Sentenza n. 795/2026 - Firenze, Sezione 3
per l'annullamento - dell'Ordinanza del Dirigente del Servizio Edilizia Privata n. 474/2025 del 09/09/2025; - del Provvedimento prot. n. 384975 del 13/10/2025 del Direttore della Direzione attività economiche e turismo del Comune di Firenze; - ove occorrer possa, dell'art. 60 delle NTA del Regolamento Urbanistico Comunale approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale deliberazione 2015/C/00025 e ss.mm.ii. nella parte in cui richiama, per “la realizzazione di manufatti precari di cui all'art. 41 comma 8 della LR 1/2005”, “le modalità di cui all'art. 7 del Regolamento DPGR 5/R/2007”; - di ogni altro atto presupposto, consequenziale e/o comunque connesso, ivi incluse, ove occorrer possa, la nota del Servizio Edilizia privata prot. GP 355646/2023 dell'08/11/2023, la comunicazione di avvio del procedimento prot. GP 288943 del 04/09/2024, la successiva comunicazione di avvio del procedimento prot. GP 393317 del 21/11/2024, nonché l'integrazione alla comunicazione di avvio del procedimento della Direzione attività economiche e turismo prot. 371766 del 16/11/2023.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Ordinanza di demolizione del manufatto agricolo e provvedimento di inibizione dell’attività agrituristica
Esito
Favorevole al ricorrente (impresa agricola)
Prevale il privato
La controversia
I ricorrenti, titolari di un’azienda agricola, avevano presentato SCIA edilizie per la realizzazione di un annesso agricolo strutturalmente precario destinato alla preparazione e al consumo di alimenti, indicando una durata superiore a due anni, nonché una successiva SCIA in variante. La Direzione Urbanistica aveva espresso valutazione favorevole. Dopo la presentazione di una SCIA per l’avvio dell’attività agrituristica, il Comune ha svolto un controllo a campione sull’attività commerciale e ha riesaminato la regolarità edilizia del manufatto, ritenendolo privo di titolo perché l’art. 60 delle NTA comunali avrebbe consentito soltanto manufatti biennali e perché il manufatto non avrebbe rispettato i requisiti dimensionali degli ambienti di lavoro. Sono stati quindi adottati un ordine di demolizione e un provvedimento di inibizione dell’attività agrituristica. I ricorrenti hanno dedotto, in via principale, la tardività degli interventi: il termine ordinario di controllo della SCIA edilizia sarebbe decorso da tempo, così come il termine per l’esercizio dell’autotutela; inoltre, la SCIA agrituristica sarebbe stata inibita oltre il termine previsto dall’art. 19, comma 3, l. 241/1990. Hanno altresì contestato i rilievi di conformità urbanistica e la mancata considerazione delle osservazioni procedimentali.
La decisione
Il TAR ha accolto il ricorso e annullato tutti i provvedimenti impugnati. Ha ritenuto fondato il motivo relativo alla tardività. I poteri di controllo sulle opere realizzabili mediante SCIA sono tipizzati dall’art. 19, commi 3 e 4, l. 241/1990: il potere inibitorio ordinario deve essere esercitato entro il termine previsto dalla disposizione; dopo tale termine, il ripristino della legalità può essere disposto soltanto attraverso una valutazione discrezionale assimilabile all’autotutela e nel rispetto dei relativi presupposti e limiti temporali, salvo falsa rappresentazione dei fatti rilevanti. Il Comune non poteva eludere tali limiti qualificando l’intervento come controllo commerciale o richiamando il generale potere di vigilanza edilizia dell’art. 27 d.P.R. 380/2001. Quest’ultimo, in presenza di una SCIA, deve conformarsi agli schemi dell’art. 19 l. 241/1990 e può essere esercitato senza limiti temporali solo in caso di falsa rappresentazione o quando le opere esorbitino dal perimetro della SCIA, richiedendo un permesso di costruire; ipotesi non ricorrenti nel caso concreto. Il TAR ha inoltre affermato che l’art. 70 l.r. Toscana 65/2014 consente di legittimare mediante SCIA sostitutiva del permesso di costruire manufatti strutturalmente precari destinati a permanere oltre due anni. L’eventuale contrasto con le NTA comunali incideva sulla legittimità originaria della SCIA, che avrebbe dovuto essere contestata tempestivamente, non sulla sua efficacia temporale. Anche l’inibizione della SCIA relativa all’attività agrituristica era tardiva, perché adottata oltre il termine di sessanta giorni dalla presentazione della segnalazione. Gli ulteriori motivi, riguardanti la conformità urbanistica e la mancata risposta alle osservazioni, sono stati assorbiti. Il Comune è stato condannato al pagamento di 4.000 euro, oltre IVA e CPA, nonché al rimborso del contributo unificato.
Norme richiamate
art. 19, commi 3 e 4, l. 241/1990
Il comma 3 prevede una verifica ordinaria di conformità urbanistica ed edilizia che può concludersi con un provvedimento inibitorio e ripristinatorio da adottarsi nei trenta giorni successivi alla presentazione della SCIA. Il comma 4 attribuisce all’amministrazione la possibilità di disporre anche successivamente alla scadenza di tale termine il ripristino della legalità, attraverso una valutazione discrezionale operata sulla falsariga dei procedimenti di autotutela.
I poteri di controllo e repressione sulle opere realizzate mediante SCIA sono tipizzati. Dopo la scadenza del termine ordinario, l’amministrazione può intervenire solo secondo il modello dell’autotutela e nel rispetto dei relativi presupposti e limiti, salvo falsa rappresentazione dei fatti rilevanti.
art. 21-nonies l. 241/1990
Il potere successivo al termine ordinario di controllo della SCIA deve essere esercitato entro il termine previsto per l’annullamento d’ufficio e secondo una valutazione discrezionale comparativa degli interessi, salvo le ipotesi eccezionali indicate dal giudice.
art. 27 d.P.R. 380/2001
Il generale potere di vigilanza edilizia, quando l’intervento sia stato oggetto di SCIA, deve conformarsi agli schemi temporali e procedimentali dell’art. 19, commi 3 e 4, l. 241/1990; non può essere utilizzato per superare la tardività del controllo, salvo falsa rappresentazione o opere esorbitanti dal perimetro della SCIA.
art. 70, comma 3, l.r. Toscana 65/2014
La disposizione consente la realizzazione di manufatti strutturalmente precari per una durata superiore a due anni mediante SCIA sostitutiva del permesso di costruire.
art. 60 NTA del Regolamento Urbanistico Comunale di Firenze
L’eventuale contrasto della disciplina urbanistica comunale con la possibilità di realizzare manufatti di durata ultrabiennale attiene alla legittimità della SCIA e doveva essere contestato tempestivamente; non elimina retroattivamente l’efficacia temporale della segnalazione non inibita nei termini.
Massime di principio
- In presenza di una SCIA edilizia, i poteri di controllo e di repressione dell’amministrazione sono quelli tipizzati dall’art. 19, commi 3 e 4, l. 241/1990; il generale potere di vigilanza edilizia non costituisce un autonomo strumento per eludere i termini previsti dalla disciplina della SCIA.
- Decorso il termine ordinario per l’inibizione della SCIA, l’amministrazione può adottare misure ripristinatorie soltanto nell’ambito del potere assimilabile all’autotutela, nel rispetto dei relativi presupposti, della ponderazione degli interessi e del termine previsto dall’art. 21-nonies l. 241/1990, salvo falsa rappresentazione dei fatti rilevanti.
- Il fatto che l’amministrazione acquisisca la conoscenza dell’eventuale abusività dell’opera nell’ambito di un diverso procedimento, quale il controllo dei requisiti per un’attività commerciale, non riapre né proroga i termini per l’esercizio dei poteri inibitori o ripristinatori relativi alla SCIA edilizia.
- Il potere di vigilanza edilizia può essere esercitato senza limiti temporali, in presenza di una SCIA, nei soli casi di falsa rappresentazione dei fatti rilevanti o di opere che esorbitino dal perimetro della segnalazione e richiedano un permesso di costruire; tali eccezioni devono essere concretamente riscontrate.
- L’art. 70 l.r. Toscana 65/2014 consente la realizzazione, mediante SCIA sostitutiva del permesso di costruire, di manufatti strutturalmente precari destinati a permanere oltre due anni; l’eventuale contrasto con la disciplina urbanistica comunale riguarda la legittimità originaria della SCIA e deve essere fatto valere tempestivamente.
- Anche la SCIA relativa all’avvio di un’attività agrituristica deve essere sottoposta ai controlli e agli eventuali provvedimenti inibitori entro il termine previsto dall’art. 19, comma 3, l. 241/1990; un’inibizione adottata oltre tale termine è tardiva, salvo il ricorrere delle eccezioni previste dalla legge.
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