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Sentenza

Corte di giustizia, Sentenza C-95/19

Sentenza della Corte (Quinta Sezione) del 24 febbraio 2021. — Agenzia delle Dogane contro Silcompa SpA. — Rinvio pregiudiziale – Direttiva 76/308/CEE – Articoli 6 e 8, nonché articolo 12, paragrafi da 1 a 3 – Assistenza reciproca in materia di recupero di taluni crediti – Accisa esigibile in due Stati membri per le medesime operazioni – Direttiva 92/12/CE – Articoli 6 e 20 – Immissione in consumo di prodotti – Falsificazione del documento amministrativo di accompagnamento – Irregolarità o infrazione commessa nel corso della circolazione di prodotti soggetti ad accisa in regime sospensivo del tributo – Svincolo irregolare di prodotti da un regime sospensivo – “Duplicazione della pretesa impositiva” relativa ai diritti di accisa – Controllo effettuato dai giudici dello Stato membro in cui ha sede l’autorità adita – Rifiuto della richiesta di assistenza presentata dalle autorità competenti di un altro Stato membro – Presupposti. — Causa C-95/19

Giurisprudenza europea62019CJ0095

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte chiarisce i limiti dell’assistenza reciproca al recupero delle accise quando due Stati membri pretendono il tributo sulle stesse operazioni. Pur ribadendo la ripartizione di competenze tra Stato richiedente e Stato adito, la Corte ammette che il giudice dello Stato adito possa rifiutare l’esecuzione se la richiesta estera comporterebbe una doppia riscossione sulle medesime operazioni. La soluzione si fonda sulla necessità di rispettare il sistema della direttiva 92/12, secondo cui l’immissione in consumo dei prodotti soggetti ad accisa può verificarsi una sola volta.

Rinvio pregiudiziale sull’opponibilità, nello Stato membro adito, di una richiesta di recupero di accise relativa alle stesse operazioni già oggetto di recupero interno, al fine di evitare una duplicazione della pretesa impositiva.

La questione giuridica

Se l’articolo 12, paragrafo 3, della direttiva 76/308, in combinato disposto con l’articolo 20 della direttiva 92/12, consenta al giudice dello Stato membro adito di esaminare il presupposto del luogo in cui l’irregolarità o l’infrazione è stata effettivamente commessa e, se del caso, di rifiutare l’assistenza al recupero quando la stessa pretesa d’accisa, fondata sulle medesime operazioni di esportazione, sia già oggetto di recupero nello Stato membro adito.

Principio di diritto

L’articolo 12, paragrafo 3, della direttiva 76/308, letto insieme all’articolo 20 della direttiva 92/12, deve essere interpretato nel senso che il giudice dello Stato membro adito, investito di una contestazione dei soli atti esecutivi, può rifiutare l’esecuzione della richiesta di recupero di accise presentata da un altro Stato membro quando tale richiesta riguarda prodotti irregolarmente svincolati da un regime sospensivo e si fonda sulle medesime operazioni di esportazione che sono già oggetto di un recupero di accisa nello Stato membro adito, così da evitare una duplicazione della pretesa impositiva vietata dalla direttiva 92/12.

Norme richiamate

  • Articolo 267 TFUE
  • Direttiva 76/308/CEE
  • Direttiva 2001/44/CE
  • Direttiva 92/12/CEE
  • Direttiva 92/108/CEE
  • Articolo 12 della direttiva 76/308/CEE
  • Articolo 20 della direttiva 92/12/CEE
  • Articolo 6 della direttiva 92/12/CEE
  • Articolo 8 della direttiva 76/308/CEE
  • Articolo 6 della direttiva 76/308/CEE

Duplicazione della pretesa impositiva in materia di accise e assistenza reciproca al recupero

La pronuncia riguarda un rinvio pregiudiziale della Corte suprema di cassazione italiana in una controversia tra Agenzia delle Dogane e Silcompa SpA. Al centro vi è la compatibilità tra la disciplina dell’assistenza reciproca nel recupero dei crediti e la disciplina armonizzata delle accise, quando due Stati membri rivendichino il tributo sulle medesime spedizioni di alcool etilico effettuate in regime sospensivo.

Fatti e procedimento principale

Tra il 1995 e il 1996 Silcompa effettuava vendite di alcool etilico destinate alla Grecia in sospensione d’accisa. In Italia, a seguito di controlli svolti nel 2000, emerse che i documenti amministrativi di accompagnamento non erano stati ricevuti dalle autorità greche e che i timbri doganali apposti sui documenti erano falsi; l’Agenzia delle Dogane emise quindi avvisi di pagamento per il recupero dell’accisa non versata. Parallelamente, le autorità elleniche considerarono irregolari le medesime forniture e, nel 2005, chiesero all’Italia il recupero dei relativi crediti ai sensi della direttiva 76/308, con successiva notifica alla società di due avvisi di pagamento oggetto del giudizio principale.

Quadro normativo dell’Unione

La Corte richiama anzitutto la direttiva 76/308, che disciplina l’assistenza reciproca nel recupero dei crediti e, in particolare, gli articoli 6, 8 e 12. L’articolo 12 distingue tra contestazioni del credito o del titolo esecutivo, devolute allo Stato membro richiedente, e contestazioni dei provvedimenti esecutivi, devolute allo Stato membro adito. Viene poi esaminata la direttiva 92/12, in particolare gli articoli 5, 6 e 20, che disciplinano il fatto generatore e l’esigibilità dell’accisa, nonché la determinazione dello Stato membro competente a riscuoterla in caso di irregolarità o infrazione durante la circolazione in regime sospensivo.

Ragionamento della Corte sulla direttiva 92/12

La Corte ricorda che la direttiva 92/12 mira ad assicurare un’esigibilità uniforme delle accise e, in linea di principio, ad evitare doppie imposizioni. L’articolo 20 attribuisce la competenza alla riscossione allo Stato membro nel cui territorio è stata commessa l’irregolarità o l’infrazione; se il luogo non è determinabile, operano presunzioni a favore dello Stato in cui l’irregolarità è accertata o, in subordine, dello Stato membro di partenza. La Corte osserva inoltre che il meccanismo correttivo dell’articolo 20, paragrafo 4, consente il rimborso dell’accisa inizialmente riscossa quando successivamente si accerti, entro tre anni dal rilascio del DAA, lo Stato membro in cui l’irregolarità è stata effettivamente commessa.

Rapporto tra direttiva 76/308 e direttiva 92/12

La Corte ribadisce la ripartizione delle competenze introdotta dalla direttiva 76/308: il giudice dello Stato richiedente conosce delle contestazioni sul credito o sul titolo, mentre quello dello Stato adito conosce delle contestazioni sugli atti esecutivi. Tuttavia, nel caso concreto, la situazione non riguarda soltanto un controllo formale sull’esecuzione, ma il rischio che due amministrazioni pretendano l’accisa sulle stesse operazioni, in violazione del sistema della direttiva 92/12. Per questo motivo la Corte ammette, in via eccezionale, che l’organo competente dello Stato adito possa rifiutare l’esecuzione della richiesta estera quando essa conduca a una doppia riscossione sui medesimi fatti imponibili.

Limiti del sindacato del giudice dello Stato adito

La Corte precisa che il giudice dello Stato adito non può rimettere in discussione, in generale, la valutazione dello Stato richiedente circa il luogo dell’irregolarità o dell’infrazione, perché tale valutazione attiene al credito stesso. Tuttavia, quando nel medesimo Stato adito sia già pendente o sia stata già adottata una decisione definitiva sul recupero delle stesse accise relative alle medesime operazioni, l’assistenza non può essere prestata se ciò comporterebbe la coesistenza di due imposizioni definitive sugli stessi prodotti.

Decisione e dispositivo

La Corte risponde che l’articolo 12, paragrafo 3, della direttiva 76/308, in combinato disposto con l’articolo 20 della direttiva 92/12, va interpretato nel senso che, nell’ambito di un’azione contro i provvedimenti esecutivi adottati nello Stato membro adito, l’organo competente di tale Stato può rifiutare la domanda di recupero dei diritti di accisa presentata da un altro Stato membro quando essa riguarda prodotti irregolarmente svincolati da un regime sospensivo e si fonda sui fatti relativi alle medesime operazioni di esportazione già oggetto di recupero nello Stato membro adito.

Principio affermato

La direttiva 76/308 non impone un’assistenza al recupero che conduca, nel sistema delle accise armonizzate, a una duplicazione della pretesa impositiva sulle medesime operazioni: se la richiesta estera, in concreto, si sovrappone a un recupero già avviato nello Stato adito sui medesimi fatti, il giudice di quest’ultimo può negarne l’esecuzione per preservare l’unicità dell’imposizione prevista dalla direttiva 92/12.

Come è indicizzato

Materieacciseassistenza reciproca nel recupero dei crediticircolazione di prodotti soggetti ad accisadivieto di doppia imposizionecooperazione amministrativa tra stati membri

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