Circolare numero 171 del 8-7-1992
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa circolare illustra gli effetti delle sentenze della Corte Costituzionale nn. 114, 164 e 165 del 1992 in materia di integrazione al minimo nei casi di titolarità di più pensioni. Vengono ampliate le ipotesi in cui l’integrazione al minimo deve essere riconosciuta per alcune pensioni delle gestioni commercianti e coltivatori diretti/mezzadri/coloni, con riferimento a specifiche combinazioni con pensioni di altri fondi. Restano però escluse, per i periodi anteriori al 1° ottobre 1983, diverse situazioni di plurititolarità indicate nel testo. La ricostituzione delle pensioni va effettuata secondo le modalità già richiamate da precedenti istruzioni INPS.
Integrazione al minimo di pensioni in cumulo: effetti delle sentenze Corte cost. nn. 114, 164 e 165 del 1992
Integrazione al minimo in caso di cumulo di pensioni: effetti delle sentenze Corte cost. nn. 114, 164 e 165 del 1992
La circolare recepisce tre pronunce della Corte Costituzionale intervenute sulla disciplina dell’integrazione al minimo delle pensioni nei casi di titolarità di più trattamenti previdenziali. Le sentenze incidono su alcune combinazioni di pensioni delle gestioni commercianti e coltivatori diretti/mezzadri/coloni, imponendo il riconoscimento dell’integrazione al minimo in fattispecie prima escluse. Restano comunque ferme, per i periodi anteriori al 1° ottobre 1983, alcune esclusioni espressamente elencate.
Quadro delle sentenze e norme dichiarate illegittime
La circolare richiama innanzitutto la sentenza n. 114/1992, con cui la Corte ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 19, secondo comma, della legge 22 luglio 1966, n. 613, nella parte in cui non consente l’integrazione al minimo della pensione di invalidità erogata dalla Gestione speciale commercianti INPS quando essa sia cumulata con una pensione diretta a carico del Fondo pensioni del personale addetto ai servizi di telefonia.
Con la sentenza n. 164/1992, la medesima norma è stata dichiarata illegittima nella parte in cui non consente l’integrazione al minimo della pensione ai superstiti erogata dalla Gestione speciale commercianti in caso di cumulo con pensione diretta a carico dell’ENPALS.
Con la sentenza n. 165/1992, infine, la Corte ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 1, secondo comma, della legge 9 gennaio 1963, n. 9, sia nella parte in cui preclude l’integrazione al minimo della pensione ai superstiti del Fondo per coltivatori diretti, mezzadri e coloni in caso di cumulo con pensione di vecchiaia del Fondo speciale per gli artigiani, sia nella parte in cui la preclude nel caso di cumulo con pensione, diretta o ai superstiti, del Fondo di previdenza per il personale addetto ai pubblici servizi di telefonia.
Nuove ipotesi di integrazione al minimo
In conseguenza delle pronunce costituzionali, l’integrazione al minimo deve essere riconosciuta, oltre che nelle ipotesi già previste dalla disciplina vigente, anche nei seguenti casi:
- per la Gestione esercenti attività commerciali:
- pensione di invalidità a carico della Gestione, in concorso con pensione diretta del Fondo pensioni del personale addetto ai pubblici servizi di telefonia;
- pensione ai superstiti a carico della Gestione, in concorso con pensione diretta a carico dell’ENPALS;
- per la Gestione coltivatori diretti, mezzadri e coloni:
- pensione ai superstiti a carico della Gestione, in concorso con pensione di vecchiaia a carico della Gestione artigiani;
- pensione ai superstiti a carico della Gestione, in concorso con pensione erogata dal Fondo di previdenza per il personale addetto ai pubblici servizi di telefonia, sia essa diretta sia ai superstiti.
Criteri applicativi e modalità operative
Per i criteri di applicazione delle sentenze la circolare non introduce un autonomo apparato operativo, ma rinvia alle istruzioni già fornite in occasione di analoghe pronunce della Corte Costituzionale. Vengono richiamate, in particolare, diverse circolari e messaggi INPS precedenti, tra cui il messaggio n. 46253 del 20 novembre 1989, allegato alla circolare n. 181 del 27 luglio 1990.
La ricostituzione delle pensioni interessate deve quindi essere eseguita seguendo le modalità già illustrate in tali precedenti documenti, senza innovazioni procedurali ulteriori rispetto a quanto già stabilito dall’Istituto.
Esclusioni ancora vigenti per i periodi anteriori al 1° ottobre 1983
La circolare evidenzia che, allo stato, per i periodi anteriori al 1° ottobre 1983, permangono escluse dall’integrazione al minimo alcune situazioni di plurititolarità.
Per la Gestione coltivatori diretti, mezzadri e coloni restano escluse:
- VR in concorso con pensioni dirette diverse da pensioni dello Stato e assimilate e della Regione Siciliana;
- IR in concorso con pensioni dirette diverse da pensioni dello Stato e assimilate;
- SR in concorso con pensioni ai superstiti diverse da quelle a carico del Fondo di previdenza del personale addetto ai pubblici servizi di telefonia;
- SR in concorso con pensioni dirette a carico di Gestioni e Fondi diversi dall’assicurazione generale obbligatoria, dalle Gestioni per i lavoratori autonomi, dai trattamenti erogati dallo Stato, dagli enti ad esso assimilati e dal Fondo di previdenza per il personale addetto ai pubblici servizi di telefonia.
Per la Gestione esercenti attività commerciali restano escluse:
- IO COM in concorso con pensioni dirette diverse da pensioni dello Stato e assimilate ovvero del Fondo pensioni per il personale addetto ai pubblici servizi di telefonia;
- SO COM in concorso con pensioni ai superstiti di qualsiasi tipo e pensioni dirette diverse da pensioni dell’INPS, da pensioni dello Stato e assimilate e da pensioni dell’ENPALS.
Ricostituzione delle pensioni e segnalazione dei dati
La circolare chiude precisando che la ricostituzione delle pensioni per l’integrazione al minimo, in applicazione delle sentenze nn. 114, 164 e 165 del 1992, va effettuata con le modalità indicate nel messaggio n. 46253 del 20 novembre 1989, già allegato alla circolare n. 181 del 27 luglio 1990. Il documento, pertanto, ha principalmente funzione di aggiornamento interpretativo e di coordinamento delle istruzioni operative già esistenti.
Punti principali
Premessa e finalità della circolare
La circolare prende atto delle sentenze della Corte Costituzionale nn. 114, 164 e 165 del 1992, pubblicate in Gazzetta Ufficiale, che intervengono sulla disciplina dell’integrazione al minimo per pensionati titolari di più trattamenti. L’obiettivo è indicare le nuove ipotesi in cui l’integrazione deve essere concessa e richiamare i criteri applicativi già forniti in precedenti istruzioni.
Effetti della sentenza n. 114/1992 sulla Gestione commercianti
È riconosciuta l’illegittimità costituzionale dell’art. 19, secondo comma, della legge n. 613/1966 nella parte in cui non consente l’integrazione al minimo della pensione di invalidità erogata dalla Gestione commercianti INPS quando sia cumulata con pensione diretta a carico del Fondo pensioni del personale addetto ai servizi di telefonia.
Effetti della sentenza n. 164/1992 sulla Gestione commercianti
È dichiarata l’illegittimità costituzionale del medesimo art. 19, secondo comma, della legge n. 613/1966 nella parte in cui non consente l’integrazione al minimo della pensione ai superstiti erogata dalla Gestione speciale commercianti quando sia cumulata con pensione diretta a carico dell’ENPALS.
Effetti della sentenza n. 165/1992 sulla Gestione coltivatori diretti, mezzadri e coloni
È dichiarata l’illegittimità costituzionale dell’art. 1, secondo comma, della legge n. 9/1963 nella parte in cui impedisce l’integrazione al minimo della pensione ai superstiti del Fondo coltivatori diretti, mezzadri e coloni se cumulata con pensione di vecchiaia del Fondo speciale artigiani. La stessa illegittimità è dichiarata anche per il cumulo con pensione, diretta o ai superstiti, erogata dal Fondo di previdenza per il personale addetto ai pubblici servizi di telefonia.
Nuove ipotesi in cui l’integrazione al minimo va riconosciuta
Per effetto delle sentenze, l’integrazione al minimo deve essere concessa anche nelle seguenti situazioni: titolari di pensione di invalidità della Gestione commercianti con pensione diretta del Fondo telefonici; titolari di pensione ai superstiti della Gestione commercianti con pensione diretta ENPALS; titolari di pensione ai superstiti della Gestione coltivatori diretti/mezzadri/coloni con pensione di vecchiaia della Gestione artigiani; titolari di pensione ai superstiti della medesima Gestione con pensione, diretta o ai superstiti, del Fondo telefonici.
Criteri applicativi e richiami alle precedenti istruzioni
Per la concreta applicazione delle sentenze, la circolare rinvia alle istruzioni già emanate in occasione di precedenti pronunce della Corte Costituzionale, richiamando specifiche circolari e messaggi INPS già pubblicati. La ricostituzione delle pensioni deve quindi avvenire secondo le modalità operative già note agli uffici.
Situazioni ancora escluse dall’integrazione al minimo per periodi anteriori al 1° ottobre 1983
Rimangono escluse dall’integrazione, per i periodi anteriori al 1° ottobre 1983, alcune ipotesi di plurititolarità. Per la Gestione coltivatori diretti, mezzadri e coloni restano escluse le combinazioni indicate per VR, IR e SR con determinate pensioni dirette o ai superstiti non rientranti nei casi ammessi. Per la Gestione commercianti restano escluse le combinazioni IO COM e SO COM con pensioni diverse da quelle espressamente richiamate come ammissibili.
Modalità di segnalazione e ricostituzione delle pensioni
La circolare precisa che la ricostituzione delle pensioni per l’integrazione al minimo, in applicazione delle sentenze nn. 114, 164 e 165, va effettuata secondo le modalità illustrate nel messaggio n. 46253 del 20 novembre 1989, allegato alla circolare n. 181 del 27 luglio 1990.
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