Sentenza n. 306/2026 - C.g.a.r.s, Sezione 1
per la riforma della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia sezione staccata di Catania (Sezione Prima) n. 2602/2023, resa tra le parti, avente a oggetto l'annullamento del verbale di violazione edilizia n° 4/2013 del 6-7/2/2013 elevato dal Nucleo Polizia Edilizia del Comando di Polizia Municipale della città di Avola; dell'ordinanza di demolizione n° 17/Urb. del 10/4/2013 emessa dal Dipartimento Urbanistica – Uff. Repressione Abusivismo Edilizio, notificata in data 11/4/2013; di ogni altro atto propedeutico e consequenziale.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Ordinanza di demolizione di un fabbricato realizzato in assenza di concessione edilizia, dell'autorizzazione del Genio civile e del nullaosta paesaggistico, nonché verbale di violazione edilizia
Esito
Favorevole al resistente (comune)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Gli appellanti hanno censurato la sentenza del TAR che aveva dichiarato in parte inammissibile e in parte rigettato il ricorso contro il verbale di violazione edilizia e l'ordinanza di demolizione. Hanno dedotto motivazione errata, incongrua e insufficiente, difetto di istruttoria e violazione dell'art. 40, comma 2, della legge n. 47/1985, degli artt. 3 e 31 del d.P.R. n. 380/2001. In particolare, hanno sostenuto che l'immobile fosse stato realizzato anteriormente al 1° settembre 1967, quando non sarebbe stato necessario il previo titolo edilizio, richiamando la dichiarazione contenuta nell'atto notarile di compravendita del 2005 e ulteriori elementi indiziari prodotti al Comune tramite un tecnico di fiducia. Hanno inoltre sostenuto che, considerato il lungo tempo trascorso dall'edificazione, gravasse sul Comune almeno un minimo onere di collaborazione e di ricerca documentale presso i propri archivi, anche mediante fotografie e atti relativi alle aree limitrofe. Hanno contestato anche la declaratoria di parziale inammissibilità relativa alla mancata impugnazione del diniego di agibilità del primo piano, precisando che tale piano era divenuto inutilizzabile a seguito di un incendio e che, per tale ragione, il diniego non era stato impugnato.
La decisione
Il CGARS ha respinto l'unico motivo di appello e confermato la sentenza del TAR. Ha ritenuto infondata la tesi secondo cui il decorso del tempo dall'abuso avrebbe comportato un'inversione o un'attenuazione dell'onere della prova a carico del Comune. In materia di repressione degli abusi edilizi, spetta sempre al proprietario o al responsabile dell'abuso dimostrare, con prova rigorosa, certa, univoca e fondata su elementi oggettivi, la data di realizzazione del manufatto, soprattutto quando invoca la sua anteriorità all'introduzione dell'obbligo generalizzato di licenza edilizia. Il principio di vicinanza della prova giustifica tale riparto, poiché il proprietario è normalmente nella disponibilità degli atti e degli elementi relativi alla costruzione e beneficia dell'applicazione della disciplina più favorevole. Il giudice ha escluso che la dichiarazione dei venditori inserita nel contratto di compravendita del 2005 fosse sufficiente, trattandosi di elemento privo di autonomo valore probatorio amministrativo e non corroborato da riscontri oggettivi. Ha inoltre ritenuto irrilevanti gli ulteriori elementi prodotti, perché non dimostravano la data di costruzione; al contrario, le aerofotogrammetrie del 1977, 1983 e 1999 non raffiguravano l'immobile, mentre l'attuale consistenza planimetrica risultava soltanto nell'aerofotogrammetria del 2008. Le dichiarazioni sostitutive di atto notorio e le dichiarazioni di terzi sono state ritenute inidonee, se non supportate da elementi verificabili, mentre possono assumere rilievo documenti oggettivi quali ruderi, fondamenta, aerofotogrammetrie e mappe catastali. È stata confermata anche la regolazione delle spese, con condanna degli appellanti al pagamento di euro 2.000,00, oltre spese generali e oneri accessori, in favore del Comune.
Norme richiamate
art. 40, comma 2, l. 47/1985
Richiamato dagli appellanti in relazione alla prova dell'epoca di realizzazione del manufatto e alla possibilità di escludere la necessità del titolo edilizio; la decisione non ne offre un'autonoma interpretazione, rigettando comunque la censura per insufficienza della prova temporale.
art. 3 l. 241/1990
Richiamato dagli appellanti per contestare il difetto di motivazione; il motivo è stato respinto perché la ricostruzione dell'epoca di realizzazione non era stata adeguatamente provata.
art. 31 d.P.R. 380/2001
Rilevante quale disciplina dell'ordine di demolizione degli interventi edilizi abusivi; il giudice ha confermato che il proprietario che invochi l'anteriorità dell'opera deve provare rigorosamente la data di costruzione.
art. 10 l. 1150/1942, come novellato dalla l. 765/1967
Richiamato per individuare l'estensione dell'obbligo di previa licenza edilizia alle costruzioni realizzate fuori dal perimetro del centro urbano e la rilevanza della prova che il manufatto sia anteriore al 1° settembre 1967.
l. 64/1974
Richiamata dal Comune nell'ordinanza di demolizione per l'assenza dell'autorizzazione dell'Ufficio del Genio civile; la decisione non sviluppa uno specifico esame autonomo di tale profilo.
Massime di principio
- In materia di repressione degli abusi edilizi, il proprietario o il responsabile dell'abuso che invochi l'anteriorità del manufatto rispetto all'introduzione dell'obbligo di titolo edilizio ha sempre l'onere di provare la data di realizzazione, senza che il decorso del tempo determini un'inversione o un'attenuazione dell'onere a carico dell'amministrazione.
- L'onere di dimostrare l'epoca di realizzazione dell'opera abusiva deriva dal principio di vicinanza della prova e grava sul soggetto sanzionato anche quando l'abuso risalga a molti anni prima dell'accertamento; la maggiore difficoltà di ricostruire il fatto storico non trasferisce l'onere al Comune.
- La prova dell'epoca di costruzione deve essere rigorosa, certa, univoca e basata su elementi oggettivi e verificabili. Le dichiarazioni contenute in atti negoziali, le dichiarazioni sostitutive di atto notorio e le dichiarazioni di terzi non sono, da sole, sufficienti a dimostrare la data del manufatto.
- Ai fini della prova della collocazione temporale e spaziale di un manufatto abusivo possono assumere rilievo elementi oggettivi quali ruderi, fondamenta, aerofotogrammetrie e mappe catastali; la prova testimoniale o dichiarativa ha carattere residuale e necessita comunque di riscontri verificabili.
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