Circolare numero 167 del 7-7-1992
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa circolare integra le precedenti istruzioni sulla convenzione con CGIL, CISL e UIL per l’esazione dei contributi associativi sulle prestazioni temporanee disciplinate dall’art. 18 della legge n. 223/1991. Definisce le modalità con cui raccogliere e comunicare i dati della delega sindacale, le procedure operative per le varie prestazioni, i criteri di addebito dei costi e di versamento alle organizzazioni delegatarie, nonché le nuove scritture contabili e i conti da utilizzare. Vengono inoltre precisate le modalità di contabilizzazione e il passaggio al nuovo conto per la disoccupazione non agricola, con soppressione della precedente causale dal 1° gennaio 1993.
Istruzioni operative e contabili per le trattenute sindacali su integrazioni salariali, mobilità e disoccupazione non agricola
Istruzioni operative e contabili per le trattenute sindacali sulle prestazioni temporanee
La circolare integra la disciplina già avviata con la circolare n. 148 del 29 maggio 1992 e con il messaggio n. 29541 del 10 giugno 1992, in attuazione della convenzione stipulata con CGIL, CISL e UIL ai sensi dell’art. 18 della legge n. 223/1991. L’obiettivo è definire in modo puntuale le modalità operative per l’esazione dei contributi associativi sulle prestazioni economiche temporanee, i flussi informativi da utilizzare e i relativi riflessi contabili.
Ambito di applicazione e dati da acquisire
Le istruzioni riguardano i trattamenti di mobilità, la disoccupazione non agricola, le integrazioni salariali per i lavoratori agricoli e le integrazioni salariali a pagamento diretto. Viene ribadito che i dati relativi alla sigla del sindacato delegatario e alla percentuale della trattenuta devono essere desunti dalle deleghe rilasciate dai lavoratori o riportati dai datori di lavoro nei modelli previsti, in attesa dell’aggiornamento della modulistica.
Per i trattamenti di mobilità e disoccupazione non agricola, fino alla disponibilità dei modelli DS21 aggiornati, le informazioni per la trattenuta devono essere rilevate dalle deleghe espresse dei singoli lavoratori, anche se non inserite nel modulo di domanda.
Per l’integrazione salariale in agricoltura, in attesa della ristampa della modulistica revisionata alla luce della legge n. 223/1991, il datore di lavoro deve indicare sul mod. I.S.AGR 1bis, nello spazio sotto il riquadro "N........ giornate retribuite", il codice dell’associazione sindacale e la misura percentuale della trattenuta.
Per l’integrazione salariale a pagamento diretto, il mod. IG/STRAU deve riportare nel quadro B i dati della ritenuta sindacale; per i dati trasmessi su supporto magnetico, deve essere utilizzato il record di tipo 20 modificato, con il codice sindacato collocato nelle posizioni 185-188.
Costi del servizio e rapporti con le organizzazioni delegatarie
I costi del servizio di esazione sono determinati secondo i criteri di cui all’art. 7, commi 1 e 2, della convenzione. In prima applicazione, con riserva di conguaglio, devono essere applicati i costi vigenti per il servizio di esazione delle quote sindacali sulle prestazioni di disoccupazione agricola.
Il versamento delle somme alle organizzazioni delegatarie deve avvenire, ai sensi dell’art. 6 della convenzione, su uno specifico conto corrente bancario indicato da ciascuna Federazione di categoria, e sempre al netto delle spese e dell’IVA. In caso di erronea attribuzione delle trattenute a un’organizzazione diversa da quella delegata, trova applicazione il secondo comma dell’art. 6 della convenzione.
Nuovo impianto contabile
Per la contabilizzazione dei contributi sindacali e dei versamenti alle Federazioni di categoria sono istituiti nuovi conti distinti per Confederazione:
- GPA 25/84, GPA 25/93 e GPA 25/95 per la contabilizzazione dei contributi trattenuti per conto delle Federazioni aderenti rispettivamente a C.G.I.L., C.I.S.L. e U.I.L.;
- GPA 35/84, GPA 35/93 e GPA 35/95 per l’accreditamento delle somme alle medesime Federazioni;
- GPA 18/84, GPA 18/93 e GPA 18/95 per la rilevazione del debito verso le Federazioni di categoria.
Gli importi relativi al rimborso spese per il servizio di esazione e alla relativa IVA devono essere imputati ai conti già esistenti GPA 24/42 e GPA 24/25.
Procedure contabili per le prestazioni interessate
Per i trattamenti di integrazione salariale e per l’indennità di mobilità, il biglietto contabile prodotto dalle procedure automatizzate e le liste delle trattenute devono essere predisposti in più copie. Due copie del biglietto contabile e una copia delle liste, insieme alla restante documentazione di liquidazione, devono essere inviate all’Ufficio per la contabilità; le altre copie restano agli atti dell’Ufficio prestazioni non pensionistiche. Dopo la registrazione, l’Ufficio per la contabilità restituisce una copia del biglietto contabile con gli estremi della registrazione a giornale.
Per l’indennità ordinaria di disoccupazione non agricola con requisiti ridotti, poiché la procedura di liquidazione non prevede l’emissione del biglietto contabile, l’Ufficio prestazioni non pensionistiche deve predisporre in triplice copia un bcfc di mod. SC 3 sulla base dei dati contenuti nella lista dei "pagamenti vari" e nei riepiloghi delle liste delle trattenute sindacali, redatte in quadruplice copia.
Conto PTR 10/23 e contabilizzazione della disoccupazione non agricola
La circolare comunica che il conto PTR 10/23 è stato reso movimentabile dalle Sedi. Su tale conto devono essere imputate in AVERE le somme da corrispondere agli assicurati e in DARE i relativi pagamenti.
Il conto è assistito nella procedura dei flussi di cassa dalla nuova causale di mod. FL02 20804 "PRESTAZIONI DS AI LAV. NON AGR.". La causale 20802, attualmente collegata al conto PTN 30/10, è soppressa dal 1° gennaio 1993 a seguito della modifica delle modalità di contabilizzazione.
Le Sedi devono addebitare sempre i pagamenti della disoccupazione non agricola al conto PTR 10/23, anche in assenza di trattenute sindacali. In tale ipotesi, gli importi liquidati devono essere assunti in contabilità mediante bcfc mod. SC 3 con imputazione a debito dei conti PTN 30/10 e PTD 30/16, quest’ultimo per eventuali assegni per il nucleo familiare, e a credito del conto PTR 10/23.
Versamento mensile dei contributi associativi
L’Ufficio prestazioni non pensionistiche deve, con periodicità mensile, totalizzare per ciascuna Federazione di categoria, nell’ambito della rispettiva Confederazione, gli importi da corrispondere, al netto delle somme per rimborso spese e IVA, sulla base delle liste emesse dalle procedure di liquidazione nel mese precedente.
Entro i termini previsti deve essere predisposto l’ordinativo di pagamento mod. IP 6 bis, sul quale va indicata anche la Confederazione di appartenenza delle singole Federazioni. A tale modello deve essere allegata una copia delle tre liste conservate agli atti, con riportati gli estremi del bcfc relativo all’assunzione del debito verso le organizzazioni sindacali.
Le altre due copie delle liste sono destinate una all’invio alle Federazioni di categoria, secondo quanto previsto dalla circolare n. 148 del 29 maggio 1992, e l’altra all’archiviazione.
Ricevuta la documentazione, l’Ufficio per la contabilità effettua gli adempimenti di competenza e imputa i pagamenti a debito dei conti GPA 18/84, GPA 18/93 e GPA 18/95, in base alla Confederazione cui aderiscono le Federazioni beneficiarie.
Chiusura contabile e rinvio finale
I saldi dei conti di debito devono presentare sempre eccedenza in AVERE; gli eventuali saldi risultanti a fine esercizio devono essere ripresi in carico nel nuovo esercizio.
Per le trattenute sindacali sui trattamenti di disoccupazione e mobilità erogati tramite organi erogatori, la circolare non fornisce ulteriori istruzioni, rinviando al momento in cui sarà sciolta la riserva richiamata nel messaggio n. 29541 del 10 giugno 1992.
Punti principali
Finalità dell’intervento e richiamo alla convenzione
La circolare integra la circolare n. 148 del 29 maggio 1992 e il messaggio n. 29541 del 10 giugno 1992, già dedicati alla convenzione con CGIL, CISL e UIL per la riscossione dei contributi associativi sulle prestazioni economiche temporanee. Vengono fornite istruzioni procedurali e contabili aggiuntive, con particolare riguardo alla comunicazione dei dati relativi alla sigla sindacale delegataria e alla percentuale della trattenuta.
Modalità operative per l’esposizione dei dati
Per la mobilità e la disoccupazione non agricola, fino alla disponibilità dei modelli DS21 nella versione aggiornata, i dati necessari alla trattenuta devono essere desunti dalle deleghe rilasciate dai lavoratori, anche se non presenti nel modulo di domanda. Per le integrazioni salariali in agricoltura, in attesa della ristampa della modulistica, il datore di lavoro deve indicare sul mod. I.S.AGR 1bis il codice dell’associazione sindacale e la percentuale della trattenuta. Per le integrazioni salariali a pagamento diretto, il mod. IG/STRAU deve riportare nel quadro B i dati sulla ritenuta sindacale; per i datori che trasmettono i dati su supporto magnetico, deve essere utilizzato il record "tipo 20" modificato con il codice sindacato nella posizione 185-188.
Rapporti finanziari con le organizzazioni delegatarie
I costi del servizio di esazione sono determinati secondo i criteri dell’art. 7, commi 1 e 2, della convenzione; in prima applicazione si devono utilizzare, con riserva di conguaglio, i costi vigenti per l’esazione delle quote sindacali sulle prestazioni di disoccupazione agricola. Le somme spettanti alle organizzazioni delegatarie devono essere versate, al netto delle spese e dell’IVA, su apposito conto corrente bancario indicato da ciascuna Federazione di categoria. In caso di errata attribuzione delle trattenute a una diversa organizzazione, si applica quanto previsto dall’art. 6, secondo comma, della convenzione.
Nuovi conti di contabilità e imputazione delle somme
Per la rilevazione contabile dei contributi sindacali e dei relativi versamenti sono istituiti i conti GPA 25/84, GPA 25/93 e GPA 25/95 per la contabilizzazione dei contributi trattenuti per conto delle Federazioni aderenti a CGIL, CISL e UIL; i conti GPA 35/84, GPA 35/93 e GPA 35/95 per l’accreditamento alle stesse Federazioni; e i conti GPA 18/84, GPA 18/93 e GPA 18/95 per la rilevazione del debito verso le Federazioni. Rimangono imputati ai conti già esistenti GPA 24/42 e GPA 24/25, rispettivamente, il rimborso spese del servizio di esazione e l’IVA sul rimborso.
Procedure contabili per integrazione salariale, mobilità e disoccupazione
Per i trattamenti di integrazione salariale e l’indennità di mobilità, i biglietti contabili e le liste delle trattenute devono essere predisposti in più copie, trasmessi all’Ufficio per la contabilità e poi restituiti con gli estremi della registrazione per gli ulteriori adempimenti. Per la disoccupazione non agricola con requisiti ridotti, poiché la procedura non emette il biglietto contabile, l’Ufficio prestazioni non pensionistiche deve predisporre un bcfc mod. SC 3 sulla base della lista dei pagamenti vari e dei riepiloghi delle trattenute sindacali.
Conto PTR 10/23 e nuova causale di flusso cassa
Il conto PTR 10/23 è reso movimentabile dalle Sedi e va utilizzato in AVERE per le somme da corrispondere agli assicurati e in DARE per i relativi pagamenti. È prevista una nuova causale FL02 20804 "PRESTAZIONI DS AI LAV. NON AGR."; la causale 20802, collegata al conto PTN 30/10, è soppressa dal 1° gennaio 1993. I pagamenti della disoccupazione non agricola devono essere comunque addebitati al conto PTR 10/23, anche in assenza di trattenute sindacali, con assunzione in contabilità degli importi mediante bcfc mod. SC 3 e imputazione a debito dei conti PTN 30/10 e PTD 30/16, quest’ultimo per eventuali assegni per il nucleo familiare.
Versamento periodico ai sindacati e riparto delle somme
L’Ufficio prestazioni non pensionistiche deve totalizzare mensilmente, per ciascuna Federazione di categoria nell’ambito della Confederazione di appartenenza, gli importi da versare al netto di spese e IVA e predisporre l’ordinativo di pagamento mod. IP 6 bis. All’ordinativo va allegata una copia delle liste con gli estremi del bcfc relativo all’assunzione del debito verso le organizzazioni sindacali. Le altre copie sono destinate rispettivamente all’invio alle Federazioni di categoria e all’archiviazione. L’Ufficio per la contabilità registra i pagamenti a debito dei conti GPA 18/84, GPA 18/93 e GPA 18/95, a seconda della Confederazione di appartenenza.
Saldo dei conti e rinvio per ulteriori istruzioni
I saldi dei conti di debito verso le Federazioni devono presentare sempre eccedenza in AVERE; eventuali saldi a fine esercizio devono essere riportati al nuovo esercizio. Per le trattenute sindacali sui trattamenti di disoccupazione e mobilità erogati tramite organi erogatori, la circolare rinvia a successive istruzioni, già preannunciate nel messaggio n. 29541 del 10 giugno 1992.
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