Sentenza n. 387/2026 - L'aquila, Sezione 1
Per l'ottemperanza della sentenza n. 32/2024, emessa nel giudizio R.G. n. 755/2022 dal Tribunale di Avezzano Sezione Lavoro, pubblicata in data 30/01/2024, notificata il 03/12/2024 e passata in giudicato, con cui il Tribunale del Lavoro condanna il Ministero dell’Istruzione e del Merito alla corresponsione della parte ricorrente, mediante accredito della Retribuzione Professionale Docente di euro 1.730,72 maggiorata di interessi legali.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: mancata esecuzione, al momento della proposizione del ricorso, della sentenza del Tribunale di Avezzano, Sezione Lavoro, che aveva riconosciuto alla ricorrente la Retribuzione Professionale Docente per euro 1.730,72, oltre interessi legali e rivalutazione
Esito
Favorevole al ricorrente (docente creditrice)
Prevale il privato
La controversia
La ricorrente ha promosso il giudizio di ottemperanza per ottenere l'esecuzione della sentenza n. 32/2024 del Tribunale di Avezzano, passata in giudicato, con cui era stato accertato il suo diritto alla Retribuzione Professionale Docente per i periodi indicati nella pronuncia e il Ministero era stato condannato al pagamento delle differenze retributive, pari a euro 1.730,72, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dalle singole scadenze fino al soddisfo. Il ricorso era procedibile poiché la sentenza era stata notificata all'amministrazione il 3 dicembre 2024 ed era decorso il termine dilatorio di 120 giorni previsto dalla legge. Nel corso del giudizio il Ministero ha integralmente eseguito il giudicato. La ricorrente ha quindi dichiarato cessata la materia del contendere, chiedendo tuttavia la condanna alle spese secondo il criterio della soccombenza virtuale.
La decisione
Il TAR ha dichiarato cessata la materia del contendere perché la pretesa della ricorrente è stata integralmente soddisfatta durante il giudizio. Ai soli fini della regolazione delle spese, il Collegio ha esaminato il merito e ha ritenuto fondato il ricorso, poiché la sopravvenuta esatta esecuzione da parte del Ministero dimostrava l'iniziale inadempimento rispetto al giudicato. Il giudice ha verificato il passaggio in giudicato della sentenza del Tribunale di Avezzano e il perfezionamento della condizione di procedibilità dell'azione esecutiva, costituita dalla notificazione della sentenza all'amministrazione e dal decorso del termine dilatorio di 120 giorni. Il Ministero è stato condannato a rifondere le spese di lite, liquidate in euro 1.000,00 oltre accessori, tenuto conto della serialità della controversia, del valore della causa e della sopravvenuta esecuzione del giudicato, con distrazione in favore dei difensori antistatari.
Norme richiamate
art. 112, comma 2, lett. c), c.p.a.
La disposizione consente di proporre il giudizio di ottemperanza per conseguire l'attuazione delle sentenze passate in giudicato e degli altri provvedimenti esecutivi del giudice ordinario.
art. 14, comma 1, d.l. 31 dicembre 1996, n. 669, convertito nella l. 28 febbraio 1997, n. 30
L'azione esecutiva nei confronti delle amministrazioni debitrici è procedibile dopo la notificazione del titolo esecutivo e il decorso del termine dilatorio di 120 giorni.
Massime di principio
- Quando l'amministrazione esegue integralmente il giudicato nel corso del giudizio di ottemperanza, deve essere dichiarata la cessazione della materia del contendere, poiché la pretesa sostanziale è stata soddisfatta.
- Anche dopo la sopravvenuta esecuzione del giudicato, il giudice dell'ottemperanza può esaminare il merito del ricorso ai soli fini della regolazione delle spese, applicando il principio della soccombenza virtuale.
- Il giudizio di ottemperanza per l'esecuzione di una sentenza del giudice ordinario è procedibile quando il titolo è passato in giudicato e, dopo la notificazione all'amministrazione debitrice, è decorso il termine dilatorio di 120 giorni previsto dall'art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996.
- La sopravvenuta esatta esecuzione del giudicato da parte dell'amministrazione costituisce elemento idoneo a dimostrare la fondatezza del ricorso di ottemperanza ai fini della condanna dell'amministrazione alle spese di lite.
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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