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Regolamento

Regolamento (UE) 2025/422

Regolamento delegato (UE) 2025/422 della Commissione, del 17 dicembre 2024, che integra il regolamento (UE) 2023/1114 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione che specificano il contenuto, le metodologie e la presentazione delle informazioni in relazione agli indicatori di sostenibilità per quanto riguarda gli impatti negativi sul clima e altri effetti negativi connessi all’ambiente

Normativa europea32025R0422

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il regolamento delegato completa il regolamento (UE) 2023/1114 stabilendo un quadro uniforme per l’informativa sugli impatti climatici e ambientali dei meccanismi di consenso impiegati nelle cripto-attività. Definisce indicatori obbligatori, supplementari e facoltativi, oltre alle regole di presentazione, aggiornamento, fonti, metodologie e uso di stime. L’obiettivo è rendere le informazioni comparabili, chiare e non fuorvianti per gli investitori, prevenendo pratiche di greenwashing. Le prescrizioni riguardano sia i White Paper sia i siti web dei prestatori di servizi per le cripto-attività.

Norme tecniche UE sui contenuti, le metodologie e la presentazione delle informazioni sugli indicatori di sostenibilità relativi agli impatti climatici e ambientali dei meccanismi di consenso delle cripto-attività.

Ambito di applicazione

Il regolamento si applica alle persone che redigono i White Paper sulle cripto-attività ai sensi degli articoli 6, 19 e 51 del regolamento (UE) 2023/1114 e ai prestatori di servizi per le cripto-attività soggetti all’articolo 66, paragrafo 5, del medesimo regolamento. Disciplina le informazioni da inserire nei White Paper e quelle da mettere a disposizione del pubblico sui siti web dei prestatori di servizi, con riferimento agli impatti negativi sul clima e agli altri effetti negativi connessi all’ambiente dei meccanismi di consenso usati per convalidare operazioni e mantenere l’integrità delle DLT. Non prevede, nel testo esaminato, esclusioni settoriali diverse da quelle implicite nel rinvio al MiCA e si applica direttamente in tutti gli Stati membri dal ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella GUUE.

Norme tecniche di informativa sugli impatti climatici e ambientali dei meccanismi di consenso delle cripto-attività

Il regolamento delegato integra il regolamento (UE) 2023/1114 (MiCA) disciplinando in modo uniforme le informazioni di sostenibilità da rendere disponibili al mercato in relazione ai meccanismi di consenso utilizzati per l’emissione e la convalida delle cripto-attività. La finalità dichiarata è assicurare agli investitori informazioni accurate, comprensibili, comparabili e non fuorvianti sugli impatti negativi sul clima e sugli altri effetti ambientali, riducendo il rischio di greenwashing.

Ambito soggettivo e collegamento con il MiCA

Le prescrizioni si applicano a due categorie di operatori:

  • le persone che redigono i White Paper sulle cripto-attività ai sensi degli articoli 6, 19 e 51 del regolamento (UE) 2023/1114;
  • i prestatori di servizi per le cripto-attività ai sensi dell’articolo 66, paragrafo 5, del medesimo regolamento.

L’informativa riguarda i meccanismi di consenso delle DLT impiegati per convalidare operazioni e mantenere l’integrità del registro distribuito. Il regolamento evidenzia che tali meccanismi comportano consumi materiali ed energetici e, quindi, impatti variabili sul clima e sull’ambiente a seconda delle caratteristiche della rete.

Principi generali di trasparenza e comparabilità

Il testo insiste sulla necessità di fornire informazioni:

  • accurate, corrette e chiare;
  • semplici, concise e non fuorvianti;
  • comparabili tra cripto-attività e tra diversi soggetti che prestano servizi.

Per i siti web dei prestatori, le informazioni devono essere gratuite, scaricabili e facilmente leggibili. Devono inoltre essere aggiornate almeno una volta all’anno e tempestivamente in caso di cambiamenti sostanziali, con indicazione della data di pubblicazione e dell’ultimo aggiornamento. Le informazioni devono essere rese disponibili in almeno una lingua ufficiale dello Stato membro d’origine o in una lingua comunemente utilizzata negli ambienti della finanza internazionale; se l’attività è svolta in uno Stato membro ospitante, è richiesta anche la lingua di tale Stato o una lingua finanziaria internazionale.

White Paper: contenuto obbligatorio e facoltativo

I White Paper devono contenere le informazioni previste dalla tabella 2 dell’allegato, relative agli impatti climatici e ambientali del meccanismo di consenso. Tra i dati obbligatori figurano, in particolare, il nome della persona giuridica, l’identificativo, il nome della cripto-attività, il meccanismo di consenso, i meccanismi di incentivazione e commissioni, e il periodo di riferimento delle informazioni.

Quando il consumo annuo di energia indicato al campo S.8 della tabella 2 supera 500.000 kWh, devono essere inserite anche le informazioni supplementari della tabella 3, sempre nel formato previsto dall’allegato. In ogni caso, è ammessa l’inclusione facoltativa degli ulteriori indicatori della tabella 4, che riguardano profili ambientali più ampi, come rifiuti, risorse naturali e consumo idrico.

Siti web dei prestatori di servizi: obblighi e soglia energetica

Sul sito web del prestatore di servizi vanno pubblicate le informazioni della tabella 2. Le informazioni della tabella 3 diventano obbligatorie solo se ricorrono entrambe le condizioni seguenti:

  • il prestatore presta uno o più dei servizi di cui all’articolo 3, paragrafo 1, punto 16), lettere b), c) e d), del regolamento (UE) 2023/1114;
  • il consumo annuo di energia di cui al campo S.8 supera 500.000 kWh.

Anche qui la tabella 4 rimane facoltativa. Il regolamento consente, quindi, una modulazione dell’informativa in funzione dell’intensità energetica del meccanismo di consenso e della tipologia di servizi offerti.

Indicatori ambientali: struttura e contenuto dell’allegato

L’allegato organizza l’informativa in tre livelli:

  • tabella 2: indicatori obbligatori;
  • tabella 3: indicatori supplementari, obbligatori oltre soglia e altrimenti facoltativi;
  • tabella 4: indicatori facoltativi.

L’indicatore chiave obbligatorio è il consumo energetico annuo, espresso in kWh e riferito alla convalida delle operazioni e al mantenimento dell’integrità del registro distribuito. Tra gli indicatori supplementari figurano il consumo di energia rinnovabile, l’intensità energetica, le emissioni di gas a effetto serra DLT di ambito 1 e 2 e l’intensità delle emissioni. Tra gli indicatori facoltativi vi sono, tra gli altri, il mix energetico, la riduzione del consumo energetico, l’intensità di carbonio, le emissioni di ambito 3, i rifiuti elettronici e pericolosi, i rifiuti totali, l’intensità dei rifiuti, gli obiettivi di riduzione, l’impatto sulle risorse naturali e il consumo idrico.

Metodologie, fonti, stime e compensazioni

Le informazioni devono essere accompagnate da una sezione sulle fonti e sulle metodologie. Il regolamento richiede metodologie rigorose, sistematiche, obiettive, convalidabili e applicate in modo continuo. Per specifici campi, le modalità di calcolo devono seguire gli orientamenti del regolamento delegato (UE) 2023/2772, in coerenza con la rendicontazione di sostenibilità societaria.

Se i dati non sono prontamente disponibili, sono ammesse stime, purché siano chiaramente indicate insieme:

  • alle informazioni sui migliori sforzi compiuti per reperire i dati;
  • alle ipotesi utilizzate;
  • agli eventuali scostamenti dalle metodologie di riferimento e alle ragioni di tali scostamenti.

Quando i nodi di rete compensano il proprio consumo energetico o le emissioni, tale circostanza può essere indicata separatamente, ma non incide sul calcolo degli indicatori, che deve restare basato sui dati lordi. È inoltre possibile indicare le fonti esterne, i soggetti terzi che hanno verificato i dati e, se del caso, i relativi collegamenti ipertestuali.

Riuso di dati e responsabilità del soggetto dichiarante

Il regolamento consente, in presenza di meccanismi di consenso identici, di riutilizzare informazioni già pubblicate in altri White Paper. Tuttavia, il soggetto che redige il White Paper o il prestatore di servizi resta responsabile della propria informativa e deve riesaminarla periodicamente. In caso di utilizzo di dati altrui o di verifica da parte di soggetti terzi, i relativi nominativi devono essere indicati nella sezione "Fonti e metodologie".

Entrata in vigore

Il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea ed è direttamente applicabile in tutti gli Stati membri.

Disposizioni principali

Definizioni rilevanti

L’articolo 1 definisce, tra l’altro, la "struttura di incentivazione", le emissioni di gas a effetto serra e la nozione di "indicatori climatici e altri indicatori connessi all’ambiente". Vengono inoltre richiamate e specificate le categorie di emissioni DLT di ambito 1, 2 e 3, nonché le definizioni di energia rinnovabile, rifiuto, RAEE, rifiuto non riciclato, rifiuto pericoloso e risorse naturali.

Aggiornamento e riuso delle informazioni nei White Paper

L’articolo 2 impone il riesame e l’aggiornamento periodico delle informazioni sui White Paper relativi agli impatti ambientali richiesti dal MiCA. Le informazioni possono essere riprese da altri White Paper per cripto-attività emesse mediante lo stesso meccanismo di consenso, nel rispetto dei rispettivi obblighi giuridici.

Regole generali per i siti web dei prestatori di servizi

L’articolo 3 stabilisce che le informazioni sul sito web siano gratuite, scaricabili e presentate in modo leggibile e comparabile. Devono essere riesaminate almeno annualmente, aggiornate senza indebito ritardo in caso di cambiamenti sostanziali e recare chiaramente la data di pubblicazione e dell’ultimo aggiornamento. Devono essere rese disponibili almeno nella lingua ufficiale dello Stato membro d’origine o in una lingua comunemente usata nella finanza internazionale; se il servizio è prestato in uno Stato membro ospitante, occorre anche la lingua di tale Stato o una lingua finanziaria internazionale.

Contenuto obbligatorio e facoltativo nei White Paper

L’articolo 4 rinvia alla tabella 2 dell’allegato per le informazioni obbligatorie da inserire nei White Paper e prevede l’inserimento delle informazioni della tabella 3 quando il consumo annuo di energia supera 500.000 kWh (campo S.8). In ogni caso è possibile includere volontariamente le informazioni della tabella 4, relative ad ulteriori indicatori climatici e ambientali.

Contenuto obbligatorio e facoltativo sui siti web

L’articolo 5 impone ai prestatori di servizi di pubblicare sul sito le informazioni della tabella 2. Le informazioni della tabella 3 sono obbligatorie se il prestatore presta almeno i servizi di cui all’articolo 3, paragrafo 1, punto 16), lettere b), c) e d), del regolamento (UE) 2023/1114 e se il consumo annuo di energia supera 500.000 kWh. La tabella 4 può essere pubblicata facoltativamente.

Norme di informativa, fonti, metodologie e stime

L’articolo 6 richiede l’indicazione, nella sezione "Informazioni generali", del nome e dell’identificativo della persona giuridica, delle caratteristiche del meccanismo di consenso e del periodo di riferimento delle informazioni e delle stime. Se vengono riutilizzate informazioni da altri White Paper o se si fa ricorso a terzi per la verifica, occorre indicarne il nome e l’identificativo. Le metodologie devono essere rigorose, sistematiche, obiettive, convalidabili e continue; per alcuni campi le misurazioni devono seguire gli orientamenti di calcolo del regolamento delegato (UE) 2023/2772. Le compensazioni energetiche o delle emissioni possono essere indicate separatamente, ma non riducono i valori da computare. Se i dati non sono disponibili, sono ammesse stime accompagnate da una descrizione dei migliori sforzi compiuti, delle ipotesi e degli scostamenti metodologici. È inoltre possibile indicare le fonti esterne e i siti web dei fornitori di dati, oppure dichiarare espressamente che tali informazioni non sono incluse.

Entrata in vigore e applicabilità

L’articolo 7 prevede l’entrata in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. Il regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno Stato membro.

Come è indicizzato

Materiemercati delle cripto-attivitàsostenibilità ambientalerendicontazione non finanziariatrasparenza informativatecnologia a registro distribuito

Testo integrale

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