sul quadro normativo che disciplina la raccolta di informazioni statistiche da parte della BCE e delle banche centrali nazionali nell’ambito del SEBC. L’obiettivo dichiarato è adeguare la disciplina alle esigenze dell’ambiente digitale, migliorare tempestività, frequenza e granularità delle statistiche, ridurre gli oneri per i soggetti dichiaranti e rafforzare il principio "una tantum" nella segnalazione di dati.
Contesto e finalità
Il legislatore rileva che il regolamento (CE) n. 2533/98 costituisce una base essenziale per i compiti statistici della BCE e che il suo uso è stato ampliato nel tempo anche per consentire la condivisione di informazioni con autorità di vigilanza, sorveglianza macroprudenziale e risoluzione. I considerando sottolineano inoltre l’esigenza di sfruttare meglio i dati esistenti, i registri amministrativi, le fonti multiple e i dati pubblicamente disponibili, senza aumentare inutilmente gli obblighi di segnalazione per imprese e altri operatori.
Ambito soggettivo della raccolta statistica
L’articolo 2, paragrafo 2, ridefinisce i soggetti dichiaranti che possono essere destinatari degli obblighi di segnalazione. Rientrano tra essi:
- persone fisiche e giuridiche residenti in uno Stato membro e classificate nel settore "società finanziarie (S.12)";
- istituzioni postali che svolgono funzioni bancarie e di postagiro;
- residenti che detengono posizioni o effettuano operazioni transfrontaliere;
- residenti che emettono titoli o moneta elettronica;
- residenti in Stati membri partecipanti che detengono posizioni o compiono operazioni finanziarie con residenti di altri Stati membri partecipanti;
- enti finanziari e imprese di cui all’articolo 4, paragrafo 1, punti 1-7, del regolamento (UE) n. 575/2013, residenti in uno Stato membro partecipante e non classificati nel settore S.12.
Il regolamento chiarisce inoltre che, per esigenze statistiche e di politica monetaria, l’elenco degli operatori obbligati può ricomprendere anche enti creditizi che, in casi eccezionali, non siano classificati nel settore S.12 ai sensi del SEC 2010.
Controllate, filiali e principio "una tantum"
La BCE è espressamente autorizzata a raccogliere informazioni statistiche anche da soggetti dichiaranti in relazione alle loro controllate e filiali, indipendentemente dal luogo in cui queste ultime siano ubicate. La norma consente di organizzare la segnalazione in modo più efficiente, evitando duplicazioni e permettendo una maggiore coerenza con l’approccio basato sul paese d’origine. La BCE deve tuttavia precisare le modalità di segnalazione, compresi i principi di consolidamento e compensazione, e controllate e filiali non sono soggetti dichiaranti autonomi a pieno titolo.
Criteri per l’imposizione degli obblighi di segnalazione
Nel definire gli obblighi statistici, la BCE deve individuare con precisione gli operatori effettivamente soggetti alla segnalazione nell’ambito delle categorie normativamente previste. Deve inoltre:
- usare, per quanto possibile, statistiche già esistenti;
- tenere conto delle norme statistiche europee e internazionali;
- poter prevedere esenzioni totali o parziali per talune categorie;
- valutare l’utilità delle informazioni anche per finalità di vigilanza prudenziale sugli enti creditizi, nel rispetto delle competenze dell’ABE.
Prima di adottare un regolamento sulle nuove statistiche, la BCE deve effettuare una valutazione dei costi e dei benefici, considerando la struttura della raccolta, il numero dei dichiaranti, la periodicità della segnalazione e le informazioni già disponibili presso autorità e organismi pubblici accessibili al SEBC.
Regime sanzionatorio
Il regolamento aggiorna la disciplina delle violazioni degli obblighi di segnalazione statistica. La violazione si configura quando:
- non viene trasmessa alcuna informazione entro la scadenza;
- le informazioni sono errate, incomplete o formalmente non conformi;
- non sono rispettate le norme minime fissate da regolamenti o decisioni BCE per obblighi diversi da mancata trasmissione o dati inesatti.
La BCE può irrogare:
- una penalità di mora giornaliera fino a 30.000 euro per la mancata trasmissione, con massimo complessivo di 500.000 euro;
- una sanzione fino a 500.000 euro per dati errati, incompleti o non conformi, nonché per altre violazioni contemplate dal regolamento.
Condivisione di dati e cooperazione tra sistemi statistici
Per favorire il coordinamento tra SEBC e Sistema statistico europeo, è introdotto un articolo specifico sulla condivisione di dati non riservati. Un membro del SEBC deve condividere, su richiesta, dati non riservati con l’SSE quando tali dati siano necessari, disponibili in forma aggregata e riferiti a settori di responsabilità condivisa o di interesse comune.
Parallelamente, viene precisato che la trasmissione di informazioni statistiche riservate dal SEBC all’SSE è consentita solo se necessaria e giustificata per lo sviluppo, la produzione, la diffusione o il miglioramento della qualità delle statistiche europee nell’ambito delle rispettive competenze.
Protezione e utilizzo delle informazioni statistiche riservate
Il nuovo articolo 8 rappresenta il cuore della riforma in materia di riservatezza. I membri del SEBC possono usare e condividere tra loro informazioni statistiche riservate per i compiti del SEBC, compresi sviluppo, produzione, diffusione e miglioramento della qualità delle statistiche. Oltre a ciò, possono:
- usare tali informazioni per i compiti relativi alla vigilanza prudenziale;
- condividerle con altre parti legittime per compiti di vigilanza, stabilità ed efficacia del sistema finanziario, inclusi integrità del mercato e tutela degli investitori;
- condividerle con il MES e con determinate autorità o organi dell’Unione o degli Stati membri, nei limiti necessari e per evitare duplicazioni di raccolta;
- condividerle con le autorità dell’SSE;
- consentire l’accesso a ricercatori affiliati a enti di ricerca scientifica, a condizione che i dati non consentano l’identificazione diretta;
- utilizzarle o condividerle per altri scopi solo con consenso esplicito del soggetto identificabile.
È previsto un divieto generale di utilizzo per fini commerciali, fiscali o giudiziari, con eccezioni limitate, tra cui i procedimenti relativi all’inadempimento di obblighi derivanti da regolamenti o decisioni BCE e talune funzioni delle banche centrali nazionali svolte ai sensi dell’articolo 14.4 dello statuto.
Governance della trasmissione ulteriore e misure di protezione
Chi riceve informazioni statistiche riservate deve adottare misure regolamentari, amministrative, tecniche e organizzative per la protezione fisica e logica dei dati. La trasmissione ulteriore a terzi richiede, in linea generale, l’autorizzazione esplicita del membro del SEBC che ha condiviso le informazioni; tale autorizzazione può essere rilasciata in via generale per categorie di dati pertinenti.
Il regolamento impone inoltre ai membri del SEBC di informare i soggetti dichiaranti sugli utilizzi dei dati da essi forniti e di pubblicare informazioni sull’impiego dei dati a fini statistici o di vigilanza. I dichiaranti hanno diritto a conoscere la base giuridica della condivisione e le misure di salvaguardia applicate.
Dati di riferimento fondamentali e dati pubblicamente accessibili
Il testo chiarisce che non sono riservati i dati legittimamente accessibili al pubblico e che rimangono pubblicamente accessibili secondo il diritto dell’Unione o nazionale, inclusi i dati sui principali attributi delle società previsti dal regolamento di esecuzione (UE) 2023/138. Inoltre, i membri del SEBC possono condividere con i soggetti dichiaranti i soli dati di riferimento fondamentali quando ciò sia necessario per identificare e classificare il dichiarante, le sue entità controllate, filiali o controparti.
Protezione dei dati personali e accesso ai dati amministrativi
Il regolamento si applica senza pregiudizio dei regolamenti (UE) 2016/679 e (UE) 2018/1725. Se le attività comportano il trattamento di dati personali, devono essere previste garanzie adeguate, incluse misure tecniche e organizzative e, in particolare, la minimizzazione dei dati, potendo ricorrere alla pseudonimizzazione.
Per ridurre l’onere dei rispondenti, BCE e banche centrali nazionali sono autorizzate ad accedere, utilizzare e integrare gratuitamente i dati amministrativi pertinenti, in modo tempestivo e sufficientemente frequente e granulare. Le modalità pratiche dell’accesso sono definite, se necessario, dallo Stato membro e dalla BCE nelle rispettive competenze. I risultati statistici così ottenuti sono trattati come se fossero stati raccolti ai sensi dell’articolo 5 dello statuto SEBC/BCE.
Entrata in vigore
Il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea ed è direttamente applicabile in tutti gli Stati membri.
Disposizioni principali
Aggiornamento delle definizioni
Sono aggiornate o introdotte definizioni chiave, tra cui "residente", "moneta elettronica", "condivisione", "altra parte legittima" e "dati di riferimento fondamentali". La nozione di residente è allineata al SEC 2010; i dati di riferimento fondamentali includono attributi identificativi e classificatori di persone giuridiche, filiali e unità istituzionali, compresi denominazione, indirizzo, forma giuridica, numeri identificativi, Stato membro di registrazione o residenza, attività e classificazione NACE/SEC 2010.
Soggetti tenuti alla segnalazione statistica
L’articolo 2, paragrafo 2, individua le categorie di soggetti dichiaranti: soggetti del settore S.12, istituzioni postali con funzioni bancarie e di postagiro, residenti con posizioni o operazioni transfrontaliere, residenti che abbiano emesso titoli o moneta elettronica, residenti in Stati membri partecipanti con posizioni o operazioni tra partecipanti e taluni enti finanziari e imprese di cui al regolamento (UE) n. 575/2013 non classificati nel settore S.12.
Raccolta di dati su controllate e filiali
La BCE può raccogliere informazioni statistiche anche su enti controllati del soggetto dichiarante e sulle sue filiali, indipendentemente dal luogo in cui la filiale è ubicata. La BCE deve precisare le modalità di segnalazione, inclusi i principi di consolidamento e compensazione; enti controllati e filiali non sono considerati soggetti dichiaranti a pieno titolo.
Criteri per la definizione degli obblighi di segnalazione
Nel definire gli obblighi di segnalazione la BCE deve individuare gli operatori effettivamente obbligati all’interno delle categorie previste, utilizzare per quanto possibile le statistiche esistenti, tener conto delle norme statistiche europee e internazionali, poter prevedere esenzioni totali o parziali e valutare il potenziale utilizzo delle informazioni per la vigilanza prudenziale, senza pregiudicare le competenze dell’ABE. Prima di adottare un regolamento sulle nuove statistiche, la BCE deve valutare costi e benefici, considerando caratteristiche della raccolta, numero dei dichiaranti, periodicità e dati già disponibili presso autorità e organismi con cui vi sia diritto di accesso.
Regime sanzionatorio per inadempimento
L’obbligo di segnalazione si considera violato se non perviene alcuna informazione entro il termine, se i dati sono errati, incompleti o formalmente non conformi, oppure se non rispettano le norme minime fissate da regolamenti o decisioni BCE. La BCE può applicare una penalità di mora giornaliera fino a 30.000 euro, con importo complessivo massimo di 500.000 euro per le violazioni di mancata trasmissione, oppure una sanzione fino a 500.000 euro per dati inesatti/incompleti/non conformi o per altre violazioni di cui al paragrafo 3.
Condivisione di dati non riservati con l’SSE
Un membro del SEBC condivide, su richiesta, dati non riservati con il Sistema statistico europeo quando i dati sono necessari e disponibili in forma aggregata, in ambiti di responsabilità condivisa o di interesse comune, e servono ai compiti dell’autorità richiedente dell’SSE.
Protezione, utilizzo e condivisione delle informazioni statistiche riservate
È ridisegnato il regime di riservatezza: i membri del SEBC possono usare e condividere informazioni riservate tra loro per i compiti del SEBC e, oltre a ciò, utilizzarle per la vigilanza prudenziale e condividerle con altre parti legittime per vigilanza e stabilità del sistema finanziario, con il MES, con autorità/organi UE o nazionali in casi specifici, con autorità dell’SSE, con ricercatori in forma non identificabile e, in certi casi, con il consenso esplicito del soggetto identificabile. È vietato l’uso per fini commerciali, fiscali o giudiziari, salvo eccezioni limitate; la successiva trasmissione a terzi richiede di regola autorizzazione del membro del SEBC che ha condiviso i dati. Sono inoltre previste misure di protezione fisica e logica, obblighi di informazione verso i dichiaranti e chiarimenti su ciò che non è riservato, inclusi i dati pubblicamente accessibili sulle società.
Rapporti con l’SSE e dati pubblicamente accessibili
La trasmissione di informazioni riservate dall’SEBC all’SSE è consentita solo se necessaria e giustificata per sviluppo, produzione, diffusione o miglioramento della qualità delle statistiche europee. Le informazioni ricevute dall’SSE che derivano da dati pubblicamente accessibili e rimangono accessibili al pubblico non sono considerate riservate ai fini della diffusione statistica.
Tutela dei dati personali
Il regolamento si applica fatto salvo il regolamento (UE) 2016/679 e il regolamento (UE) 2018/1725. Quando il trattamento riguarda dati personali a fini statistici ufficiali, devono essere assicurate garanzie adeguate, incluse misure tecniche e organizzative e il rispetto del principio di minimizzazione dei dati, anche mediante pseudonimizzazione.
Accesso ai dati amministrativi
BCE e banche centrali nazionali sono autorizzate ad accedere, usare e integrare gratuitamente dati amministrativi pertinenti, con tempestività e sufficiente frequenza e granularità, per sviluppare, produrre e diffondere statistiche europee. Le condizioni pratiche dell’accesso sono determinate, se necessario, da ciascuno Stato membro e dalla BCE nelle rispettive competenze. I risultati statistici ottenuti, una volta integrati, sono usati e condivisi come se raccolti ai sensi dell’articolo 5 dello statuto SEBC/BCE.
Entrata in vigore
Il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea ed è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
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