Tribunale, Sentenza T-161/18
Sentenza del Tribunale (Terza Sezione ampliata) del 24 febbraio 2021. — Anthony Braesch e a. contro Commissione europea. — Ricorso di annullamento – Aiuti di Stato – Aiuto alla ristrutturazione preventiva della Banca Monte dei Paschi di Siena – Fase di esame preliminare – Decisione che dichiara l’aiuto compatibile con il mercato interno – Eccezione di irricevibilità – Qualità di interessato – Interesse ad agire – Legittimazione ad agire – Ricevibilità. — Causa T-161/18
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl Tribunale respinge l’eccezione di irricevibilità sollevata dalla Commissione nel ricorso contro la decisione che ha approvato gli aiuti alla BMPS. Riconosce che i detentori di obbligazioni FRESH sono "interessati" perché l’aiuto e il piano di ristrutturazione possono incidere concretamente sulla loro posizione economico-giuridica. Ne consegue che essi hanno interesse ad agire e legittimazione ad agire per contestare una decisione adottata senza avvio del procedimento formale, lamentando la violazione delle garanzie procedurali dell’articolo 108 TFUE.
Ricorso di annullamento contro la decisione della Commissione che approva l’aiuto di Stato alla ricapitalizzazione e al sostegno di liquidità della BMPS: ricevibilità, qualità di interessati, interesse ad agire e legittimazione ad agire dei detentori di obbligazioni FRESH.
La questione giuridica
Se i detentori di obbligazioni FRESH, pur non essendo beneficiari diretti dell’aiuto, possano essere qualificati come "interessati" ai sensi dell’articolo 108, paragrafo 2, TFUE e dell’articolo 1, lettera h), del regolamento 2015/1589; se abbiano un interesse ad agire contro una decisione di non sollevare obiezioni adottata a conclusione della fase di esame preliminare; e se siano legittimati ad agire ai sensi dell’articolo 263, quarto comma, TFUE per far valere anche la violazione dei loro diritti procedurali derivante dal mancato avvio del procedimento di indagine formale.
Principio di diritto
Il Tribunale afferma che i detentori di obbligazioni FRESH sono "interessati" ai sensi dell’articolo 1, lettera h), del regolamento 2015/1589 quando dimostrano che l’aiuto e gli impegni collegati al piano di ristrutturazione possono incidere concretamente sulla loro situazione; di conseguenza, essi hanno interesse ad agire e sono legittimati a impugnare, ai sensi dell’articolo 263, quarto comma, TFUE, una decisione di non sollevare obiezioni adottata ex articolo 4, paragrafo 3, del regolamento 2015/1589, anche per far valere la violazione dei diritti procedurali derivante dal mancato avvio del procedimento formale. L’eccezione di irricevibilità è quindi respinta, poiché l’eventuale annullamento della decisione potrebbe procurare un beneficio concreto ai ricorrenti e incidere sul procedimento nazionale pendente.
Norme richiamate
- Articolo 263 TFUE
- Articolo 107, paragrafo 1, TFUE
- Articolo 107, paragrafo 3, lettera b), TFUE
- Articolo 108, paragrafi 2 e 3, TFUE
- Regolamento (UE) n. 806/2014
- Regolamento (UE) 2015/1589
- Articolo 4, paragrafi 3 e 4, del regolamento (UE) 2015/1589
- Articolo 6, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2015/1589
- Articolo 1, lettera h), del regolamento (UE) 2015/1589
- Direttiva 2014/59/UE
- Articolo 32, paragrafo 4, lettera d), della direttiva 2014/59/UE
- Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea
- Articolo 17 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea
- Articoli 20 e 21 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea
Ricorso contro la decisione di compatibilità dell’aiuto alla BMPS: ricevibilità e qualità di interessati
La pronuncia riguarda un ricorso di annullamento ex articolo 263 TFUE proposto da detentori di obbligazioni FRESH contro la decisione della Commissione del 4 luglio 2017, adottata all’esito della fase di esame preliminare, che ha dichiarato compatibili con il mercato interno gli aiuti concessi alla Banca Monte dei Paschi di Siena. Il Tribunale è chiamato a statuire sull’eccezione di irricevibilità sollevata dalla Commissione, fondata sulla mancanza di interesse ad agire e di legittimazione ad agire dei ricorrenti.
Contesto fattuale e amministrativo
I ricorrenti sono il rappresentante e alcuni detentori di obbligazioni denominate FRESH, emesse nel 2008 nell’ambito di una struttura contrattuale complessa collegata a un aumento di capitale della BMPS e a contratti con JPM e MUFJ. Nel 2016-2017, a seguito di difficoltà patrimoniali della banca, le autorità italiane hanno predisposto misure di sostegno alla liquidità e di ricapitalizzazione precauzionale, poi notificate alla Commissione il 28 giugno 2017. La decisione impugnata ha considerato compatibili tali misure, qualificandole come aiuti di Stato ai sensi dell’articolo 107, paragrafo 1, TFUE e ritenendole compatibili ai sensi dell’articolo 107, paragrafo 3, lettera b), TFUE, anche alla luce della direttiva 2014/59/UE e della comunicazione sul settore bancario.
Motivi del ricorso principale
Nel merito, i ricorrenti avevano dedotto cinque motivi, tra cui: la presunta illegittimità delle misure di condivisione degli oneri; l’illegittima richiesta di annullamento dei contratti FRESH; la discriminazione nei confronti dei detentori delle obbligazioni FRESH; la violazione del diritto di proprietà; e, soprattutto, la violazione dell’articolo 108 TFUE e dell’articolo 4 del regolamento 2015/1589 per mancato avvio del procedimento di indagine formale nonostante l’esistenza di seri dubbi.
Qualità di "interessati" ai sensi dell’articolo 108 TFUE e del regolamento 2015/1589
Il Tribunale ricorda che la nozione di "interessati" di cui all’articolo 1, lettera h), del regolamento 2015/1589, corrispondente a quella dell’articolo 108, paragrafo 2, TFUE, è ampia e non si limita ai concorrenti del beneficiario dell’aiuto. È sufficiente che il ricorrente dimostri, in modo giuridicamente adeguato, che la concessione dell’aiuto rischia di incidere concretamente sulla sua situazione.
Applicando tale criterio, il Tribunale ritiene che i ricorrenti abbiano dimostrato che le misure di aiuto e gli impegni relativi al piano di ristrutturazione possono incidere concretamente sulla loro posizione, poiché il piano autorizzato dalla Commissione comprendeva misure di condivisione degli oneri e la risoluzione dei contratti FRESH, da cui derivavano conseguenze economiche dirette per i detentori delle obbligazioni. Il Tribunale sottolinea che gli impegni delle autorità italiane e le misure notificate sono indissociabili, sicché la decisione incide necessariamente sulla situazione dei ricorrenti.
Interesse ad agire
Quanto all’interesse ad agire, il Tribunale richiama il principio secondo cui il ricorso è ricevibile solo se l’annullamento dell’atto può produrre conseguenze giuridiche favorevoli al ricorrente, interesse che deve essere attuale ed esistente alla data di proposizione del ricorso. In questo caso, l’eventuale annullamento della decisione potrebbe portare all’apertura del procedimento di indagine formale, consentendo ai ricorrenti di esercitare i diritti procedurali previsti dall’articolo 108, paragrafo 2, TFUE e dall’articolo 6, paragrafo 1, del regolamento 2015/1589.
Il Tribunale osserva inoltre che non può escludersi un beneficio anche rispetto al contenzioso nazionale pendente in Lussemburgo, relativo alla risoluzione dei contratti FRESH. Non spetta al giudice dell’Unione anticipare la valutazione del giudice nazionale o verificare la probabilità di successo del ricorso interno: è sufficiente che l’annullamento dell’atto possa procurare un vantaggio concreto.
Legittimazione ad agire contro una decisione di non sollevare obiezioni
Il Tribunale afferma che, quando si impugna una decisione adottata ai sensi dell’articolo 4, paragrafo 3, del regolamento 2015/1589, la qualità di "interessato" individualizza sufficientemente il ricorrente ai sensi dell’articolo 263, quarto comma, TFUE. Poiché la legalità della decisione dipende dall’assenza di dubbi sulla compatibilità dell’aiuto, il ricorrente interessato può contestare anche la mancata apertura del procedimento formale e invocare qualsiasi motivo idoneo a dimostrare l’esistenza di serie difficoltà o dubbi, senza che ciò alteri l’oggetto del ricorso.
Dispositivo
Il Tribunale respinge l’eccezione di irricevibilità. Le spese sono riservate, poiché la sentenza non definisce il giudizio nel merito. La pronuncia conferma così che soggetti non beneficiari dell’aiuto possono essere processualmente legittimati a impugnare una decisione di compatibilità quando il piano di ristrutturazione e gli impegni collegati incidono concretamente sulla loro situazione e quando intendono far valere la violazione delle garanzie procedurali del procedimento di aiuti di Stato.
Principio affermato
La decisione di non sollevare obiezioni adottata in materia di aiuti di Stato è impugnabile da chi, pur non essendo beneficiario dell’aiuto, dimostri che la misura e gli impegni connessi possono incidere concretamente sulla sua situazione; in tal caso, il ricorrente è "interessato", ha interesse ad agire e può ottenere il controllo giurisdizionale sulla mancata apertura del procedimento di indagine formale per tutelare i diritti procedurali garantiti dall’articolo 108 TFUE.
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