Cassazione Penale, Sentenza n. 19263/2026 del 27/05/2026
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente impugnava l'ordinanza del Tribunale della Libertà che aveva confermato la custodia cautelare per il reato di tentata importazione di sostanza stupefacente (capo B.2), deducendo: errata identificazione del 'zio Natale' nelle intercettazioni (possibile confusione con Barbaro Natale); mancanza o insufficienza della gravità indiziaria e carenza di elementi probatori circa il suo ruolo concreto di finanziatore; vizio di valutazione delle conversazioni inter alios e violazione dei criteri di valutazione probatoria; omessa o illogica motivazione circa la sussistenza delle esigenze cautelari (pericolosità e proporzionalità della misura) e apoditticità nella scelta della misura detentiva massima.
La decisione
La Corte di Cassazione ha rigettato i ricorsi come infondati. Ha ritenuto che il Tribunale della Libertà, pur avendo parzialmente accolto il riesame annullando l'ordinanza quanto al reato associativo, ha comunque motivato in modo logico e non manifestamente illogico la conferma della custodia in carcere con riferimento al reato di tentata importazione (capo B.2). La Corte ha richiamato il principio per cui in sede cautelare è sufficiente la sussistenza di gravi indizi (soglia inferiore rispetto alla prova piena) e ha ritenuto che le intercettazioni e gli altri elementi del compendio investigativo fossero, nel loro insieme, idonei a identificare il ricorrente nello 'zio Natale' e a sostenere il ruolo a lui attribuito (finanziatore e pianificatore dell'importazione). Ha inoltre affermato che la valutazione del contenuto delle intercettazioni è questione di merito insindacabile in Cassazione se adeguatamente motivata e che il rinvio "per relationem" alle argomentazioni del primo provvedimento del giudice è ammissibile quando la decisione complessiva risulti sufficientemente argomentata. Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali ai sensi dell'art. 616 c.p.p.
Norme richiamate
art. 273 c.p.p.
La Corte ribadisce che, nella fase cautelare, è sufficiente la sussistenza di "gravi indizi di colpevolezza"; la soglia è diversa da quella richiesta per la prova piena nel giudizio dibattimentale.
art. 192 c.p.p.
Richiamato per chiarire che il criterio di valutazione degli indizi previsto dal comma 2 (indizi precisi e concordanti) non si applica nella stessa misura alla fase cautelare; la Corte distingue il profilo probatorio cautelare da quello di merito.
art. 274 c.p.p. (lett. b) e c))
art. 274, lett. b) e c), c.p.p.
Le esigenze cautelari richiamate dal Tribunale (stabilità della condotta, professionalità, ingente quantità e collegamenti con mercati di approvvigionamento) sono state ritenute idonee a giustificare la misura detentiva; la Corte ha confermato la corretta applicazione di tali lett. per valutare la pericolosità e il rischio di reiterazione.
art. 274 c.p.p. (lett. b) e c), art. 275 c.p.p., art. 292 c.p.p. e comma 2 c-bis
artt. 274, 275 e 292 c.p.p., comma 2, c-bis
Richiamate nei motivi difensivi come norme connesse alla valutazione delle esigenze cautelari e della motivazione; la Corte ha ritenuto che non sussistano violazioni procedurali né vizi di motivazione rilevanti ai sensi di tali disposizioni.
art. 416-bis c.p.
Citata nel quadro della pericolosità sociale e delle precedenti contestazioni penali; la Corte ha considerato tali elementi nella valutazione globale della pericolosità, senza travisare la funzione della norma.
d.P.R. 309/1990, art. 73 (comma 1 e 6) e art. 80 (comma 2)
d.P.R. 309/1990, art. 73, comma 1 e 6; art. 80, comma 2
Norme sostanziali in materia di stupefacenti richiamate per qualificare il reato contestato (traffico/importazione di stupefacenti) e per individuare le relative conseguenze penali; la Corte le utilizza per inquadrare il reato-fulcro (capo B.2).
art. 616 c.p.p.
Norma richiamata per l'onere delle spese processuali: la Corte ha disposto che il ricorrente sostenga le spese del procedimento.
Massime di principio
- In fase cautelare la prova non deve raggiungere il livello del giudizio di merito: è sufficiente la sussistenza di gravi indizi di colpevolezza.
- La valutazione delle intercettazioni e l'attribuzione di significato a termini o appellativi criptici (es. 'zio') è questione di fatto e rientra nella discrezionalità del giudice di merito se la motivazione è logica, coerente e aderente alle massime di esperienza.
- La Corte di Cassazione non riesamina i fatti né sostituisce la propria valutazione del materiale probatorio quando la motivazione del giudice di merito non presenti manifesta illogicità o violazioni di legge specifiche.
- Il rinvio 'per relationem' alle argomentazioni del provvedimento originario è ammesso a patto che il provvedimento complessivo risulti adeguatamente argomentato e non meramente accettato in modo acritico.
- Per contestare efficacemente una misura cautelare in Cassazione occorre denunciare vizi di diritto o palesi illogicità della motivazione; mere alternative ricostruzioni dei fatti non sono sufficienti.
- Quando le intercettazioni non vedono partecipare direttamente l'imputato, esse possono comunque costituire prova diretta a condizione che il contenuto sia chiaro, l'identificazione della persona cui si riferiscono non sia dubbia e il linguaggio criptico trovi una chiave interpretativa coerente nel contesto.
- La proporzionalità e adeguatezza della misura cautelare devono essere valutate dal giudice del riesame con esplicita considerazione delle misure meno afflittive; tuttavia, ove emerga una concreta e attuale pericolosità, la custodia cautelare può essere ritenuta necessaria.
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