Circolare numero 173 del 8-7-1992
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa circolare illustra l’applicazione del D.L. 20 maggio 1992, n. 293, che riproduce sostanzialmente la disciplina già introdotta dai precedenti D.L. n. 14/1992 e n. 237/1992. Vengono forniti chiarimenti sugli sgravi contributivi per il Mezzogiorno, in particolare sul rapporto tra il vecchio sgravio della L. n. 183/1976 e il nuovo sgravio totale per le assunzioni dal 1° dicembre 1991 al 30 novembre 1992, nonché sulle modalità di regolarizzazione degli sgravi indebitamente fruiti. La circolare richiama inoltre le istruzioni sulla fiscalizzazione degli oneri sociali e precisa che, per il 1993, la riduzione di 0,40 punti per le imprese edili operanti all’estero resta limitata alle imprese sul territorio nazionale.
Sgravi contributivi per il Mezzogiorno e fiscalizzazione degli oneri sociali
Sgravi contributivi per il Mezzogiorno e fiscalizzazione degli oneri sociali
La circolare interviene sul D.L. 20 maggio 1992, n. 293, pubblicato in G.U. n. 117 del 21 maggio 1992 ed entrato in vigore lo stesso giorno. Il provvedimento riprende la disciplina già introdotta dai D.L. n. 14/1992 e n. 237/1992 e fornisce chiarimenti operativi sugli sgravi contributivi per il Mezzogiorno e sulla fiscalizzazione degli oneri sociali, con particolare riguardo ai rapporti con la previgente normativa e alle modalità di regolarizzazione delle posizioni indebite.
Quadro normativo di riferimento
La circolare richiama le istruzioni già impartite con la circolare n. 29 del 31 gennaio 1992, precisando che il nuovo decreto riproduce sostanzialmente la disciplina precedente. I chiarimenti sono rivolti soprattutto a risolvere dubbi interpretativi emersi presso le Sedi in ordine ai punti controversi e all’applicazione concreta dei benefici.
Sgravio contributivo per il Mezzogiorno: portata della modifica normativa
Viene chiarito che il comma 2 dell’art. 1 del D.L. n. 293/1992, analogamente ai precedenti decreti-legge, modifica a decorrere dal 1° dicembre 1991 l’art. 14 della L. 2 maggio 1976, n. 183. La modifica incide su tre profili:
- campo di applicazione del beneficio;
- durata dello sgravio;
- data di riferimento per la determinazione della forza occupazionale.
Il nuovo sgravio totale sostituisce quello previsto dall’art. 14 della L. n. 183/1976, che continua ad applicarsi solo per i lavoratori per i quali l’impresa ne aveva già goduto prima del 1° dicembre 1991. In tali casi, il beneficio originario permane per un decennio dalla data di assunzione del singolo lavoratore.
Soggetti beneficiari ed esclusioni
Il beneficio riguarda esclusivamente le imprese industriali operanti nei settori individuati dal CIPE con la delibera del 31 agosto 1977, secondo l’articolazione già richiamata nella circolare n. 45 G.S. - n. 449 C. e V. - n. 482 D.S.E.A.D. - n. 129 I.B. dell’11 febbraio 1978.
Sono quindi ammesse:
- le aziende industriali di nuova costituzione dopo il 30 novembre 1991, operanti nei settori CIPE;
- le imprese industriali già esistenti al 1° dicembre 1991 che abbiano assunto personale in soprannumero rispetto alla consistenza occupazionale al 30 novembre 1991.
Sono escluse:
- aziende artigiane;
- imprese alberghiere;
- pubblici esercizi;
- aziende di somministrazione di alimenti e bevande;
- imprese di navigazione;
- ogni altra impresa già destinataria delle agevolazioni in materia;
- aziende che fruiscono dello sgravio di cui all’art. 12 della L. n. 64/1986 per servizi reali a sostegno di attività produttive nel Mezzogiorno.
Limiti dello sgravio, durata e base contributiva
La circolare precisa che lo sgravio totale riguarda soltanto i contributi a carico del datore di lavoro. Restano esclusi dalla misura agevolativa:
- i contributi per il S.S.N.;
- i contributi a copertura delle prestazioni economiche di malattia e maternità;
- l’ex GESCAL;
- il contributo per il TFR ex art. 2 della L. n. 297/1982;
- il contributo aggiuntivo di cui all’art. 3 della stessa legge.
Il beneficio dura un anno dalla data di assunzione del singolo lavoratore e si applica sulle retribuzioni soggette a contribuzione per il Fondo pensioni dei lavoratori dipendenti.
Rapporti tra vecchio e nuovo regime di sgravio
La circolare dedica ampia attenzione al coordinamento tra il regime della L. n. 183/1976 e quello introdotto dai decreti-legge del 1992. Il criterio individuato è il seguente:
- le unità di personale già in forza prima del 1° dicembre 1991 restano, in linea generale, nel regime precedente, ove il beneficio fosse già maturato;
- le assunzioni effettuate dal 1° dicembre 1991 al 30 novembre 1992, se in eccedenza rispetto alla consistenza occupazionale al 30 novembre 1991, accedono al nuovo sgravio totale per la durata di un anno.
Ne discende che, nelle imprese già esistenti, convivono più regimi agevolativi a seconda della data di assunzione e della data di riferimento occupazionale. La circolare ribadisce inoltre che, alla scadenza dell’anno o del decennio, ove persistano i presupposti normativi, potranno trovare applicazione gli sgravi di cui alla L. n. 1089/1968 e successive modificazioni e integrazioni.
Regolarizzazione degli sgravi indebitamente fruiti
Per le imprese non rientranti nel campo di applicazione del beneficio ma che abbiano indebitamente conguagliato gli sgravi di cui ai D.L. n. 14/1992 e n. 237/1992, la circolare consente una regolarizzazione agevolata. La restituzione dell’indebito avviene con applicazione di interessi legali nella misura del 10% in luogo delle sanzioni civili, purché la regolarizzazione sia effettuata entro la scadenza del periodo contributivo in corso alla data di diramazione della circolare.
Le modalità operative sono le seguenti:
- esposizione dell’importo dovuto nei righi in bianco dei quadri B-C del mod. DM10/2;
- utilizzo della dicitura "Restituzione sgravio L. 183/1976" con codice M158;
- assenza di indicazione nelle caselle "numero dipendenti", "numero giornate" e "retribuzioni";
- esposizione degli interessi legali con la dicitura "oneri accessori" e il codice Q900.
Per le regolarizzazioni successive si applica la disciplina ordinaria dei ritardati versamenti. In alternativa, tali regolarizzazioni possono essere effettuate anche tramite le denunce contributive dei due mesi successivi alla data della circolare, con pagamento delle somme aggiuntive nella misura vigente al momento; in tal caso, l’importo va indicato con la dicitura "sanzioni civili" e il codice Q920.
Fiscalizzazione degli oneri sociali
Per la fiscalizzazione degli oneri sociali la circolare rinvia integralmente alle istruzioni già contenute nella circolare n. 29 e nella circolare n. 105 del 9 aprile 1992, in particolare per quanto riguarda i lavoratori all’estero inviati in Paesi extracomunitari non convenzionati.
Con specifico riferimento all’anno 1993, viene precisato che il beneficio della fiscalizzazione pari a 0,40 punti percentuali sul contributo per le prestazioni del S.S.N. per le imprese edili, come modificato dall’art. 2, comma 4, del D.L. n. 237 rispetto al D.L. n. 14, è limitato alle imprese operanti sul territorio nazionale. Per le aziende operanti all’estero continua ad applicarsi la disciplina vigente, con riserva di successive istruzioni in tempo utile rispetto alla decorrenza del beneficio.
Punti principali
Entrata in vigore e richiamo alle precedenti istruzioni
Il D.L. 20 maggio 1992, n. 293, pubblicato in G.U. n. 117 del 21 maggio 1992, è entrato in vigore lo stesso giorno della pubblicazione. Poiché la nuova normativa riproduce sostanzialmente quella dei D.L. n. 14/1992 e n. 237/1992, la circolare richiama integralmente la circolare n. 29 del 31 gennaio 1992 e fornisce solo chiarimenti interpretativi su punti controversi e sulla concreta operatività delle disposizioni.
Sgravio contributivo per il Mezzogiorno: rapporto tra vecchio e nuovo regime
La circolare chiarisce che il comma 2 dell’art. 1 modifica, a decorrere dal 1° dicembre 1991, l’art. 14 della L. n. 183/1976 quanto a campo di applicazione, durata e data di riferimento per la forza occupazionale. Il nuovo sgravio totale sostituisce quello della L. n. 183/1976 e cessa di applicarsi, salvo che per i lavoratori per i quali il beneficio fosse già in godimento prima del 1° dicembre 1991; per tali lavoratori il regime previgente continua per un decennio dalla data di assunzione.
Ambito soggettivo del beneficio e soggetti esclusi
Il nuovo sgravio riguarda le aziende industriali operanti nei settori individuati dal CIPE con delibera del 31 agosto 1977, con conseguente restringimento della platea dei beneficiari. Sono ricomprese sia le imprese di nuova costituzione dopo il 30 novembre 1991, sia le imprese già esistenti al 1° dicembre 1991 che, rispetto alla consistenza occupazionale del 30 novembre 1991, abbiano assunto personale in soprannumero. Restano escluse le aziende artigiane, le imprese alberghiere, i pubblici esercizi, le aziende di somministrazione di alimenti e bevande, le imprese di navigazione, ogni altra impresa già destinataria delle agevolazioni richiamate e le aziende che fruiscono dello sgravio ex art. 12 L. n. 64/1986 per servizi reali a sostegno di attività produttive nel Mezzogiorno.
Limite, durata e base di calcolo dello sgravio totale
Lo sgravio totale comprende solo i contributi a carico del datore di lavoro e non include la contribuzione mutualistica e assistenziale, i contributi per il S.S.N., quelli per le prestazioni economiche di malattia e maternità, l’ex GESCAL, il contributo TFR ex art. 2 L. n. 297/1982 e il contributo aggiuntivo di cui all’art. 3 della medesima legge. Il beneficio spetta per un solo anno dalla data di assunzione del singolo lavoratore e si applica sulle retribuzioni assoggettate a contribuzione per il Fondo pensioni dei lavoratori dipendenti.
Regolarizzazione degli sgravi indebitamente fruiti
Le imprese diverse da quelle industriali individuate dal CIPE che abbiano indebitamente conguagliato gli sgravi dei D.L. n. 14/1992 e n. 237/1992 possono restituire l’indebito con interessi legali al 10%, in luogo delle sanzioni civili, purché la regolarizzazione sia effettuata entro la scadenza del periodo contributivo in corso alla data di diramazione della circolare. La restituzione va esposta nel mod. DM10/2 nei quadri B-C con la dicitura "Restituzione sgravio L. 183/1976" e il codice M158; gli interessi legali con la dicitura "oneri accessori" e il codice Q900, senza indicazione di numero dipendenti, giornate o retribuzioni. Le eventuali regolarizzazioni successive seguono la disciplina ordinaria dei ritardati versamenti e possono essere effettuate anche nelle denunce dei due mesi successivi, con pagamento delle somme aggiuntive allora vigenti, indicando le sanzioni civili con la dicitura "sanzioni civili" e il codice Q920.
Esempi applicativi sul collegamento tra vecchio e nuovo sgravio
La circolare fornisce esempi per chiarire il coordinamento tra il beneficio ex L. n. 183/1976 e il nuovo sgravio. In sintesi, le unità occupate al 30 novembre 1991 restano nel vecchio regime, mentre le assunzioni in eccedenza rispetto a tale data, effettuate nel periodo 1° dicembre 1991-30 novembre 1992, beneficiano del nuovo sgravio per un anno. Per le imprese già esistenti prima del 1° dicembre 1991, i diversi trattamenti convivono in base alle date di assunzione e alla consistenza occupazionale di riferimento. Alla scadenza dell’anno o del decennio, ove ne ricorrano i presupposti, potranno trovare applicazione gli sgravi di cui alla L. n. 1089/1968 e successive modificazioni.
Fiscalizzazione degli oneri sociali e lavoratori all’estero
Per la fiscalizzazione degli oneri sociali la circolare richiama integralmente le istruzioni già impartite con la circolare n. 29 e con la circolare n. 105 del 9 aprile 1992 per i lavoratori all’estero in Paesi extracomunitari non convenzionati. Inoltre precisa che, per l’anno 1993, il beneficio della fiscalizzazione pari a 0,40 punti percentuali sul contributo per le prestazioni del S.S.N. per le imprese edili, in base alla modifica introdotta dall’art. 2, comma 4, del D.L. n. 237 rispetto al D.L. n. 14, è limitato alle imprese operanti sul territorio nazionale; per le aziende operanti all’estero resta ferma la disciplina vigente, con riserva di ulteriori istruzioni.
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da INPS, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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