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Sentenza

Corte di giustizia, Sentenza C-673/19

Sentenza della Corte (Quinta Sezione) del 24 febbraio 2021. — M e a. contro Staatssecretaris van Justitie en Veiligheid e T. — Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Raad van State. — Rinvio pregiudiziale – Asilo e immigrazione – Direttiva 2008/115/CE – Articoli 3, 4, 6 e 15 – Rifugiato il cui soggiorno nel territorio di uno Stato membro è irregolare – Trattenimento ai fini del trasferimento verso un altro Stato membro – Status di rifugiato in quest’altro Stato membro – Principio di “non‑refoulement” (non respingimento) – Mancanza di una decisione di rimpatrio – Applicabilità della direttiva 2008/115. — Causa C-673/19

Giurisprudenza europea62019CJ0673

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte ha chiarito che la direttiva rimpatri si applica in linea di principio a ogni soggiorno irregolare, ma non disciplina il caso in cui non possa essere adottata alcuna decisione di rimpatrio perché il destinatario è protetto dal principio di non-refoulement e non esistono destinazioni di rimpatrio compatibili con l’articolo 3, punto 3, della direttiva. In tale ipotesi, il trattenimento finalizzato al trasferimento verso un altro Stato membro che ha riconosciuto lo status di rifugiato non è vietato dalla direttiva 2008/115. Resta però necessario il pieno rispetto dei diritti fondamentali e degli obblighi internazionali in materia di asilo e protezione dei rifugiati.

Trattenimento di cittadino di paese terzo irregolarmente soggiornante, titolare di status di rifugiato in un altro Stato membro, in vista del suo trasferimento forzato verso tale Stato senza previa decisione di rimpatrio.

La questione giuridica

Se la direttiva 2008/115/CE, in particolare gli articoli 3, 4, 6 e 15, osti a che uno Stato membro disponga il trattenimento amministrativo di un cittadino di paese terzo il cui soggiorno è irregolare, al fine di trasferirlo forzatamente in un altro Stato membro nel quale gode dello status di rifugiato, quando egli abbia rifiutato di recarvisi spontaneamente e non sia stata né possa essere adottata una decisione di rimpatrio.

Principio di diritto

La direttiva 2008/115/CE non osta al trattenimento amministrativo di un cittadino di paese terzo irregolarmente soggiornante, titolare di status di rifugiato in un altro Stato membro, quando il trattenimento sia disposto per assicurare il suo trasferimento forzato verso tale Stato membro dopo il suo rifiuto di andarvi spontaneamente e, per effetto del principio di non-refoulement, non sia giuridicamente possibile adottare una decisione di rimpatrio. In tale situazione, il trasferimento e il trattenimento non rientrano nell’ambito delle norme e procedure comuni di rimpatrio della direttiva, ma nella competenza dello Stato membro in materia di immigrazione illegale, fermo restando il rispetto dei diritti fondamentali.

Norme richiamate

  • Direttiva 2008/115/CE
  • Articolo 267 TFUE
  • Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, articoli 18 e 19, paragrafo 2
  • Convenzione di Ginevra del 28 luglio 1951 relativa allo status dei rifugiati
  • Convenzione europea dei diritti dell’uomo
  • Vreemdelingenwet 2000 (diritto nazionale dei Paesi Bassi)

Trattenimento e trasferimento di rifugiati irregolarmente soggiornanti verso un altro Stato membro

La pronuncia riguarda un rinvio pregiudiziale del Raad van State (Paesi Bassi) in materia di immigrazione e rimpatrio. La Corte è stata chiamata a stabilire se la direttiva 2008/115/CE consenta il trattenimento amministrativo di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno nei Paesi Bassi è irregolare, quando tale trattenimento sia funzionale al loro trasferimento forzato verso un altro Stato membro che ha riconosciuto loro lo status di rifugiato.

Fatti e procedimento principale

M, A e T avevano presentato domande di protezione internazionale nei Paesi Bassi, ma tali domande erano state dichiarate irricevibili perché essi godevano già dello status di rifugiato rispettivamente in Bulgaria, Spagna e Germania. Le autorità olandesi avevano quindi ordinato loro di recarsi immediatamente nello Stato membro che aveva riconosciuto la protezione. Dopo il loro rifiuto, erano stati trattenuti in forza del diritto nazionale per consentirne il trasferimento forzato.

Le controversie interne riguardavano solo l’eventuale diritto al risarcimento del danno derivante dal trattenimento. Il Raad van State ha quindi chiesto se la direttiva 2008/115 osti a tale trattenimento, in assenza di una previa decisione di rimpatrio.

Normativa dell’Unione rilevante

La Corte richiama in particolare:

  • la direttiva 2008/115/CE, e segnatamente gli articoli 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 15;
  • la Carta dei diritti fondamentali, in particolare gli articoli 18 e 19, paragrafo 2;
  • la Convenzione di Ginevra del 1951 sullo status dei rifugiati;
  • la CEDU.

Sono centrali, nella motivazione, la definizione di "soggiorno irregolare" e di "decisione di rimpatrio" dell’articolo 3, il meccanismo dell’articolo 6, paragrafo 2, e il principio di non-refoulement di cui all’articolo 5.

Questioni giuridiche affrontate

La Corte affronta in sostanza tre passaggi logici:

  • se i cittadini di paesi terzi in questione rientrino nell’ambito di applicazione della direttiva 2008/115, nonostante il fatto che siano già rifugiati in un altro Stato membro;
  • se, dopo il rifiuto di recarsi nello Stato membro che ha riconosciuto la protezione, sia comunque necessaria una decisione di rimpatrio;
  • se, quando una simile decisione non può essere adottata per ragioni giuridiche connesse al non-refoulement, il trattenimento finalizzato al trasferimento verso l’altro Stato membro rimanga o meno soggetto al divieto della direttiva.

Ragionamento della Corte

La Corte ricorda anzitutto che la direttiva 2008/115 si applica, salvo deroghe espressamente previste, a qualsiasi cittadino di paese terzo il cui soggiorno nel territorio di uno Stato membro sia irregolare. Il fatto che la persona disponga di un titolo di soggiorno in un altro Stato membro non elimina, di per sé, l’irregolarità del soggiorno nello Stato in cui si trova.

In linea di principio, l’articolo 6, paragrafo 1, impone l’adozione di una decisione di rimpatrio nei confronti di qualunque cittadino di paese terzo il cui soggiorno sia irregolare. L’articolo 6, paragrafo 2, prevede una regola speciale per chi sia titolare di un permesso di soggiorno valido in un altro Stato membro: egli deve recarsi immediatamente in quello Stato, ma, se non vi ottempera, deve essere adottata una decisione di rimpatrio.

Nel caso di specie, tuttavia, la Corte rileva che tale meccanismo non è praticabile: i destinatari godono dello status di rifugiato in un altro Stato membro e non possono essere rimpatriati nel paese d’origine a causa del divieto di respingimento; inoltre, non è possibile un ritorno verso un paese di transito o verso un paese terzo volontariamente scelto e disponibile ad accoglierli. Ne deriva un’impossibilità giuridica di adottare una decisione di rimpatrio conforme alla direttiva.

La Corte sottolinea quindi che la direttiva 2008/115 non armonizza in modo completo tutte le conseguenze del soggiorno irregolare, ma regola solo le decisioni di rimpatrio e la loro esecuzione. Quando non sia possibile adottare alcuna decisione di rimpatrio, la scelta dello Stato membro di trasferire forzatamente la persona verso lo Stato membro che le ha riconosciuto la protezione non rientra nelle norme e procedure comuni della direttiva. Di conseguenza, anche il trattenimento disposto per rendere possibile tale trasferimento esula dall’ambito di applicazione della direttiva.

Decisione della Corte

La Corte dichiara che gli articoli 3, 4, 6 e 15 della direttiva 2008/115/CE devono essere interpretati nel senso che non ostano a che uno Stato membro sottoponga a trattenimento amministrativo un cittadino di un paese terzo il cui soggiorno è irregolare, al fine di procedere al trasferimento forzato verso un altro Stato membro nel quale egli gode dello status di rifugiato, quando:

  • il cittadino si sia rifiutato di ottemperare all’ordine di recarsi in tale altro Stato membro;
  • non sia possibile adottare nei suoi confronti una decisione di rimpatrio.

Principio desumibile dalla sentenza

La direttiva rimpatri non impedisce il trattenimento funzionale al trasferimento intracomunitario di un irregolare titolare di protezione internazionale in altro Stato membro, se la struttura della direttiva non consente una decisione di rimpatrio e se l’operazione avviene nel rispetto dei diritti fondamentali e del principio di non-refoulement.

Come è indicizzato

Materieimmigrazione illegalerimpatrio dei cittadini di paesi terziasilo e protezione internazionaletrattenimento amministrativo

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