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Cassazione Civile, Ordinanza n. 12865/2024 del 10/05/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (preponente)

La controversia

La controversia nasce da un contratto di agenzia stipulato il 24 novembre 1984, avente a oggetto la promozione e vendita di prodotti agroalimentari dell’ente preponente in determinate regioni e con durata triennale. La società agente aveva chiesto il pagamento delle provvigioni per gli anni 1985, 1986 e 1987 e il risarcimento dei danni per la dedotta ingiustificata risoluzione unilaterale del contratto da parte della preponente; quest’ultima aveva invece domandato in via riconvenzionale la risoluzione per inadempimento dell’agente e il risarcimento del danno. Dopo una lunga vicenda processuale, con precedente cassazione con rinvio limitata all’omesso esame dell’appello incidentale, la Corte d’appello di rinvio ha ritenuto: a) che la risoluzione del contratto non fosse efficace per gli anni 1986 e 1987, perché la clausola contrattuale invocata era di mero stile e inidonea a produrre lo scioglimento; b) che tuttavia l’agente non avesse provato le vendite/promozioni poste a base del diritto alle provvigioni, escludendo rilievo decisivo alla c.t.u. contabile e alla documentazione disponibile. Con il ricorso per cassazione la società agente ha censurato, in sintesi, l’interpretazione del contratto e la ripartizione dell’onere della prova: ha sostenuto che non fosse necessario produrre le fatture, che il suo diritto provvigionale riguardasse le vendite concluse dalla preponente nelle zone di esclusiva e che la Corte territoriale avesse mal valutato le risultanze della consulenza tecnica e della documentazione acquisita. Ha inoltre contestato l’omesso esame di documenti e la ritenuta inattendibilità della c.t.u.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato integralmente il ricorso. Ha ritenuto inammissibili tutte le doglianze relative alle provvigioni per il 1985, perché su tale annualità si era formato giudicato a seguito del precedente giudizio di legittimità. Quanto alle annualità 1986 e 1987, ha affermato che il ricorso non scalfiva la ratio decidendi della sentenza impugnata, fondata sull’onere dell’agente di provare gli affari promossi e andati a buon fine. Ha rilevato inoltre che la tesi secondo cui l’agente avrebbe avuto diritto alle provvigioni anche sulle vendite concluse direttamente dalla preponente in zona era nuova e non dimostrata come già dedotta nei gradi di merito, quindi inammissibile in cassazione. Ha giudicato corretta la valutazione di merito che aveva escluso valore decisivo alla consulenza tecnica svolta su bilanci e documentazione contabile del preponente, nonché non decisiva l’eventuale erronea enfasi sulla mancata produzione delle fatture, poiché la decisione si fondava soprattutto sulla mancata prova degli affari promossi dall’agente. La ricorrente è stata inoltre condannata alle spese e al pagamento dell’ulteriore contributo unificato, se dovuto.

Norme richiamate

  • art. 398 co. 4 c.p.c.

    richiamato nel solo passaggio relativo alla sospensione del termine per proporre ricorso per cassazione a seguito di revocazione

  • art. 380-bis.1 c.p.c.

    richiamato per la trattazione camerale del ricorso

  • art. 360 n. 3 c.p.c.

    richiamato dalla ricorrente a fondamento di censure di violazione di legge e falsa applicazione

  • art. 360 n. 5 c.p.c.

    richiamato dalla ricorrente per omesso esame/motivazione insufficiente

  • art. 111 Cost.

    richiamato a sostegno dei vizi motivazionali denunciati

  • art. 1362 c.c. e ss.

    richiamati per contestare l’interpretazione del contratto di agenzia

  • artt. 113, 115 e 116 c.p.c.

    richiamati per contestare la valutazione delle prove e l’utilizzo delle risultanze istruttorie

  • artt. 1472 c.c. e ss.

    richiamati dalla ricorrente nel primo motivo, ma non decisivi nella ratio della decisione

  • art. 1748 c.c.

    richiamato dalla ricorrente in tema di provvigioni dell’agente

  • art. 2697 c.c.

    la Corte ribadisce che incombe all’agente l’onere di provare gli affari promossi e andati a buon fine per ottenere le provvigioni

  • art. 210 c.p.c.

    richiamato dalla ricorrente per la documentazione esibita dalla controparte

  • art. 13 co. 1-quater d.P.R. 115/2002

    richiamato per dare atto dell’obbligo di versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto

  • art. 13 co. 1-bis d.P.R. 115/2002

    richiamato quale parametro dell’ulteriore importo dovuto

  • art. 9 del contratto di agenzia

    interpretato nel senso già coperto da giudicato nel precedente giudizio, con conseguente irrilevanza della nuova censura; la Corte valorizza la lettura secondo cui l’agente doveva provare le vendite per ottenere le provvigioni

  • art. 10 del contratto di agenzia

    ritenuto dalla Corte territoriale idoneo, solo in astratto, a consentire lo scioglimento dopo il primo anno, ma in concreto inidoneo a produrre risoluzione per mancanza dei presupposti contrattuali specificamente previsti

Massime di principio

  • Nel rapporto di agenzia, il diritto alla provvigione presuppone che l’agente provi di aver promosso affari e che tali affari siano andati a buon fine; la prova del mero volume d’affari del preponente, senza collegamento all’attività promozionale dell’agente, non è di per sé sufficiente.
  • In sede di legittimità non possono essere introdotte questioni nuove rispetto a quelle dibattute nel giudizio di merito; se una censura riguarda un tema non trattato nella sentenza impugnata, il ricorrente deve indicare specificamente dove e come la questione sia stata dedotta nei gradi precedenti, altrimenti la censura è inammissibile.
  • La consulenza tecnica d’ufficio non può sostituire la prova del fatto costitutivo del diritto quando si fonda su dati meramente ipotetici o previsionali e non su elementi documentali idonei a dimostrare gli affari effettivamente promossi.
  • Se un capo della decisione su una determinata annualità è coperto da giudicato, le ulteriori censure su quel medesimo periodo sono inammissibili, anche se riproposte in occasione del giudizio di rinvio o del successivo ricorso per cassazione.
  • L’eventuale erronea valorizzazione di un singolo profilo probatorio da parte del giudice di merito non comporta cassazione quando la decisione sia sorretta da una ratio autonoma e decisiva, non efficacemente aggredita dal ricorrente.

Come è indicizzato

MaterieMandatoImpugnazioniProve
RamiContrattiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaGiudicato

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