Cassazione Civile, Ordinanza n. 03537/2025 del 11/02/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (assicurazione)
La controversia
La controversia nasce dall’insinuazione al passivo di crediti di lavoro collegati alla pretesa illegittimità del licenziamento di una dipendente di una compagnia assicurativa poi assoggettata a liquidazione coatta amministrativa. I crediti per indennità sostitutiva del preavviso e indennità complementare erano stati ammessi con riserva, in pendenza del giudizio di impugnazione del licenziamento davanti al giudice del lavoro. La creditrice aveva prima proposto opposizione allo stato passivo contro tale ammissione con riserva, ma vi aveva poi rinunciato, con estinzione del relativo giudizio. Successivamente, dopo l’esito negativo del giudizio lavoristico e il passaggio in giudicato della decisione della Corte d’appello che aveva dichiarato improcedibili le domande perché spettanti alla competenza funzionale del giudice concorsuale, la stessa creditrice proponeva un nuovo ricorso/opposizione per ottenere lo scioglimento della riserva e l’ammissione definitiva dei crediti. Il Tribunale dichiarava inammissibile tale seconda opposizione, ritenendola tardiva ai sensi dell’art. 99 l. fall. e non qualificabile come riassunzione. Con il ricorso per cassazione la parte ricorrente denunciava la violazione degli artt. 99, 98, comma 2, e 113-bis l. fall., sostenendo che: a) non vi fosse obbligo di proporre opposizione avverso l’ammissione con riserva; b) dopo la riforma fallimentare non sarebbe comunque prevista opposizione contro il credito ammesso con riserva; c) sarebbe stato sufficiente attendere l’esito del giudizio di lavoro e poi chiedere lo scioglimento della riserva o la definitiva ammissione del credito.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che le censure non colpissero la ratio decidendi del decreto impugnato, perché non spiegavano perché, dopo aver già proposto una prima opposizione poi rinunciata, la ricorrente avrebbe potuto proporne una seconda oltre il termine di cui all’art. 99 l. fall. Ha inoltre osservato che la ricorrente non aveva specificamente contestato la qualificazione della domanda come istanza di modifica dello stato passivo ex art. 113-bis l. fall. o come ricorso in riassunzione, né le ragioni per cui il tribunale aveva escluso la riassunzione. La Corte ha però compensato integralmente le spese di legittimità per la peculiarità della vicenda e per la non univocità degli orientamenti giurisprudenziali sui presupposti dell’ammissione con riserva di crediti lavoristici collegati all’illegittimità del licenziamento. Ha inoltre dato atto dei presupposti per il pagamento dell’ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
art. 99 l. fall.
termine e disciplina dell’opposizione allo stato passivo; una seconda opposizione proposta oltre il termine è inammissibile.
art. 98, comma 2, l. fall.
norma richiamata dalla ricorrente sulla disciplina delle impugnazioni del passivo, ma le censure sono state ritenute non decisive rispetto alla ratio del decreto.
art. 96, comma 2, l. fall.
prevede tassativamente le ipotesi di ammissione con riserva; riserve estranee alle fattispecie legali si considerano non apposte, con ammissione pura e semplice.
art. 113-bis l. fall.
richiamato quale possibile rimedio di modifica dello stato passivo/scioglimento della riserva, ma la domanda proposta non è stata accolta anche per difetto del presupposto fattuale e per la mancata censura della qualificazione operata dal tribunale.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
consente di dare atto della sussistenza dei presupposti per il versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
art. 1, comma 17, l. n. 228 del 2012
norma che ha inserito il comma 1-quater nell’art. 13 del d.P.R. n. 115 del 2002.
Massime di principio
- L’opposizione allo stato passivo è ammissibile anche avverso un’ammissione con riserva quando il creditore contesti la correttezza della riserva stessa; non è invece necessario attendere lo scioglimento della riserva se si deduce che l’ammissione con riserva sia stata disposta erroneamente.
- Le riserve al passivo sono tassative nelle ipotesi previste dalla legge fallimentare: se la riserva è del tutto estranea alle fattispecie legali, essa si considera come non apposta e il credito va trattato come ammesso in via pura e semplice.
- In sede di legittimità, il ricorso è inammissibile quando le censure non si confrontano con la specifica ratio decidendi della decisione impugnata, come accade se non si spiega perché una nuova opposizione sia proposta dopo una precedente opposizione rinunciata e oltre il termine di legge.
- Chi intenda far valere una domanda di modifica dello stato passivo o una riassunzione deve censurare puntualmente anche la qualificazione giuridica operata dal giudice di merito, altrimenti la doglianza resta estranea al decisum.
- Quando la vicenda presenti profili peculiari e vi siano orientamenti giurisprudenziali non del tutto univoci sul tema trattato, la Corte può compensare le spese del giudizio di legittimità.
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