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Ordinanza

Ordinanza n. 181/2026 - L'aquila, Sezione 1

Giustizia amministrativa202600163

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Abruzzo - L'Aquila, Sez. IOrdinanza cautelareAzione di annullamento

Atto impugnato: graduatoria finale di merito del concorso pubblico per sette posti di Assistente Amministrativo, nonché atti connessi e successivi; con motivi aggiunti, determinazioni regionali relative alla procedura concorsuale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (regione)

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il ricorrente ha impugnato la graduatoria finale e gli atti connessi di un concorso pubblico, deducendo il mancato riconoscimento della riserva prevista dall'art. 1, comma 9-bis, del d.l. n. 44/2023 in favore degli operatori volontari che abbiano concluso senza demerito il servizio civile universale. Ha sostenuto che dalla domanda di partecipazione emergesse il possesso del titolo, poiché lo aveva indicato nella sezione relativa alle esperienze lavorative presso pubbliche amministrazioni, e ha contestato il mancato accoglimento dell'istanza di regolarizzazione mediante soccorso istruttorio. Sono stati inoltre proposti motivi aggiunti contro due determinazioni regionali del 25 febbraio 2026. In sede cautelare il ricorrente ha chiesto la sospensione degli atti impugnati.

La decisione

Il TAR ha respinto la domanda cautelare. Ha ritenuto, in sede di prima valutazione, corretto il comportamento dell'amministrazione, rilevando che il ricorrente, nella specifica sezione della domanda dedicata ai titoli di riserva, aveva dichiarato negativamente di possederli. Tale dichiarazione negativa è stata considerata un limite al soccorso istruttorio ancora più stringente rispetto alla previsione del bando secondo cui i titoli non espressamente dichiarati nella domanda non sono presi in considerazione. Il diniego di regolarizzazione è apparso quindi prima facie giustificato dall'esigenza di tutelare la par condicio tra i candidati. Il giudice ha inoltre escluso il periculum in mora, poiché l'eventuale accoglimento del ricorso nel merito avrebbe consentito di reintegrare la riserva in favore del ricorrente, trattandosi di una riserva già compresa nel fabbisogno di personale e nel contingente dei posti da coprire. Spese della fase cautelare compensate.

Norme richiamate

  • art. 55 c.p.a.

    Disciplina la tutela cautelare nel processo amministrativo; sulla base di tale disposizione il TAR ha valutato il fumus boni iuris e il periculum in mora.

  • art. 1, comma 9-bis, d.l. n. 44/2023

    Prevede il titolo di riserva in favore degli operatori volontari che abbiano concluso senza demerito il servizio civile universale.

  • art. 1, comma 2, del bando di concorso

    Richiamato quale fondamento, nel bando, della riserva spettante agli operatori volontari del servizio civile universale.

  • art. 8, comma 3, del bando di concorso

    i titoli non espressamente dichiarati nella domanda di ammissione al concorso non sono presi in considerazione

    La clausola è stata ritenuta rilevante nel delimitare il soccorso istruttorio e nel giustificare il mancato riconoscimento di un titolo non correttamente dichiarato nella specifica sezione della domanda.

Massime di principio

  • In una procedura concorsuale, la dichiarazione espressamente negativa resa dal candidato nella sezione specificamente dedicata ai titoli di riserva costituisce un limite particolarmente stringente al soccorso istruttorio, anche quando il titolo risulti indicato in una diversa sezione della domanda.
  • La clausola del bando secondo cui i titoli non espressamente dichiarati nella domanda non sono presi in considerazione può impedire la regolarizzazione successiva quando il candidato abbia non soltanto omesso il titolo, ma ne abbia dichiarato espressamente l'insussistenza nella sezione pertinente.
  • Il mancato esercizio del soccorso istruttorio può essere ritenuto prima facie legittimo quando la regolarizzazione comporterebbe una modifica sostanziale della dichiarazione originaria e comprometterebbe la par condicio tra i concorrenti.
  • Il periculum in mora può essere escluso quando l'eventuale accoglimento del ricorso nel merito sia comunque idoneo a reintegrare il candidato nella riserva, già computata nel fabbisogno di personale e nel numero dei posti messi a concorso.

Come è indicizzato

MaterieConcorsi pubbliciTutela cautelare
RamiPubblico impiego e concorsiProcesso amministrativo
SottomaterieRequisiti di ammissione ed esclusione dal concorsoRiserve di posti e preferenze
IstitutiTutela cautelareSoccorso istruttorioConcorrenza ed evidenza pubblica

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