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Regolamento

Regolamento (UE) 2025/4

Regolamento di esecuzione (UE) 2025/4 della Commissione, del 17 dicembre 2024, che istituisce un dazio antidumping definitivo e riscuote definitivamente il dazio provvisorio sulle importazioni di diossido di titanio originario della Repubblica popolare cinese

Normativa europea32025R0004

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il regolamento istituisce un dazio antidumping definitivo sul diossido di titanio originario della Cina, confermando l’esistenza di dumping, di un pregiudizio notevole per l’industria dell’Unione e del nesso causale tra le importazioni cinesi e tale pregiudizio. La Commissione fissa dazi specifici per kg, differenziati per gruppo societario, e trasforma la misura da ad valorem a specifica per attenuarne l’impatto sugli utilizzatori. Viene inoltre riconosciuta un’esenzione mirata per il TiO2 destinato alla produzione di inchiostri grafici bianchi per la stampa, soggetta alle regole del regime di uso finale. Sono invece respinte la richiesta di riscossione retroattiva dei dazi e numerose richieste di esclusione del prodotto o di esenzione per altri impieghi.

Istituzione di un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di diossido di titanio (TiO2) originario della Repubblica popolare cinese, con riscossione definitiva dei dazi provvisori e previsione di un’esenzione per il TiO2 destinato alla produzione di inchiostri grafici bianchi per la stampa.

Ambito di applicazione

Si applica alle importazioni nell’Unione di diossido di titanio avente formula chimica TiO2, in qualsiasi forma, come ossidi di titanio o in pigmenti e preparazioni a base di TiO2, contenenti in peso almeno l’80 % di diossido di titanio calcolato sulla materia secca, classificato ai codici NC ex 2823 00 00 ed ex 3206 11 00 (codici TARIC 2823 00 00 10 e 2823 00 00 30, 3206 11 00 10 e 3206 11 00 30), originario della RPC. Sono interessati importatori, utilizzatori a valle e produttori esportatori cinesi; le aliquote individuali si applicano solo alle società espressamente elencate e subordinate a fattura commerciale valida. È prevista un’esenzione dal dazio per il TiO2 importato per l’utilizzo nella produzione di inchiostri grafici bianchi per la stampa, subordinata al regime doganale di uso finale ex articolo 254 del codice doganale dell’Unione. Il regolamento si applica dal giorno successivo alla pubblicazione nella GUUE; i dazi provvisori già depositati sono riscossi definitivamente, salvo l’esenzione di cui all’articolo 2; non è disposta la riscossione retroattiva sui quantitativi registrati.

Dazio antidumping definitivo sul diossido di titanio originario della Repubblica popolare cinese

Il regolamento di esecuzione (UE) 2025/4 della Commissione conclude l’inchiesta antidumping avviata il 13 novembre 2023 sulle importazioni di diossido di titanio (TiO2) dalla Repubblica popolare cinese. La Commissione, richiamando il regolamento di base (UE) 2016/1036, afferma di aver accertato dumping, pregiudizio notevole per l’industria dell’Unione e nesso causale tra le importazioni cinesi e il danno subito. In esito all’istruttoria, istituisce misure definitive e riscuote definitivamente i dazi provvisori già depositati.

Ambito del prodotto e soggetti interessati

Il prodotto interessato è il TiO2 in qualsiasi forma, compresi ossidi di titanio o pigmenti e preparazioni a base di diossido di titanio, purché contengano almeno l’80 % in peso di TiO2 sulla materia secca. Il regolamento si applica al prodotto originario della RPC, classificato nei codici NC ex 2823 00 00 ed ex 3206 11 00, con i relativi codici TARIC indicati nel dispositivo.

La misura coinvolge importatori, utilizzatori a valle e produttori esportatori cinesi. Le aliquote individuali sono riservate alle società espressamente menzionate e sono subordinate a condizioni documentali specifiche; per tutte le altre importazioni dalla RPC si applica l’aliquota generale.

Iter procedurale dell’inchiesta

La Commissione ricostruisce una procedura articolata: apertura dell’inchiesta il 13 novembre 2023, registrazione delle importazioni con regolamento di esecuzione (UE) 2024/1617 del 6 giugno 2024, imposizione dei dazi provvisori con regolamento di esecuzione (UE) 2024/1923 dell’11 luglio 2024, divulgazione provvisoria e poi finale delle informazioni, con presentazione di osservazioni da parte di numerosi utilizzatori, associazioni di utilizzatori, importatori e produttori esportatori.

Nel corso della fase definitiva, la Commissione ha riconsiderato i rilievi delle parti, ha svolto audizioni e ha riesaminato alcuni profili alla luce di nuovi elementi di prova, in particolare quelli relativi alle richieste di esclusione del prodotto e alle richieste di esenzione nel quadro del regime di uso finale.

Definizione del prodotto e richieste di esclusione

Una parte rilevante del regolamento è dedicata alla definizione del prodotto e alle numerose richieste di esclusione formulate da operatori a valle o esportatori. La Commissione ribadisce l’ampio margine discrezionale di cui dispone nella definizione del prodotto in un’inchiesta antidumping e richiama la giurisprudenza della Corte di giustizia e del Tribunale.

Sono esaminate e respinte le richieste di esclusione riguardanti, tra l’altro:

  • TiO2 non rivestito per pigmenti non bianchi;
  • TiO2 per uso alimentare;
  • TiO2 prodotto mediante procedimento con cloruro;
  • TiO2 anatasio;
  • TiO2 utilizzato nei prodotti per la protezione solare.

Per ciascuna di tali richieste la Commissione conclude che non sono stati forniti elementi sufficienti per dimostrare caratteristiche fisiche, chimiche o tecniche tali da imporre una limitazione della definizione del prodotto, né è stato provato un effetto tale da giustificare l’esclusione sotto il profilo dell’interesse dell’Unione. Viene inoltre osservato, caso per caso, che le sottocategorie di TiO2 restano in concorrenza con altri prodotti disponibili nel mercato dell’Unione.

Trattamento dei casi di TiO2 di tipo laminato e del TiO2 grafico

La Commissione dedica particolare attenzione a due categorie specifiche, in relazione alle quali le richieste di esenzione nel quadro dell’uso finale sono state valutate con maggiore favore.

Per il TiO2 di tipo laminato, utilizzato nella produzione di carta decorativa, la Commissione riconosce che il prodotto presenta una particolarità funzionale, legata soprattutto all’elevata concentrazione di fosforo nel rivestimento e alla sua destinazione principale all’uso in carta decorativa. Tuttavia non ritiene provata la sussistenza di caratteristiche fisiche, chimiche e tecniche di base sufficientemente diverse da giustificarne l’esclusione dalla definizione del prodotto. In compenso, alla luce della disponibilità di approvvigionamento e dell’analisi dell’interesse dell’Unione, la Commissione conclude che il TiO2 di tipo laminato può essere oggetto di una valutazione specifica ai fini dell’esenzione nel quadro dell’uso finale, ma nel dispositivo finale tale esenzione viene alla fine respinta per la produzione di carta decorativa.

Per il TiO2 grafico utilizzato per la produzione di inchiostri bianchi per la stampa, invece, la Commissione accoglie l’istanza di esenzione nel quadro dell’uso finale. Rileva che esistono pochissimi fornitori idonei a livello mondiale, che la disponibilità è molto limitata e che l’impatto sui produttori di inchiostri bianchi e sull’occupazione sarebbe significativo. L’esenzione è quindi ammessa, purché il prodotto sia importato per tale specifico uso e siano rispettate le condizioni doganali dell’Unione.

Valutazione del dumping

Nella parte dedicata al dumping, la Commissione affronta le osservazioni su valore normale, fonti di riferimento, costi di produzione, SGAV, profitto teorico e prezzo all’esportazione. Viene confermata l’applicazione dell’articolo 2, paragrafo 6 bis, del regolamento di base, con riferimento a un paese rappresentativo (il Brasile) per il calcolo del valore normale.

Sono respinte varie contestazioni dei produttori esportatori e di utilizzatori riguardanti i valori di riferimento per ilmenite, polvere di ferro, lavoro e acido solforico. La Commissione rettifica alcune SGAV del produttore rappresentativo brasiliano e conferma l’uso di un margine di profitto teorico per gli operatori commerciali collegati, ritenendo che le funzioni svolte siano assimilabili a quelle di un agente che opera su base commissionali ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 10, lettera i), del regolamento di base.

I margini di dumping definitivi risultano pari a:

  • 32,3 % per il gruppo LB;
  • 11,4 % per il gruppo Anhui Gold Star;
  • 28,4 % per le altre società che hanno collaborato;
  • 32,3 % per tutte le altre società.

Pregiudizio arrecato all’industria dell’Unione

La Commissione conferma che l’industria dell’Unione ha subito un pregiudizio notevole. Gli indicatori macroeconomici e microeconomici mostrano un peggioramento significativo: calo della produzione, delle vendite, della quota di mercato, dell’occupazione e della produttività; forte riduzione della redditività, del flusso di cassa e dell’utile sul capitale investito.

Viene anche corretto un errore materiale nella tabella sul flusso di cassa del periodo dell’inchiesta, portandolo a –42,3 milioni di EUR anziché –4,3 milioni di EUR. La correzione non modifica le conclusioni di fondo.

La Commissione conferma inoltre l’esistenza di un undercutting dei prezzi e di una depressione/contrazione dei prezzi collegata alla pressione delle importazioni cinesi, mentre respinge le obiezioni secondo cui gli andamenti del mercato sarebbero dovuti solo a fattori ciclici o a dinamiche di domanda e costi esterne alle importazioni oggetto di dumping.

Nesso di causalità e altri fattori

La Commissione esamina e respinge una serie di fattori alternativi invocati dalle parti, tra cui:

  • ciclicità del mercato del TiO2;
  • aumento dei costi di produzione, in particolare dell’ilmenite e dell’energia;
  • importazioni da paesi terzi, compresi Regno Unito, Messico e Stati Uniti;
  • andamento delle esportazioni dell’industria dell’Unione;
  • concorrenza interna tra produttori dell’Unione.

La conclusione è che tali fattori non interrompono il nesso di causalità tra le importazioni cinesi oggetto di dumping e il pregiudizio subito dall’industria dell’Unione.

Interesse dell’Unione e modulazione delle misure

L’analisi dell’interesse dell’Unione è particolarmente sviluppata e tiene conto delle osservazioni di numerosi utilizzatori, associazioni di utilizzatori e importatori. La Commissione riconosce che l’impatto dei dazi può essere molto diverso a seconda del segmento a valle interessato.

Per l’industria dei masterbatch bianchi e delle vernici/rivestimenti, la Commissione ritiene in generale che l’impatto sia contenuto o comunque inferiore a quanto sostenuto dalle parti, pur ammettendo che alcune PMI possano subire effetti più rilevanti. In generale, tuttavia, conclude che non vi sono fondati motivi contrari all’istituzione dei dazi.

Per i produttori di carta decorativa, pur riconoscendo la particolarità del TiO2 di tipo laminato e taluni problemi di approvvigionamento, la Commissione ritiene che esistano capacità inutilizzate e fonti alternative sufficienti nell’Unione, in Messico e nel Regno Unito, per cui respinge l’esenzione nel quadro dell’uso finale per tale specifico segmento.

Forma del dazio e importi definitivi

La Commissione decide di sostituire il dazio ad valorem con un dazio specifico per kg, ritenuto più adeguato per attenuare l’impatto sui consumatori a valle in un mercato che, secondo le informazioni disponibili, è in fase di ripresa e con prezzi e domanda destinati ad aumentare almeno fino alla fine del 2025.

Gli importi definitivi sono:

  • 0,74 EUR/kg per il gruppo LB e per tutte le altre importazioni cinesi;
  • 0,25 EUR/kg per il gruppo Anhui Gold Star;
  • 0,64 EUR/kg per le altre società che hanno collaborato elencate nell’allegato.

La misura è giustificata anche dall’esigenza di prevenire elusioni e di preservare l’efficacia del rimedio antidumping.

Dazi provvisori e assenza di riscossione retroattiva

Gli importi già depositati a titolo di dazio provvisorio sono riscossi definitivamente fino al livello del dazio finale; gli importi eccedenti sono svincolati. L’esenzione per il TiO2 destinato alla produzione di inchiostri grafici bianchi si applica anche al dazio provvisorio.

La Commissione non dispone la riscossione retroattiva dei dazi sui periodi di registrazione, poiché non ritiene soddisfatte le condizioni dell’articolo 10, paragrafo 4, del regolamento di base, in particolare quanto all’ulteriore e sostanziale aumento delle importazioni tale da compromettere gravemente l’effetto riparatore delle misure.

Nuovi produttori esportatori e controlli doganali

Il regolamento prevede la possibilità di estendere le aliquote individuali a nuovi produttori esportatori cinesi, purché dimostrino cumulativamente di non aver esportato durante il periodo dell’inchiesta, di non essere collegati a esportatori soggetti alle misure e di aver esportato successivamente o di aver assunto un’obbligazione contrattuale irrevocabile di esportare quantitativi significativi nell’Unione.

Per le aliquote individuali si richiede inoltre una fattura commerciale conforme alle prescrizioni del regolamento, con dichiarazione datata e firmata. Le autorità doganali restano comunque tenute ai controlli ordinari e possono richiedere documentazione supplementare. Il regolamento richiama anche la possibilità di riesame intermedio o di procedimenti antielusione se mutano significativamente le circostanze o la configurazione degli scambi.

Disposizioni principali

Istituzione del dazio antidumping definitivo

È istituito un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di TiO2 originario della RPC ai sensi dell’articolo 9, paragrafo 4, del regolamento (UE) 2016/1036. La misura riguarda il prodotto definito all’articolo 1, paragrafo 1, e si applica ai codici NC ex 2823 00 00 ed ex 3206 11 00.

Aliquote specifiche per società e codici TARIC

Il dazio è fissato come importo specifico per kg: 0,74 EUR/kg per il gruppo LB e per tutte le altre importazioni cinesi, 0,25 EUR/kg per il gruppo Anhui Gold Star, 0,64 EUR/kg per le altre società che hanno collaborato elencate nell’allegato. Sono attribuiti codici addizionali TARIC specifici (89CB, 89CC, elenco allegato, 8999).

Condizione documentale per l’aliquota individuale

L’applicazione delle aliquote individuali è subordinata alla presentazione alle autorità doganali di una fattura commerciale valida contenente una dichiarazione datata e firmata dal responsabile della società esportatrice, con attestazione dell’origine, del volume e dell’esattezza delle informazioni. In mancanza della fattura, si applica il dazio previsto per tutte le altre importazioni cinesi.

Esenzione per uso finale in inchiostri grafici bianchi

Il TiO2 è esentato dal dazio se importato per essere utilizzato nella produzione di inchiostri grafici bianchi per la stampa. L’esenzione è subordinata alle condizioni del regime di uso finale del codice doganale dell’Unione, in particolare all’articolo 254 del regolamento (UE) n. 952/2013.

Riscossione dei dazi provvisori e esclusione della retroattività

Gli importi depositati a titolo di dazio provvisorio ai sensi del regolamento di esecuzione (UE) 2024/1923 sono riscossi definitivamente; gli importi eccedenti le aliquote definitive sono svincolati. La Commissione ha inoltre concluso che non ricorrono le condizioni dell’articolo 10, paragrafo 4, del regolamento di base per la riscossione retroattiva durante il periodo di registrazione.

Modifica della configurazione delle misure e tutela contro l’elusione

La Commissione ha scelto una forma di dazio specifico per kg, ritenuta più equilibrata rispetto ai dazi ad valorem in un contesto di mercato in crescita. È previsto che le aliquote individuali valgano solo per le società espressamente nominate e che per i nuovi produttori esportatori possa essere aperta una procedura di modifica dell’articolo 1, paragrafo 2, se sono provati i requisiti previsti (assenza di esportazioni nel PI, assenza di collegamento con esportatori soggetti alle misure, esportazioni successive o obbligazioni contrattuali irrevocabili).

Entrata in vigore

Il regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea ed è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno Stato membro.

Come è indicizzato

Materieantidumpingpolitica commercialedoganeindustria chimicamercato interno

Testo integrale

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