Sentenza n. 4981/2025 - Consiglio Di Stato, Sezione 7
per la riforma della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Seconda) n. 02419/2021, resa tra le parti, che ha deciso il ricorso per l’annullamento dell'ordinanza di demolizione emessa dal dirigente dell'Area Sportello Unico per l'Edilizia – Unità monitoraggio del Territorio – Ufficio demolizioni d'Ufficio del Comune di Milano in data 28 aprile 2017 PG 198680/2017, notificata a mani in data 15 maggio 2017, avente ad oggetto “Via Schiavoni 2 – struttura abusiva realizzata sulla terrazza di copertura di pertinenza dell'unità abitativa individuata catastalmente al FG 578 part. 46, sub 51” .
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Ordinanza comunale di demolizione di una struttura abusiva realizzata sulla terrazza di copertura dell’unità abitativa
Esito
Favorevole al resistente (comune)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Le appellanti hanno impugnato la sentenza del TAR Lombardia che aveva respinto il ricorso contro l’ordinanza di demolizione del 28 aprile 2017. Hanno sostenuto, in primo luogo, che il manufatto fosse riconducibile all’autorizzazione edilizia del 1983, con conseguente qualificazione delle opere come difformità parziali e applicazione dell’art. 37 del d.P.R. 380/2001, anziché come intervento totalmente privo di titolo soggetto a demolizione. Hanno inoltre dedotto che la serra originaria fosse crollata nel 1994 e che la successiva ricostruzione potesse rientrare nella disciplina del ripristino di edifici crollati o demoliti prevista dall’art. 3, comma 1, del d.P.R. 380/2001. In secondo luogo, hanno contestato l’interpretazione dell’ordinanza comunale del 2009, sostenendo che il riferimento al ripristino della situazione preesistente imponesse il ripristino della serra autorizzata nel 1983. Hanno richiamato anche l’art. 151 del Regolamento edilizio comunale del 2014. In terzo luogo, hanno ribadito la violazione dell’art. 37 del d.P.R. 380/2001, assumendo che le opere fossero soggette a SCIA e costituissero modifiche non autorizzate di un manufatto già assentito.
La decisione
Il Consiglio di Stato ha respinto l’appello e confermato la sentenza del TAR. Il manufatto esistente non è stato ritenuto una modifica parziale della serra autorizzata nel 1983, ma una costruzione nuova e diversa per conformazione, strutturazione, dimensioni e funzione: si trattava di un locale ad uso abitativo, collegato tramite scala all’unità sottostante, realizzato in ampliamento della stessa e privo di titolo edilizio. La difformità è totale quando l’opera sia diversa da quella assentita per conformazione, struttura, destinazione o ubicazione; la difformità parziale ricorre invece solo per modifiche incidenti su elementi particolari e non essenziali. È stata esclusa anche l’applicazione dell’art. 3, comma 1, del d.P.R. 380/2001 sul ripristino di edifici crollati o demoliti: la ricostruzione risaliva al 1994, prima dell’entrata in vigore della disciplina invocata, e comunque non aveva avuto ad oggetto il ripristino della serra, bensì la realizzazione di un manufatto completamente diverso. Il titolo edilizio del 1983, ormai esaurito e decaduto, non poteva legittimare una ricostruzione effettuata oltre vent’anni dopo. Il riferimento, contenuto nell’ordinanza del 2009, alla demolizione e al ripristino della situazione preesistente è stato interpretato come riferito alla situazione anteriore alla realizzazione della serra, ormai sostituita dalla nuova opera abusiva. La sentenza civile che aveva facoltizzato le proprietarie a ricreare la serra preesistente riguardava esclusivamente i rapporti condominiali tra privati e non sostituiva il necessario titolo edilizio. L’art. 151 del Regolamento edilizio del 2014 non era applicabile, poiché non esisteva un titolo ancora valido ed efficace né era stata richiesta una nuova autorizzazione. Il terzo motivo è stato ritenuto sostanzialmente reiterativo. Le appellanti sono state condannate al pagamento delle spese del grado, liquidate in 3.000 euro.
Norme richiamate
art. 31 d.P.R. 380/2001
La demolizione è la sanzione applicabile agli interventi eseguiti in assenza di titolo edilizio, quando il manufatto costituisca una nuova costruzione abusiva.
art. 37 d.P.R. 380/2001
La disciplina delle opere eseguite in assenza o difformità dalla SCIA non si applica quando il manufatto sia completamente diverso da quello assentito e integri una nuova costruzione priva di titolo.
art. 3, comma 1, d.P.R. 380/2001
costituiscono inoltre ristrutturazione edilizia gli interventi volti al ripristino di edifici, o parti di essi, eventualmente crollati o demoliti, attraverso la loro ricostruzione, purché sia possibile accertarne la preesistente consistenza
La disciplina del ripristino di edifici crollati o demoliti non è applicabile a una costruzione realizzata in epoca anteriore alla sua entrata in vigore e comunque diversa, per conformazione, struttura e funzione, dall’edificio originario.
art. 30, comma 1, lettera a), d.l. 21 giugno 2013, n. 69, convertito dalla l. 9 agosto 2013, n. 98
La modifica della nozione di ristrutturazione edilizia relativa al ripristino di edifici crollati o demoliti opera dalla data prevista dalla legge di conversione e non consente di qualificare retroattivamente come ristrutturazione una ricostruzione effettuata nel 1994.
art. 151 Regolamento edilizio del Comune di Milano del 2014
le varianti, anche essenziali, apportate ai titoli già validi ed efficaci alla data di entrata in vigore del presente Regolamento continueranno ad essere disciplinate dal previgente Regolamento edilizio fino alla definitiva conclusione dell’intervento che si avrà con la dichiarazione di fine lavori
La disposizione presuppone l’esistenza di un titolo ancora valido ed efficace; non si applica a un intervento abusivo privo di titolo né a un’autorizzazione ormai esaurita.
Massime di principio
- La qualificazione di un intervento come difformità totale, anziché parziale, dipende dal confronto sostanziale tra l’opera realizzata e quella assentita: la difformità è totale quando l’opera sia diversa per conformazione, strutturazione, destinazione o ubicazione, mentre è parziale quando le modifiche incidano soltanto su elementi particolari e non essenziali della costruzione.
- L’autorizzazione edilizia relativa alla realizzazione di un manufatto non può legittimare, dopo l’esaurimento dei suoi effetti, una nuova costruzione realizzata a distanza di molti anni e diversa per caratteristiche, dimensioni e funzione dall’opera originariamente assentita.
- La disciplina della ristrutturazione edilizia relativa al ripristino di edifici o parti di essi crollati o demoliti non consente di qualificare come ricostruzione dell’opera originaria un intervento che realizzi un manufatto completamente diverso; inoltre, la disciplina sopravvenuta non opera retroattivamente per ricostruzioni effettuate prima della sua entrata in vigore.
- Una sentenza civile resa nei rapporti tra proprietari o tra condòmini, anche quando consenta il ripristino di un’opera preesistente, non sostituisce il titolo edilizio necessario nei rapporti tra il privato e l’amministrazione.
- Il riferimento amministrativo al ripristino della situazione preesistente deve essere interpretato in relazione allo stato legittimo effettivamente esistente prima dell’intervento abusivo; non implica necessariamente il riconoscimento della perdurante efficacia di un titolo edilizio ormai esaurito.
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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