Tribunale, Ordinanza T-655/20
Order of the President of the General Court of 23 February 2021. — Symrise AG v European Chemicals Agency. — Application for interim relief – REACH – Substance 2-ethylhexyl salicylate – Compliance check of registrations – Obligation to provide certain information requiring animal testing – Application for interim measures – No urgency. — Case T-655/20 R
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl Presidente del Tribunale ha respinto la domanda cautelare proposta da Symrise AG contro una decisione ECHA che imponeva la presentazione di ulteriori studi sul 2-etilesil salicilato, compresi test su animali vertebrati. Pur richiamando la disciplina generale delle misure provvisorie, ha ritenuto non provata l’urgenza. Le ragioni addotte dalla società sono state considerate, rispettivamente, non personali, ipotetiche, non irreparabili o non adeguatamente documentate.
Domanda di misure provvisorie in materia REACH: sospensione di una decisione ECHA che impone studi tossicologici e test su animali per la registrazione di 2-etilesil salicilato, rigettata per mancanza di urgenza.
La questione giuridica
Se ricorressero i presupposti per sospendere l’esecuzione della decisione ECHA che imponeva alla società richiedente di produrre determinati dati tossicologici ed ecotossicologici, mediante studi che comportavano anche test su animali vertebrati, e se la richiedente avesse dimostrato un’urgenza tale da giustificare misure cautelari in ragione del preteso danno agli animali, del rischio di contenzioso, del danno reputazionale e del pregiudizio economico.
Principio di diritto
La sospensione dell’esecuzione di una decisione ECHA può essere concessa solo se il richiedente dimostra cumulativamente fumus boni iuris, urgenza e, se del caso, comparazione degli interessi; nel caso di specie, il Presidente del Tribunale ha negato le misure provvisorie perché la società non ha provato un danno grave e irreparabile personale e imminente. Il pregiudizio dedotto per il sacrificio di animali verte sul pubblico interesse e non sull’interesse proprio del ricorrente; il rischio di sanzioni o contenziosi è stato ritenuto ipotetico; il danno reputazionale appariva non sufficientemente plausibile e, in ogni caso, riparabile; il pregiudizio economico non era supportato da dati finanziari precisi e non mostrava un rischio per la viabilità finanziaria o per una grave erosione della quota di mercato.
Norme richiamate
- Articolo 278 TFUE
- Articolo 279 TFUE
- Articolo 256, paragrafo 1, TFUE
- Articolo 156 del regolamento di procedura del Tribunale
- Articolo 157, paragrafo 2, del regolamento di procedura del Tribunale
- Articolo 158, paragrafo 5, del regolamento di procedura del Tribunale
- Regolamento (CE) n. 1907/2006 (REACH)
- Articolo 25, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1907/2006
- Regolamento (CE) n. 1223/2009
- Articolo 18, paragrafo 1, lettera d), del regolamento (CE) n. 1223/2009
Misure provvisorie contro una decisione ECHA relativa al 2-etilesil salicilato
La pronuncia è un’ordinanza del Presidente del Tribunale resa in sede cautelare in un procedimento REACH. La società Symrise AG chiedeva la sospensione dell’esecuzione di una decisione del Board of Appeal di ECHA che, nell’ambito di un controllo di conformità della registrazione della sostanza 2-etilesil salicilato, le imponeva di fornire ulteriori informazioni scientifiche, mediante studi che includevano test su animali vertebrati.
Fatti e procedimento
Symrise AG è il dichiarante principale della sostanza 2-etilesil salicilato ai sensi del regolamento REACH. La sostanza è utilizzata esclusivamente in prodotti cosmetici e di cura personale come filtro UV ed è elencata nell’allegato VI del regolamento cosmetici come filtro autorizzato fino a una concentrazione massima del 5% nelle preparazioni pronte all’uso.
Nel 2018 ECHA, a seguito di un controllo di conformità della registrazione, ha adottato una decisione che imponeva alla società di presentare entro il 21 settembre 2021 determinati dati tossicologici ed ecotossicologici. In particolare, erano richiesti quattro studi:
- uno studio di tossicità prenatale sullo sviluppo, su ratti o conigli;
- uno studio esteso di tossicità per la riproduzione su una generazione, su ratti;
- test di tossicità a lungo termine sugli invertebrati acquatici;
- test di tossicità a lungo termine sui pesci.
La società ha impugnato la decisione dinanzi alla Board of Appeal di ECHA, che il 18 agosto 2020 ha confermato la decisione dell’Agenzia e fissato il termine al 25 febbraio 2024. Successivamente Symrise AG ha proposto ricorso per annullamento dinanzi al Tribunale e, con domanda separata, ha chiesto misure provvisorie per sospendere la decisione impugnata e prorogare il termine per la trasmissione dei risultati dei test per tutta la durata della sospensione.
Normativa rilevante
Il Tribunale richiama la disciplina generale sulle misure provvisorie e la presunzione di legittimità degli atti dell’Unione:
- articoli 278 TFUE e 279 TFUE;
- articolo 256, paragrafo 1, TFUE;
- articoli 156, 157, paragrafo 2, e 158, paragrafo 5, del regolamento di procedura del Tribunale.
Sul merito della vicenda regolatoria sono richiamati:
- regolamento (CE) n. 1907/2006 (REACH), in particolare l’articolo 25, paragrafo 1, relativo alla sperimentazione su animali vertebrati solo in assenza di alternative;
- regolamento (CE) n. 1223/2009 sui prodotti cosmetici, in particolare l’articolo 18, paragrafo 1, lettera d), che vieta in linea generale i test sugli ingredienti cosmetici sugli animali.
Quadro giuridico delle misure cautelari
Il Presidente ricorda che le misure provvisorie sono eccezionali, poiché gli atti delle istituzioni e degli organi dell’Unione sono presunti legittimi e il ricorso non ha effetto sospensivo. La concessione delle misure richiede condizioni cumulative:
- fumus boni iuris;
- urgenza, nel senso di necessità di evitare un danno grave e irreparabile prima della decisione nel merito;
- ove necessario, bilanciamento degli interessi.
Nel caso concreto il Presidente decide di esaminare anzitutto l’urgenza.
Valutazione dell’urgenza: danno agli animali e interesse non personale
La ricorrente sosteneva che l’esecuzione della decisione avrebbe comportato il sacrificio di numerosi animali vertebrati. Il Tribunale respinge questo argomento perché, ai fini dell’urgenza, il danno deve colpire un interesse proprio del richiedente. Un pregiudizio all’interesse pubblico o a diritti di terzi non è sufficiente a fondare l’urgenza, salvo eventualmente nella fase di comparazione degli interessi.
Poiché Symrise AG non deduceva un danno diretto e personale derivante dall’uso di animali nei test, l’argomento è stato ritenuto insufficiente. Il Tribunale osserva inoltre che, una volta constatata la mancanza di urgenza, non era neppure necessario procedere al bilanciamento degli interessi.
Valutazione dell’urgenza: rischio di procedimenti o sanzioni
La società sosteneva inoltre di rischiare azioni giudiziarie, sanzioni o contestazioni per violazione degli obiettivi di tutela animale e di prevenzione della sperimentazione animale, enunciati nel diritto nazionale, nel REACH e nel regolamento cosmetici.
Il Tribunale afferma che non gli spetta pronunciarsi in via definitiva sul rapporto tra il divieto di test sugli animali nel REACH e nel regolamento cosmetici. Gli incombe solo verificare se il rischio allegato sia sufficientemente probabile oppure meramente ipotetico. In questo caso, poiché la decisione ECHA imponeva alla società di effettuare i test, e poiché gli atti dell’Unione si presumono validi e producono effetti finché non siano annullati o dichiarati invalidi, il rischio di responsabilità per aver dato esecuzione a tale decisione è stato ritenuto ipotetico e dipendente da eventi futuri incerti.
Valutazione dell’urgenza: danno reputazionale
Symrise AG invocava anche un danno alla propria reputazione. Il Tribunale osserva che la sostanza è venduta solo a clienti professionali, ossia produttori di cosmetici, i quali difficilmente potrebbero fraintendere il quadro giuridico applicabile. Inoltre, anche ipotizzando un pregiudizio reputazionale, l’eventuale annullamento della decisione nel giudizio principale costituirebbe un rimedio sufficiente per il danno non patrimoniale dedotto.
Valutazione dell’urgenza: pregiudizio economico e quota di mercato
La ricorrente lamentava infine un impatto sulla propria posizione nel mercato del 2-etilesil salicilato. Il Tribunale qualifica tale danno come pecuniario, e quindi, in linea di principio, riparabile con un’azione di risarcimento ai sensi degli articoli 268 TFUE e 340 TFUE.
Per ottenere misure cautelari in presenza di un danno finanziario, il richiedente deve dimostrare circostanze eccezionali, quali:
- rischio per la propria viabilità finanziaria prima della decisione finale;
- oppure incidenza sostanziale sulla quota di mercato.
A tal fine è necessario produrre elementi precisi, dettagliati e documentati, idonei a offrire un quadro attendibile della situazione finanziaria complessiva. Nel caso di specie, la società si era limitata a mere affermazioni non supportate da prove; di conseguenza, il Tribunale ha escluso che fosse dimostrato un rischio per la sua sostenibilità finanziaria.
Decisione e dispositivo
Non avendo Symrise AG dimostrato l’urgenza, il Presidente del Tribunale ha respinto la domanda di misure provvisorie senza esaminare il fumus boni iuris né procedere al bilanciamento degli interessi. Le spese sono state riservate.
Principio affermato
In sede cautelare, il richiedente deve provare un danno grave e irreparabile che incida sui propri interessi personali e sia imminente; il richiamo a un pregiudizio per l’interesse pubblico, per terzi o a un rischio meramente ipotetico non basta. Il danno economico richiede, inoltre, prova rigorosa e documentata della situazione finanziaria e dell’impatto sul mercato.
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