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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 3195/2024 del 26/01/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il ricorrente impugna per cassazione l'ordinanza che confermava la custodia cautelare in carcere: deduce violazione di legge e vizio di motivazione per non avere il Tribunale ritenuto la violazione dell'art. 293, comma 1, c.p.p., sostenendo che l'ordinanza di custodia cautelare non gli fu consegnata all'esecuzione del mandato di arresto europeo (MAE) in Germania, e quindi chiedendo la nullità del MAE, della sua notifica e dell'ordinanza genetica. Contesta inoltre la sussistenza di gravi indizi di colpevolezza, sostenendo che la sua condotta fu episodica e marginale (mero corriere), che fosse ignaro dell'illecita provenienza dell'oro per mancati contatti con i principali indagati e per un presunto regolare rapporto di lavoro in Germania. Infine censura le esigenze cautelari, affermando che l'effettiva minore gravità della sua condotta escluderebbe pericolo di fuga e di reiterazione.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile e lo ha ritenuto manifestamente infondato. Sul punto procedurale, la Corte ha richiamato il principio secondo cui le eccezioni relative alla procedura esecutiva del MAE (compresa la regolarità della notifica all'interessato nello Stato di esecuzione) non possono essere sollevate davanti all'autorità dello Stato membro che ha emesso il provvedimento; tali doglianze devono essere dedotte davanti all'autorità dello Stato membro di esecuzione (richiamando la giurisprudenza Sez. 6, n. 18466/2007, Qerimaj). Inoltre, non essendosi ancora verificata l'esecuzione dell'ordinanza di custodia cautelare emessa in Italia al tempo dell'ordinanza impugnata, non si potevano sollevare questioni inerenti alla esecuzione della misura ai sensi dell'art. 291 c.p.p. Sul merito, la Corte ha ritenuto che il Tribunale avesse adeguatamente motivato la sussistenza dei gravi indizi, richiamando intercettazioni, controlli e il ritrovamento di significativo quantitativo di oro (anche 16 kg) e denaro, nonché la ricostruzione di una condotta ripetuta in almeno tre occasioni in cui il ricorrente avrebbe svolto il ruolo di uomo di fiducia di un indagato principale (Salcan Engine). Di conseguenza la misura cautelare e le relative esigenze (pericolo di reiterazione, gravità dell'addebito) sono state ritenute giustificate. Per l'inammissibilità è stata irrogata la condanna alle spese processuali e al pagamento di euro 3.000 alla Cassa delle Ammende.

Norme richiamate

  • art. 293 cod. proc. pen. (comma 1)

    La norma sulla comunicazione dell'ordinanza di custodia cautelare è stata invocata dal ricorrente per sostenere una nullità; la Corte però ha ritenuto che le doglianze inerenti all'esecuzione di atti relativi al MAE debbano essere valutate nello Stato di esecuzione e non nella sede di riesame/impugnazione in Italia

  • art. 291 cod. proc. pen.

    Richiamata per affermare che le questioni connesse agli adempimenti esecutivi della misura (rubrica della norma) non potevano essere sollevate in quella sede, posto che non c'era stata esecuzione della misura cautelare oggetto dell'ordinanza impugnata

  • Giurisprudenza: Sez. 6, n. 18466 del 11/01/2007 (Qerimaj)

    Principio secondo cui, in tema di mandato di arresto europeo, la verifica relativa alla regolarità della procedura di esecuzione del MAE spetta all'autorità dello Stato membro di esecuzione; lo Stato membro di emissione verifica invece la procedura attiva di consegna

  • Principi sul Mandato di Arresto Europeo (MAE)

    Richiamato nel testo per distinguere la competenza dell'autorità emittente e di quella esecutrice circa le doglianze sulla regolarità dell'esecuzione e della notifica del MAE

Massime di principio

  • Le censure sulla regolarità della notifica o dell'esecuzione di un Mandato di Arresto Europeo devono essere proposte davanti all'autorità dello Stato di esecuzione; non sono rimediordinarî davanti all'autorità dello Stato che ha emesso l'atto
  • Se al momento del riesame o dell'impugnazione non è ancora avvenuta l'esecuzione materiale della misura cautelare, non è possibile sollevare questioni relative agli adempimenti esecutivi connessi alla stessa (art. 291 c.p.p.)
  • La semplice affermazione di essere un "mero corriere" o di avere un rapporto di lavoro regolare non esclude la sussistenza di gravi indizi quando gli elementi investigativi (intercettazioni, controlli, sequestri significativi, falsità documentali) mostrino condotte ripetute e un ruolo fiduciario nell'organizzazione
  • Per la valutazione delle esigenze cautelari (pericolo di fuga, reiterazione del reato) il giudice tiene conto non solo della singola vicenda ma della ripetitività, delle quantità sequestrate e del ruolo ricoperto nel contesto criminale; ridimensionamenti difensivi richiedono elementi probatori contrari concreti
  • In Cassazione contro provvedimenti cautelari, molte questioni di merito si risolvono nel sindacato sulla corretta valutazione degli elementi probatori operata dal giudice di merito; ricostruzioni alternative dei fatti senza specifiche doglianze di diritto sono difficilmente persuasive

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