Circolare numero 170 del 8-7-1992
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa circolare chiarisce l’applicazione del DM 30.4.1992 per i contratti di formazione e lavoro nelle imprese operanti nella circoscrizione di Terni, confermando la riduzione contributiva a carico del datore di lavoro nella misura fissa prevista per gli apprendisti. Precisa che il beneficio spetta solo alle imprese, si applica alle assunzioni con decorrenza nel periodo di validità del decreto e permane per tutta la durata del contratto anche se questo scada in un anno successivo. La circolare disciplina inoltre il recupero dei contributi versati in eccedenza, indicando codici, modalità di esposizione nel DM10/2 e termini di conguaglio, con specifiche anche per i fondi elettrici e telefonici e per i contratti stipulati nel 1991 in altre circoscrizioni agevolate.
Agevolazione contributiva per contratti di formazione e lavoro nella circoscrizione di Terni
Agevolazione contributiva per contratti di formazione e lavoro nella circoscrizione di Terni
La circolare illustra l’applicazione del DM 30.4.1992 alla circoscrizione di Terni in materia di contratti di formazione e lavoro, chiarendo il perimetro soggettivo e temporale dell’agevolazione contributiva e le modalità operative per il recupero delle differenze versate in eccedenza. Viene inoltre ribadita l’estensione del criterio interpretativo già adottato per altre circoscrizioni e per contratti stipulati nel 1991.
Ambito di applicazione e misura dell’agevolazione
Ai sensi dell’art. 8, comma 2, della legge 29 dicembre 1990, n. 407, per i lavoratori assunti con contratto di formazione e lavoro con decorrenza successiva al 31 dicembre 1991 e fino al 31 dicembre 1992, nelle imprese operanti nella circoscrizione di Terni, la quota dei contributi previdenziali e assistenziali dovuti dalle imprese, limitatamente alla parte a carico del datore di lavoro, è stabilita nella misura fissa prevista per gli apprendisti dalla legge 19 gennaio 1955, n. 25 e successive modificazioni.
La circolare precisa che l’agevolazione:
- spetta esclusivamente alle imprese;
- non spetta agli altri datori di lavoro ammessi alla stipula dei contratti di formazione e lavoro.
Durata del beneficio e criterio di decorrenza
Sulla base della formulazione del decreto, il beneficio compete per le assunzioni aventi decorrenza nell’anno 1992 e permane per tutta la durata del contratto di formazione e lavoro, anche se il contratto si protragga e venga a scadenza in un anno successivo nel quale non si riscontri la medesima situazione occupazionale.
Il medesimo criterio viene esteso anche ai contratti di formazione e lavoro aventi decorrenza nel periodo di vigenza del D.M. 18.9.1991, cioè dal 1 gennaio al 31 dicembre 1991, per la medesima circoscrizione.
Recupero dei contributi versati in eccedenza dalle imprese ordinarie
Le imprese diverse da quelle artigiane, le quali abbiano già effettuato gli adempimenti contributivi applicando le riduzioni previste dall’art. 8, comma 1, o comma 3, della legge n. 407/1990, possono conguagliare i contributi versati in eccedenza con una delle denunce contributive da presentare dopo la data della circolare e, comunque, entro il 20 settembre 1992.
Per il recupero occorre:
- esporre le differenze di contribuzione da recuperare in uno dei righi in bianco del quadro "D" del mod. DM10/2;
- precedere l’importo con il codice "L176" e la dicitura "REC art.8, C.2 L.407/90".
Ai fini del calcolo del credito da recuperare, dall’importo dei contributi versati per i periodi pregressi devono essere detratti i contributi a carico del datore di lavoro dovuti nella misura fissa corrispondente a quella degli apprendisti. Nessun conguaglio deve essere operato sulla quota dei contributi a carico del lavoratore, che resta confermata nella misura ordinaria.
Adempimenti per i periodi correnti e compilazione del DM10/2
Per l’esposizione sul mod. DM10/2 dei dati relativi ai periodi correnti, le imprese operanti nella circoscrizione devono attenersi alle modalità di compilazione contenute nel manuale "Istruzioni per la compilazione delle denunce DM10/89 - Edizione gennaio 1989", in particolare alle pagine 18 e 19, con riferimento ai codici 153, 253, 053, Y53, S140, S150 e S142, nonché a pagina 29 nei casi ivi previsti.
La circolare, quindi, rinvia alle istruzioni di compilazione già vigenti per la corretta denuncia delle posizioni contributive relative ai lavoratori assunti con contratto di formazione e lavoro.
Recupero per i fondi di previdenza elettrici e telefonici
Per i lavoratori iscritti al Fondo di previdenza per gli addetti ai pubblici servizi di telefonia o al Fondo di previdenza per i dipendenti dalle aziende elettriche private, il recupero delle differenze di contributi versati in eccedenza deve essere effettuato con una denuncia contributiva successiva alla circolare e comunque entro il 20 ottobre 1992.
Le modalità operative sono le seguenti:
- l’importo delle differenze a proprio credito riguardanti la contribuzione al Fondo va esposto in uno dei righi in bianco del quadro "D" del mod. DM10/2;
- l’esposizione deve essere preceduta dalla dicitura "REC F.P. art.8, c.2 L.407/90";
- va utilizzato il codice "L168" per il personale iscritto al Fondo elettrici;
- va utilizzato il codice "L169" per il personale iscritto al Fondo telefonici;
- le altre differenze di contribuzione devono essere esposte in un successivo rigo del quadro "D", con la dicitura "REC art.8, c. 2 L.407/90" e con il codice "L176".
Anche in questo caso, per determinare il credito da recuperare occorre sottrarre dall’importo dei contributi versati per i periodi pregressi la sola quota a carico del datore di lavoro dovuta nella misura fissa per gli apprendisti. La quota fissa di pertinenza del F.P.L.D. deve essere detratta dal credito da conguagliare con i codici L168 o L169, mentre la restante quota va portata in detrazione dell’importo da conguagliare con il codice L176. Non è previsto alcun recupero sulla quota contributiva a carico del lavoratore.
Età massima per l’assunzione nella circoscrizione interessata
La circolare richiama infine che, nell’area contemplata dal decreto, l’assunzione con contratto di formazione e lavoro è ammessa fino al compimento del 32° anno di età.
Estensione del criterio alle circoscrizioni del D.M. 5.9.1991
Viene ulteriormente chiarito che il criterio interpretativo sopra esposto trova applicazione anche ai contratti di formazione e lavoro stipulati nel corso del 1991 da imprese operanti nelle circoscrizioni individuate dal D.M. 5.9.1991, in particolare Codigoro (Ferrara), Lugo (Ravenna) e Riccione (Forlì), per le quali non è stato emanato il decreto relativo al 1992.
Per il recupero delle differenze contributive versate in eccedenza nel 1992 per tali contratti stipulati nel 1991 valgono le stesse norme operative indicate nella presente circolare.
Punti principali
Ambito dell’agevolazione e soggetti beneficiari
Per i lavoratori assunti con contratto di formazione e lavoro con decorrenza successiva al 31 dicembre 1991 e sino al 31 dicembre 1992, nelle imprese operanti nella circoscrizione di Terni, la quota di contributi previdenziali e assistenziali a carico del datore di lavoro è stabilita nella misura fissa prevista per gli apprendisti. La circolare ribadisce che l’agevolazione spetta esclusivamente alle imprese e non agli altri datori di lavoro ammessi alla stipula dei contratti di formazione e lavoro.
Durata del beneficio e criterio temporale
L’agevolazione compete per le assunzioni aventi decorrenza nell’anno 1992 e continua per tutta la durata del contratto di formazione e lavoro anche se il rapporto si protragga oltre il 1992 e scada in un anno successivo in cui non si registri la medesima situazione occupazionale. Lo stesso criterio viene esteso anche ai contratti di formazione e lavoro aventi decorrenza nel periodo di vigenza del DM 18.9.1991 (1 gennaio/31 dicembre 1991) per la circoscrizione considerata.
Recupero delle eccedenze contributive per le imprese ordinarie
Le imprese, diverse da quelle artigiane, che nelle more del DM 30.4.1992 abbiano applicato le riduzioni previste dall’art. 8, commi 1 o 3, della legge n. 407/1990 possono conguagliare i contributi versati in eccedenza con una denuncia contributiva successiva alla data della circolare e comunque entro il 20 settembre 1992. Il recupero va esposto nel quadro D del mod. DM10/2 con il codice L176 e la dicitura "REC art.8, C.2 L.407/90". Nel calcolo della differenza da recuperare devono essere detratti solo i contributi a carico del datore di lavoro dovuti nella misura fissa per gli apprendisti; nessun conguaglio è ammesso sulla quota a carico del lavoratore.
Modalità operative di compilazione del DM10/2
Per i periodi correnti, le imprese operanti nella circoscrizione devono attenersi alle istruzioni del manuale "Istruzioni per la compilazione delle denunce DM10/89 - Edizione gennaio 1989", in particolare alle pagine 18, 19 e 29 per i codici e le ipotesi previste. La circolare richiama espressamente i codici 153, 253, 053, Y53, S140, S150 e S142 per la compilazione delle denunce dei dipendenti assunti con contratto di formazione e lavoro.
Recupero per i lavoratori iscritti ai fondi elettrici e telefonici
Per i lavoratori iscritti al Fondo di previdenza per gli addetti ai pubblici servizi di telefonia o al Fondo di previdenza per i dipendenti dalle aziende elettriche private, il conguaglio delle differenze contributive va effettuato con denuncia successiva alla circolare e comunque entro il 20 ottobre 1992. Nel DM10/2 l’importo a credito relativo alla contribuzione di fondo va indicato nel quadro D con la dicitura "REC F.P. art.8, c.2 L.407/90" e con i codici L168 per il personale iscritto al Fondo elettrici e L169 per il personale iscritto al Fondo telefonici; le restanti differenze vanno indicate con il codice L176 e la dicitura "REC art.8, c. 2 L.407/90".
Assunzione ammessa fino a 32 anni
La circolare evidenzia che, nell’area disciplinata dal decreto, l’assunzione con contratto di formazione e lavoro è ammessa sino all’età di 32 anni.
Estensione del criterio alle circoscrizioni del D.M. 5.9.1991
Il criterio secondo cui l’agevolazione si applica per tutta la durata del contratto, anche se la scadenza intervenga in un anno successivo senza la medesima situazione occupazionale, è dichiarato applicabile anche ai contratti stipulati nel 1991 da imprese operanti nelle circoscrizioni individuate dal D.M. 5.9.1991, in particolare Codigoro, Lugo e Riccione, per le quali non è stato emanato il decreto per il 1992. Per il recupero delle differenze contributive versate in eccedenza nel 1992 per tali contratti valgono le stesse regole operative indicate nella circolare.
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