Cassazione Penale, Sentenza n. 31780/2022 del 29/08/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione dell'ordinanza del tribunale di Napoli che confermava il sequestro preventivo disposto dal Gip (07/05/2021) sui beni ritenuti profitto del reato previsto dall'art. 2 del d.lgs. 10 marzo 2000, n. 74. Il ricorrente contestava l'assenza/inadeguatezza della motivazione (vizio della motivazione per relationem, omissione di autonoma valutazione), denunciando che il riesame si era limitato a richiamare un'ordinanza precedente senza argomentare specificamente sulla sua posizione; lamentava anche che non era stata data valutazione ai documenti contabili prodotti a dimostrazione dell'assolvimento degli obblighi IVA e che gli elementi probatori (intercettazioni, testimonianze, informazioni su altri coindagati) non erano idonei a costruire la gravità indiziaria in capo a Paparo.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto che il ricorso potesse essere proposto in Cassazione solo per violazione di legge ex art. 325 c.p.p. e/o per vizi motivazionali talmente gravi da rendere il provvedimento incomprensibile. Tuttavia ha ritenuto che l'ordinanza del tribunale del riesame contenesse sufficiente motivazione: richiamava l'ordinanza del 1/07/2021 che aveva ricostruito il ruolo specifico di Paparo quale gestore di un deposito commerciale, gli acquisti ripetuti di prodotti petroliferi stoccati presso il deposito Garolla tramite fittizi trasporti e l'intermediazione di società cartiere; citava chat e mail estratte dai pc e telefoni dei coindagati e l'informativa della Guardia di Finanza (n. 357917/01/08/2020) che aveva evidenziato documenti fiscali inattendibili, società fittizie e modalità operative. Per questi motivi la motivazione non è risultata del tutto assente o meramente apparente. Il ricorrente è stato condannato alle spese processuali e al pagamento di euro 3.000 alla cassa delle ammende.
Norme richiamate
d.lgs. 10 marzo 2000, n. 74, art. 2
Richiamato come norma del reato-presupposto (delitti tributari) cui si riferisce il sequestro preventivo dei profitti derivanti dall'evasione/imposta evasa.
art. 325 cod. proc. pen.
Stabilisce che il ricorso per cassazione avverso provvedimenti cautelari reali è consentito per violazione di legge; la corte precisa che solo vizi di legge o vizi motivazionali radicali (motivazione assente o meramente apparente) legittimano l'ammissione del ricorso.
Giurisprudenza - Sez. U., n. 25932 del 29/05/2008
Richiamata per il principio secondo cui il vizio che rende ammissibile il ricorso per cassazione comprende errori in iudicando/procedendo e i vizi della motivazione così gravi da non rendere comprensibile l'itinerario logico del giudice.
Massime di principio
- Il ricorso in Cassazione avverso provvedimenti cautelari reali è ammesso principalmente per violazione di legge; i profili meramente critici sulla valutazione delle prove sono spesso inammissibili se non evidenziano un vizio di diritto o una motivazione del tutto assente o meramente apparente.
- Per rendere assorbente un'impugnazione su motivazione insufficiente occorre dimostrare puntualmente l'assenza di qualsivoglia apparato argomentativo o l'incomprensibilità dell'itinerario logico; il richiamo a precedenti ordinanze e l'uso di elementi investigativi (informative, chat, mail, osservazioni) possono costituire motivazione adeguata se collegati alla posizione del ricorrente.
- Nel contestare un sequestro preventivo per profitto di reato tributario è essenziale mostrare concretamente l'insussistenza del nesso specifico tra gli elementi indiziari prodotti e la posizione personale del ricorrente; la mera presenza di indizi relativi ad altri coindagati non è sufficiente se il provvedimento li ha correttamente collegati alla condotta del ricorrente.
- La produzione di documentazione contabile e giustificativi IVA richiede che il giudice effettui una valutazione motivata; il difensore deve indicare con precisione le ragioni per cui tali documenti avrebbero dovuto escludere il fumus commissi delicti, non limitarsi a contestazioni generiche.
- Elementi investigativi come società fittizie, documenti fiscali inattendibili, intercettazioni, chat e servizi di osservazione possono legittimare misure cautelari reali se il giudice illustra il nesso logico tra tali elementi e la responsabilità del singolo indagato.
- Nel redigere impugnazioni in sede di legittimità è strategico articolare chiaramente il vizio di diritto o la specifica carenza motivazionale (punti omessi, mancata considerazione di prove decisive, contraddizioni insanabili) perché i limiti di ammissibilità sono stringenti.
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