Sentenza n. 616/2026 - Salerno, Sezione 3
per l’annullamento, a) della prova pratica svolta in data 29 settembre 2025 e dei relativi esiti pubblicati in data 3 dicembre 2025, nella misura in cui l’istante ricade nell’elenco dei candidati non ammessi alla prova orale ed al proseguimento del concorso, per titoli ed esami, indetto dall’ASL Salerno per la copertura a tempo pieno e indeterminato di 10 posti di fisioterapista, indetto con bando pubblicato sul BURC n. 63 del 9 settembre 2024 e sulla GU n. 76 del 20 settembre 2024; b) del provvedimento di convocazione alla prova pratica pubblicato il 19 settembre 2025, ove lesivo; c) dei verbali di Commissione di concorso, allo stato non conosciuti e mai pubblicati, aventi ad oggetto la decisione in merito alle modalità di svolgimento della prova pratica; la determinazione ed individuazione del correttore da utilizzare per le operazioni di correzione del questionario somministrato all’istante; d) dell’esito della prova pratica di cui alla lettera a), nella parte in cui è stato attributo all’istante un punteggio pari a 10,60 inferiore a quello legittimamente spettante ed inidoneo al superamento della prova; e) del punteggio numerico, pari a 10,60, assegnato all’istante in esito alla prova pratica, in quanto viziato dalla presenza di quesiti erronei e/o fuorvianti o comunque di errate correzioni; f) del questionario somministrato all’istante in occasione della prova pratica, con particolare riferimento ai quesiti nn. 4 e 6; g) dei verbali/atti della Commissione con cui sono state predisposte e/o approvate le domande da somministrare ai candidati in occasione della prova pratica e le relative opzioni di risposta, con particolare riferimento ai quesiti nn. 4 e 6 del questionario dell’istante; h) dell’avviso di convocazione alla prova orale per il 17 dicembre 2025, nella parte in cui non include il nominativo dell’istante nonché del suo rinvio, ove ritenuto lesivo; i) ove occorra e per quanto di interesse, del bando di concorso; l) di ogni altro atto preparatorio connesso, collegato, presupposto e/o consequenziale, anche potenzialmente lesivo degli interessi dell’istante; e per l’accertamento del diritto alla riammissione nella procedura concorsuale de qua e contestuale condanna dell’Amministrazione al risarcimento del danno in forma specifica, ai sensi dell’art. 30 c.p.a.;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: esito della prova pratica a risposta multipla e mancata ammissione alla prova orale del concorso per 10 posti di fisioterapista
Esito
Favorevole al ricorrente (candidata a concorso)
Prevale il privato
La controversia
La ricorrente ha impugnato la prova pratica, il punteggio di 10,60 e la conseguente mancata ammissione alla prova orale. Con il primo motivo ha sostenuto che la risposta indicata dalla commissione come corretta al quesito n. 4 fosse errata e che fosse invece corretta quella da lei selezionata. Con il secondo motivo, riferito al quesito n. 6, ha dedotto che, anche ritenendo corretta la risposta individuata dalla commissione, fosse parimenti corretta la risposta da lei fornita, con conseguente ambiguità del quesito e illegittimità della valutazione. In via subordinata ha denunciato la violazione dell’art. 12 del d.P.R. 220/2001, con riguardo alle prescrizioni sull’anonimato e sulla correttezza delle operazioni concorsuali. Ha chiesto l’annullamento degli atti, la riammissione alla procedura e il risarcimento in forma specifica. Nel corso del giudizio l’ASL ha riferito di avere richiesto alla commissione un riesame dei quesiti e, prima della camera di consiglio, ha depositato il verbale del 16 marzo 2026, con cui la commissione ha attribuito due punti a ciascuno dei quesiti nn. 4 e 6, indipendentemente dalla risposta fornita, rideterminando la graduatoria.
La decisione
Il Collegio ha dichiarato la cessazione della materia del contendere, ritenendo non corretta la qualificazione prospettata dall’ASL come improcedibilità per sopravvenuta carenza di interesse. Il riesame della commissione e la rideterminazione della graduatoria hanno infatti integralmente soddisfatto l’interesse sostanziale della ricorrente, che, grazie ai nuovi punteggi, ha raggiunto almeno 14 punti nella prova pratica, soglia prevista dall’art. 9 del bando per l’ammissione alla prova orale. Non è stata quindi pronunciata una decisione di merito sui singoli vizi dedotti, essendo venuta meno la materia del contendere per effetto dell’autotutela satisfattiva dell’amministrazione. Le spese sono state compensate per metà; per la restante metà l’ASL è stata condannata in base alla soccombenza virtuale, considerata la serialità del contenzioso, il riesame tempestivo, la natura specialistica e tecnicamente discrezionale delle questioni e la definizione del giudizio in sede camerale.
Norme richiamate
art. 60 c.p.a.
ex art. 60 cod. proc. amm.
Ha consentito la definizione del giudizio con sentenza in forma semplificata, previo avviso alle parti e trattazione in camera di consiglio.
art. 30 c.p.a.
contestuale condanna dell’Amministrazione al risarcimento del danno in forma specifica, ai sensi dell’art. 30 c.p.a.
È stato invocato dalla ricorrente quale fondamento della domanda di riammissione e risarcimento in forma specifica, ma non è stato esaminato nel merito per la cessazione della materia del contendere.
art. 12 d.P.R. 220/2001
violazione dell’art. 12 del D.P.R. 220/2001 in ordine alle prescrizioni relative alla tutela dell’anonimato ed alla correttezza delle operazioni concorsuali
È stato indicato come parametro della censura subordinata sulle modalità di svolgimento e correzione della prova, senza esame di merito.
art. 9 del bando di concorso
soglia per l’ammissione all’orale
La soglia di ammissione alla prova orale è stata individuata in 14 punti; il nuovo punteggio attribuito alla ricorrente ha superato tale soglia.
Massime di principio
- Quando l’amministrazione, nel corso del giudizio, riesamina gli atti concorsuali, riassegna i punteggi e ridetermina la graduatoria in modo da soddisfare integralmente l’interesse sostanziale del ricorrente, il giudizio deve essere dichiarato estinto per cessazione della materia del contendere, non improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse.
- La cessazione della materia del contendere ricorre quando l’interesse azionato è integralmente soddisfatto da un’attività successiva dell’amministrazione, tale da eliminare in concreto la lesione dedotta e da rendere non più necessario l’accertamento dell’illegittimità degli atti impugnati.
- In caso di definizione del giudizio per cessazione della materia del contendere conseguente a riesame amministrativo, la regolazione delle spese può fondarsi sulla soccombenza virtuale, valutando l’esito plausibile delle censure e le circostanze concrete del giudizio, compresa la tempestività dell’autotutela e la serialità del contenzioso.
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