Ordinanza n. 95/2026 - Palermo, Sezione 4
per l'annullamento previa sospensione dell'efficacia, della deliberazione del Direttore Generale dell’Azienda Sanitaria Provinciale ASP Agrigento n. 2354 del 19.11.2025 di indizione di avviso pubblico di mobilità volontaria per la copertura (tra gli altri) di n. 1 posto di Dirigente Veterinario del “Servizio Igiene della produzione, trasformazione, commercializzazione, conservazione e trasporto degli alimenti di origine animale e loro derivati - B)”, pubblicata all’Albo Pretorio on line dal 19.11.2025 al 04.12.2025; dell’avviso pubblico di mobilità volontaria come sopra indetto, nella sua parte in cui illegittimamente riserva a mobilità compartimentale n. 1 posto di Dirigente Veterinario del Servizio predetto; ed occorrendo, della nota prot. n. 5456 del 10.01.2025 del Direttore Generale dell’Azienda Sanitaria Provinciale ASP Agrigento; per l’accertamento del diritto a conseguire la sua stabilizzazione lavorativa mediante assunzione a tempo indeterminato in uno dei tre posti di Dirigente del “Servizio Igiene della produzione, trasformazione, commercializzazione, conservazione e trasporto degli alimenti di origine animale e loro derivati - B)”; per la condanna dell’ASP di Agrigento al risarcimento del danno anche in forma specifica ed alla conseguente adozione dei provvedimenti necessari alla stabilizzazione lavorativa della ricorrente;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: deliberazione di indizione di un avviso pubblico di mobilità volontaria e relativo avviso, nella parte in cui riservano alla mobilità compartimentale un posto di dirigente veterinario
Esito
La controversia
La ricorrente ha impugnato la deliberazione del Direttore Generale dell'ASP di Agrigento di indizione di un avviso pubblico di mobilità volontaria per la copertura, tra gli altri, di un posto di dirigente veterinario presso il Servizio Igiene della produzione, trasformazione, commercializzazione, conservazione e trasporto degli alimenti di origine animale e loro derivati - B), nonché l'avviso nella parte in cui riserva il posto alla mobilità compartimentale e, occorrendo, una nota del Direttore Generale. Ha chiesto l'annullamento degli atti, l'accertamento del diritto alla stabilizzazione mediante assunzione a tempo indeterminato in uno dei tre posti del servizio e la condanna dell'ASP al risarcimento del danno, anche in forma specifica, nonché all'adozione dei provvedimenti necessari alla stabilizzazione. Il testo dell'ordinanza non espone analiticamente i singoli vizi di legittimità dedotti, limitandosi a rilevare la complessità delle questioni sottoposte al giudice.
La decisione
Il TAR ha accolto la domanda cautelare esclusivamente ai fini processuali della fissazione dell'udienza pubblica di merito, ai sensi dell'art. 55, comma 10, c.p.a., senza disporre la sospensione degli atti impugnati né pronunciarsi, in questa fase, sull'illegittimità dell'avviso o sull'esistenza del diritto alla stabilizzazione. La scelta è motivata dalla complessità delle questioni, ritenute bisognose della ponderazione propria della fase di merito, e dall'inidoneità del rimedio cautelare rispetto alle pretese sostanziali formulate. L'udienza pubblica è stata fissata al 20 maggio 2026. Le spese della fase cautelare sono state compensate.
Norme richiamate
art. 55 c.p.a.
In presenza di questioni complesse e quando la tutela cautelare non è idonea a soddisfare le pretese dedotte, il giudice può definire la fase cautelare fissando direttamente l'udienza pubblica per la trattazione del merito.
Massime di principio
- Quando le questioni dedotte in giudizio sono complesse e richiedono una ponderazione propria della fase di merito, il giudice cautelare può accogliere l'istanza solo ai fini della fissazione dell'udienza pubblica, ai sensi dell'art. 55, comma 10, c.p.a.
- L'accoglimento dell'istanza cautelare ai soli fini della fissazione dell'udienza di merito non comporta la sospensione dell'efficacia dell'atto impugnato né anticipa la decisione sulla fondatezza delle pretese sostanziali.
- Laddove il rimedio cautelare sia inidoneo, per struttura o contenuto, a soddisfare le pretese azionate, la tutela può essere limitata alla sollecita trattazione collegiale del merito.
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