Regolamento (UE) 2024/3140
Regolamento di esecuzione (UE) 2024/3140 della Commissione, del 17 dicembre 2024, che dispone la registrazione delle importazioni di legno compensato di legno duro originario della Repubblica popolare cinese
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl regolamento dispone la registrazione delle importazioni di determinato legno compensato di legno duro originario della Cina nell’ambito di un procedimento antidumping già aperto dalla Commissione. La misura serve a preservare la possibilità di riscuotere retroattivamente eventuali dazi antidumping definitivi, se ne ricorreranno i presupposti nel corso dell’inchiesta. Il provvedimento non istituisce dazi, ma si limita a imporre la registrazione doganale per nove mesi. Viene inoltre precisato che il trattamento dei dati personali connesso alla registrazione avviene nel rispetto del regolamento (UE) 2018/1725.
Registrazione delle importazioni nell’Unione di legno compensato di legno duro originario della Repubblica popolare cinese nell’ambito di un procedimento antidumping.
Ambito di applicazione
Si applica alle importazioni nell’Unione di legno compensato costituito esclusivamente da fogli di legno diverso dal bambù e dall’okoumé, con spessore di ciascun foglio non superiore a 6 mm, avente almeno uno strato esterno di legno tropicale o di legno diverso dalle conifere, classificato nelle sottovoci 4412 31, 4412 33 e 4412 34, anche rivestito o ricoperto in superficie, originario della Repubblica popolare cinese. Le autorità doganali degli Stati membri devono predisporre la registrazione delle importazioni; il regolamento si applica direttamente in tutti gli Stati membri. La registrazione ha durata di nove mesi dalla data di entrata in vigore. Sono richiamati i profili di trattamento dei dati personali ai sensi del regolamento (UE) 2018/1725.
Registrazione delle importazioni di legno compensato di legno duro originario della Repubblica popolare cinese
Il regolamento di esecuzione (UE) 2024/3140 della Commissione dispone la registrazione doganale delle importazioni nell’Unione di un determinato tipo di legno compensato di legno duro originario della Repubblica popolare cinese. La misura è adottata nel quadro di un procedimento antidumping già aperto e mira a preservare la possibilità di applicare, in seguito, dazi antidumping retroattivi se l’inchiesta ne confermerà i presupposti.
Contesto del procedimento antidumping
La Commissione richiama l’apertura del procedimento antidumping annunciata l’11 ottobre 2024. Tale avvio è seguito a una denuncia presentata il 27 agosto 2024 da Greenwood Consortium per conto di produttori dell’Unione che rappresentano oltre il 25 % della produzione totale di legno compensato di legno duro nell’Unione. Il regolamento non anticipa l’esito dell’inchiesta, ma si limita a introdurre una misura cautelare di registrazione.
Prodotto interessato
Il prodotto soggetto a registrazione è il legno compensato costituito esclusivamente da fogli di legno diverso dal bambù e dall’okoumé, con spessore di ciascun foglio non superiore a 6 mm, e con almeno uno strato esterno di legno tropicale o di legno diverso dalle conifere, rientrante nelle sottovoci 4412 31, 4412 33 e 4412 34. La descrizione comprende anche il prodotto rivestito o ricoperto in superficie.
Sono indicati, a fini informativi, i codici SA ex 4412 31, ex 4412 33 ed ex 4412 34, nonché i codici NC e TARIC 4412 31 10 80, 4412 31 90 00, 4412 33 10 12, 4412 33 10 22, 4412 33 10 82, 4412 33 20 10, 4412 33 30 10, 4412 33 90 10 e 4412 34 00 10. Il testo precisa espressamente che tali codici hanno valore meramente informativo e che la classificazione tariffaria potrà essere successivamente modificata.
Effetti della registrazione e base giuridica
La Commissione fa applicazione dell’articolo 14, paragrafo 5, del regolamento (UE) 2016/1036, che consente di registrare le importazioni al fine di garantire, in presenza delle condizioni previste, la possibile riscossione retroattiva di dazi antidumping. La registrazione è disposta di propria iniziativa dalla Commissione e le condizioni per la riscossione retroattiva saranno esaminate nell’eventuale regolamento istitutivo dei dazi definitivi.
Il regolamento sottolinea che, in questa fase, non è possibile determinare l’entità di eventuali futuri dazi. La denuncia depositata nell’ambito dell’inchiesta stimava, per il periodo 1º aprile 2023 - 31 marzo 2024, un margine di dumping tra l’89 % e il 335 % a seconda del tipo di legno duro e un livello di eliminazione del pregiudizio pari al 224 %. In via generale, il dazio sarebbe fissato al livello inferiore tra margine di dumping e margine di pregiudizio, ai sensi dell’articolo 7, paragrafo 2, del regolamento di base. Se nel corso dell’inchiesta emergessero distorsioni relative alle materie prime ai sensi dell’articolo 7, paragrafo 2 bis, potrebbe applicarsi il margine di dumping ai sensi dell’articolo 7, paragrafo 2 ter, qualora un dazio inferiore non fosse sufficiente a eliminare il pregiudizio.
Durata della misura
La registrazione ha durata limitata: scade dopo nove mesi dalla data di entrata in vigore del regolamento. Si tratta quindi di una misura temporanea, funzionale alla tutela dell’efficacia dell’eventuale futura decisione antidumping.
Entrata in vigore e applicazione negli Stati membri
Il regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. Come di regola per i regolamenti UE, è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri, con conseguente obbligo per le autorità doganali nazionali di dare attuazione alla registrazione.
Trattamento dei dati personali
La Commissione precisa che i dati personali raccolti nel contesto della registrazione sono trattati conformemente al regolamento (UE) 2018/1725, relativo alla tutela delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati da parte delle istituzioni e degli organismi dell’Unione.
Disposizioni principali
Apertura del procedimento antidumping
La Commissione richiama l’apertura, avvenuta l’11 ottobre 2024, di un procedimento antidumping relativo alle importazioni nell’Unione di legno compensato di legno duro originario della Repubblica popolare cinese, avviato a seguito di una denuncia presentata da Greenwood Consortium per conto di produttori dell’Unione rappresentanti oltre il 25 % della produzione totale.
Prodotto soggetto a registrazione
La registrazione riguarda il legno compensato costituito esclusivamente da fogli di legno diverso dal bambù e dall’okoumé, con spessore di ciascun foglio inferiore o uguale a 6 mm, avente almeno uno strato esterno di legno tropicale o di legno diverso dalle conifere, delle specie indicate nelle sottovoci 4412 31, 4412 33 e 4412 34, anche rivestito o ricoperto in superficie. Sono indicati, a fini informativi, i codici SA ex 4412 31, ex 4412 33 ed ex 4412 34 e i corrispondenti codici NC e TARIC elencati nel regolamento.
Registrazione delle importazioni
Ai sensi dell’articolo 14, paragrafo 5, del regolamento (UE) 2016/1036, le autorità doganali sono incaricate di adottare le opportune disposizioni per registrare le importazioni del prodotto in esame originario della Repubblica popolare cinese. La registrazione è disposta di iniziativa della Commissione e mira a consentire, ove ne ricorrano i presupposti, la possibile riscossione retroattiva di eventuali dazi antidumping definitivi sulle importazioni registrate.
Valutazione di eventuali dazi futuri
La Commissione precisa che le condizioni per una eventuale riscossione retroattiva saranno valutate nel regolamento che istituisce i dazi definitivi, se adottato. Gli eventuali futuri dazi dipenderanno dalle risultanze dell’inchiesta. La denuncia stimava, per il periodo 1º aprile 2023 - 31 marzo 2024, un margine di dumping tra l’89 % e il 335 % e un livello di eliminazione del pregiudizio del 224 %. In via generale, il dazio sarebbe fissato al livello inferiore tra margine di dumping e margine di pregiudizio ai sensi dell’articolo 7, paragrafo 2, del regolamento di base; in presenza di distorsioni relative alle materie prime ai sensi dell’articolo 7, paragrafo 2 bis, potrebbe applicarsi il margine di dumping ai sensi dell’articolo 7, paragrafo 2 ter.
Durata della registrazione
La registrazione scade dopo nove mesi a decorrere dalla data di entrata in vigore del regolamento.
Entrata in vigore e applicazione
Il regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea ed è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Trattamento dei dati personali
I dati personali raccolti nel contesto della registrazione sono trattati conformemente al regolamento (UE) 2018/1725, relativo alla tutela delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati da parte delle istituzioni, degli organi e degli organismi dell’Unione.
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