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Circolare

Circolare numero 172 del 8-7-1992

INPS

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La circolare comunica che, con decreto ministeriale 21 febbraio 1992, è stato fissato per l'anno 1990 il reddito convenzionale dei mezzadri e coloni reinseriti nell'assicurazione generale obbligatoria, pari al salario medio provinciale dei salariati fissi comuni. Viene richiamata la regola per le province prive di retribuzione per i salariati fissi comuni, per le quali si applica la retribuzione media meno elevata, di norma quella dei salariati fissi qualificati. La circolare invita le Sedi a utilizzare le certificazioni individuali rilasciate dagli uffici SCAU per l'accreditamento dei contributi e segnala una procedura agevolata per il versamento del contributo integrativo 1990 mediante bollettini compilati manualmente dagli uffici SCAU. In allegato è stato predisposto un prontuario con i redditi provinciali e gli importi dei contributi base e integrativi dovuti per il 1990.

Determinazione del reddito convenzionale 1990 per mezzadri e coloni reinseriti nell'AGO

Determinazione del reddito 1990 per mezzadri e coloni reinseriti nell'AGO

La circolare informa le Sedi della determinazione, per l'anno 1990, del reddito convenzionale da assumere a base del calcolo dei contributi e delle prestazioni per i mezzadri e coloni reinseriti nell'assicurazione generale obbligatoria dei lavoratori dipendenti. Il provvedimento è stato adottato con decreto ministeriale 21 febbraio 1992, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 53 del 4 marzo 1992.

Quadro normativo di riferimento

Il decreto richiamato dalla circolare è emanato ai sensi dell'art. 3 del D.P.R. 28 dicembre 1970, n. 1434, e si coordina con l'art. 32, lettera a), della legge 30 aprile 1969, n. 153, nonché con l'art. 28 del D.P.R. 27 aprile 1968, n. 488. Il decreto prende atto dei decreti ministeriali del 31 luglio 1990, pubblicati il 10 agosto 1990, che fissano per l'anno 1990 i salari medi provinciali dei salariati fissi agricoli.

Misura del reddito convenzionale

Il reddito dei mezzadri e coloni per il 1990 è stato parificato al salario medio provinciale relativo alla categoria dei salariati fissi comuni. La determinazione avviene provincia per provincia sulla base delle retribuzioni medie stabilite con i decreti ministeriali del 31 luglio 1990.

Per le province in cui non risultino fissate le retribuzioni per i salariati fissi comuni, la circolare precisa che il reddito deve intendersi equiparato alla retribuzione media meno elevata, che in via generale corrisponde a quella dei salariati fissi qualificati, secondo quanto previsto dall'art. 3 del D.P.R. n. 1434/1970.

Certificazioni individuali e accreditamento dei contributi

La circolare richiama la prassi secondo cui gli Uffici provinciali dello SCAU, in base all'art. 6, terzo comma, del D.P.R. n. 1434/1970, rilasciano certificazioni individuali agli interessati. Tale rilascio consente l'accreditamento dei contributi relativi all'anno 1990 anche prima dell'invio delle certificazioni collettive, quando ciò sia necessario per perfezionare i requisiti richiesti per il diritto alle prestazioni.

Versamento del contributo integrativo

Viene segnalato che la Direzione Generale dello SCAU, con circolare n. 47 del 2 giugno 1992, ha impartito istruzioni agli uffici periferici affinché consentano, su motivata e formale richiesta degli interessati, il versamento del contributo integrativo previsto dall'art. 4 del D.P.R. n. 1434/1970 mediante bollettini di conto corrente postale compilati manualmente dagli uffici. La deroga riguarda la procedura ordinaria, che prevede l'utilizzo di bollettini precompilati emessi dal Centro Elettronico dell'Ente.

Prontuario allegato per le Sedi

Per agevolare le operazioni di accredito sulla base delle certificazioni individuali rilasciate dagli uffici SCAU, la circolare segnala un prontuario allegato. In esso sono riportati, per ciascuna provincia, i nuovi redditi da considerare per il 1990 e, nelle altre colonne, gli importi dei contributi base e integrativi dovuti per lo stesso anno dai mezzadri e coloni reinseriti.

Punti principali

Decreto ministeriale del 21 febbraio 1992

Il Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale, di concerto con il Tesoro e l'Agricoltura e Foreste, ha emanato il decreto che determina il reddito dei mezzadri e coloni per l'anno 1990 ai fini del reinserimento, a domanda, nell'assicurazione generale obbligatoria per invalidità, vecchiaia e superstiti.

Criterio di determinazione del reddito

Il reddito convenzionale 1990 è stato parificato al salario medio provinciale dei salariati fissi comuni, stabilito per lo stesso anno con i decreti ministeriali del 31 luglio 1990, emanati ai sensi dell'art. 28 del D.P.R. n. 488/1968. Nelle province in cui tale retribuzione non sia stata fissata, si applica la retribuzione media meno elevata, normalmente quella dei salariati fissi qualificati, in conformità all'art. 3 del D.P.R. n. 1434/1970.

Certificazioni individuali e accreditamento contributi

Gli Uffici provinciali dello SCAU rilasciano, ai sensi dell'art. 6, terzo comma, del D.P.R. n. 1434/1970, certificazioni individuali agli interessati per consentire l'accreditamento dei contributi 1990 prima dell'invio delle certificazioni collettive, quando ciò sia necessario per il perfezionamento dei requisiti per le prestazioni.

Versamento del contributo integrativo

La Direzione Generale dello SCAU, con circolare n. 47 del 2 giugno 1992, ha disposto che gli interessati che ne facciano motivata e formale richiesta possano versare il contributo integrativo di cui all'art. 4 del D.P.R. n. 1434/1970 tramite bollettini di conto corrente postale compilati manualmente dagli uffici, in deroga alla procedura ordinaria dei bollettini precompilati emessi dal Centro Elettronico.

Prontuario allegato per le sedi

È stato predisposto un prontuario allegato con l'indicazione, per ciascuna provincia, dei nuovi redditi da considerare per il 1990 e degli importi dei contributi base e integrativi dovuti per lo stesso anno dai mezzadri e coloni reinseriti, al fine di agevolare le operazioni di accreditamento presso le Sedi.

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