Tribunale, Ordinanza T-656/20
Order of the President of the General Court of 23 February 2021. — Symrise AG v European Chemicals Agency. — Application for interim relief – REACH – Substance homosalate – Compliance check of registrations – Obligation to provide certain information requiring animal testing – Application for interim measures – No urgency. — Case T-656/20 R
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl Presidente del Tribunale respinge la domanda di sospensione proposta da Symrise contro una decisione ECHA relativa al dossier di registrazione dell’homosalate. La ragione decisiva è la mancanza di urgenza: i pregiudizi invocati dall’impresa non sono stati ritenuti né personali, né sufficientemente probabili, né irreparabili. Di conseguenza, non è stato necessario esaminare il fumus boni iuris o il bilanciamento degli interessi.
Istanza di misure cautelari respinta per difetto di urgenza contro una decisione ECHA che impone ulteriori studi tossicologici su homosalate nell’ambito del REACH
La questione giuridica
Se, ai fini della concessione di misure provvisorie ex articoli 278 e 279 TFUE, l’obbligo imposto da una decisione ECHA di effettuare studi su vertebrati per la registrazione di una sostanza chimica integri un danno grave e irreparabile idoneo a fondare l’urgenza, tenuto conto del preteso pregiudizio per il benessere animale, del rischio di sanzioni o contenziosi per violazione delle norme su animal testing, del danno reputazionale e dell’impatto economico e concorrenziale sul mercato.
Principio di diritto
Il Presidente del Tribunale conferma che le misure cautelari possono essere concesse solo se ricorrono cumulativamente fumus boni iuris, urgenza e, se del caso, ponderazione degli interessi; quando manca l’urgenza, la domanda va respinta senza esaminare le altre condizioni. Nel caso di specie, il pregiudizio allegato non era sufficientemente grave e irreparabile: il danno al benessere animale non era un pregiudizio personale della ricorrente, il rischio di sanzioni o azioni per violazione delle norme su animal testing era solo ipotetico perché la decisione ECHA resta presunta legittima e vincolante finché non annullata, il danno reputazionale non era dimostrato ed era comunque risarcibile, mentre il pregiudizio economico non era supportato da prova specifica della compromissione della viabilità finanziaria o di un serio impatto sulla quota di mercato.
Norme richiamate
- articolo 278 TFUE
- articolo 279 TFUE
- articolo 256 TFUE
- articolo 268 TFUE
- articolo 340 TFUE
- regolamento (CE) n. 1907/2006 (REACH)
- articolo 25, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1907/2006
- regolamento (CE) n. 1223/2009
- articolo 18, paragrafo 1, lettera d), del regolamento (CE) n. 1223/2009
- articolo 156 del regolamento di procedura del Tribunale
- articolo 157, paragrafo 2, del regolamento di procedura del Tribunale
- articolo 158, paragrafo 5, del regolamento di procedura del Tribunale
Misure provvisorie in materia REACH e homosalate
Il provvedimento è un’ordinanza del Presidente del Tribunale dell’Unione europea resa in un procedimento incidentale ex articoli 278 e 279 TFUE. La controversia riguarda una decisione dell’ECHA, adottata nell’ambito del controllo di conformità del fascicolo di registrazione di una sostanza chimica usata nei cosmetici, homosalate, e la richiesta dell’impresa interessata di sospenderne l’esecuzione.
Parti e contesto fattuale
La ricorrente è Symrise AG, importatore e dichiarante principale della sostanza homosalate ai sensi del regolamento REACH. L’ECHA aveva inizialmente richiesto, con decisione del 13 marzo 2018, la produzione di informazioni supplementari entro il 21 settembre 2021, imponendo quattro studi, tra cui test su roditori e una valutazione della degradazione.
La decisione è stata impugnata davanti al Board of Appeal dell’ECHA, che il 18 agosto 2020 ha confermato l’obbligo di fornire le informazioni richieste e ha fissato un nuovo termine al 25 febbraio 2024. Parallelamente, Symrise ha proposto ricorso di annullamento e, con atto separato, ha chiesto misure provvisorie per sospendere l’esecuzione della decisione e ottenere la proroga del termine di adempimento.
Normativa rilevante
Il giudice richiama, in particolare:
- gli articoli 278, 279 e 256 TFUE, che disciplinano il potere del giudice dell’Unione di sospendere l’esecuzione e adottare misure provvisorie;
- l’articolo 156 del regolamento di procedura del Tribunale, che richiede l’indicazione dell’oggetto del processo, dell’urgenza e del fumus boni iuris;
- l’articolo 158, paragrafo 5, del regolamento di procedura, sui costi;
- il regolamento (CE) n. 1907/2006 (REACH), in particolare l’articolo 25, paragrafo 1, che limita i test su animali ai casi in cui non vi siano alternative;
- il regolamento (CE) n. 1223/2009 sui prodotti cosmetici, in particolare l’articolo 18, paragrafo 1, lettera d), che vieta in linea generale la sperimentazione animale sugli ingredienti cosmetici.
Questioni esaminate dal Presidente del Tribunale
La domanda cautelare si fondava su quattro profili di pregiudizio:
- il sacrificio di numerosi vertebrati per eseguire gli studi imposti;
- il rischio di procedimenti, sanzioni o azioni giudiziarie per violazione delle norme su benessere animale e divieto di animal testing;
- un pregiudizio reputazionale;
- un impatto sfavorevole sulla posizione commerciale della ricorrente nel mercato dell’homosalate.
Il giudice precisa anzitutto che, in materia cautelare, la sospensione è eccezionale perché gli atti dell’Unione si presumono leciti e continuano a produrre effetti sino all’eventuale annullamento.
Ragionamento sulla condizione di urgenza
Il Presidente del Tribunale richiama la giurisprudenza consolidata secondo cui l’urgenza sussiste solo se la misura è necessaria per evitare un danno grave e irreparabile al richiedente prima della decisione nel merito. Spetta dunque alla parte istante dimostrare, con elementi specifici e documentati, che non può attendere l’esito del ricorso principale senza subire un pregiudizio irreparabile.
Sotto il primo profilo, il pregiudizio al benessere animale non è ritenuto idoneo a fondare l’urgenza, perché non costituisce un danno personale della ricorrente. Il Tribunale ribadisce che, ai fini cautelari, l’interessato deve far valere un danno proprio e non un pregiudizio a interessi generali o di terzi; l’eventuale impatto etico della sperimentazione animale non basta quindi a giustificare la sospensione.
Sotto il secondo profilo, il rischio di essere perseguita o sanzionata per aver eseguito i test è qualificato come puramente ipotetico. Poiché la decisione ECHA è vincolante e presunta legittima finché non viene annullata, il suo rispetto non può, in linea di principio, esporre il destinatario a responsabilità per violazione di un altro atto dell’Unione o della normativa nazionale. Il rischio dipende da eventi futuri e incerti e non presenta il grado di probabilità richiesto per l’urgenza.
Quanto al danno reputazionale, il Tribunale osserva che la clientela della ricorrente è composta da operatori professionali del settore cosmetico, difficilmente indotti in errore sul quadro giuridico applicabile. Inoltre, anche se un pregiudizio reputazionale si verificasse, l’eventuale annullamento della decisione nel merito costituirebbe compensazione sufficiente del danno non patrimoniale allegato.
Sul piano economico, il giudice qualifica il pregiudizio come meramente patrimoniale. Richiama il principio secondo cui il danno finanziario, salvo circostanze eccezionali, non è irreparabile, potendo essere riparato mediante un’azione di responsabilità. Per dimostrare un’urgenza di questo tipo, la ricorrente avrebbe dovuto fornire un quadro finanziario completo, preciso e documentato, idoneo a mostrare un rischio per la viabilità economica o un impatto significativo sulla quota di mercato. Poiché Symrise si è limitata ad affermazioni non corroborate da prova, tale onere non è stato assolto.
Decisione e conseguenze
Constatata la mancanza del requisito dell’urgenza, il Presidente del Tribunale respinge la domanda cautelare senza esaminare il fumus boni iuris né procedere al bilanciamento degli interessi. Le spese vengono riservate ai sensi dell’articolo 158, paragrafo 5, del regolamento di procedura.
Principio ricavabile
In una domanda di misure provvisorie contro una decisione ECHA che impone test su animali, il richiedente non può fondare l’urgenza sul solo pregiudizio al benessere animale né su rischi meramente ipotetici di sanzioni o controversie; deve invece dimostrare un danno personale, grave e irreparabile, supportato da elementi concreti e documentati. In difetto, la domanda va respinta senza valutare le altre condizioni cautelari.
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