Sentenza n. 4932/2025 - Consiglio Di Stato, Sezione 3
per la riforma della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Prima) n. 2676/2024, resa tra le parti nella causa rubricata con R.G. 149/2024, pubblicata in data 14.10.2024 e comunicata il successivo 28.10.2024, con la quale è stato annullato il decreto del Prefetto di Milano -OMISSIS- che autorizzava la sig.ra -OMISSIS- ad aggiungere il proprio cognome a quello del figlio minore -OMISSIS- (id est: -OMISSIS-);
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: sentenza del TAR Lombardia, Sezione I, n. 2676/2024, che aveva annullato il decreto prefettizio di autorizzazione all'aggiunta del cognome materno a quello del figlio minore
Esito
Favorevole al resistente (genitore e amministrazioni)
Prevale l’amministrazione
La controversia
La madre ha impugnato la sentenza del TAR che, accogliendo il ricorso del padre, aveva annullato l'autorizzazione prefettizia all'aggiunta del cognome materno a quello del figlio minore. L'autorizzazione era stata richiesta unilateralmente dalla madre, nonostante il dissenso del padre, in un contesto di conflitto genitoriale che aveva comportato anche l'affidamento ai servizi sociali di talune incombenze relative al minore e la nomina di un curatore speciale. In appello la madre ha fondato le proprie censure soprattutto sulla portata innovativa della sentenza della Corte costituzionale n. 131/2022, sostenendo che i relativi principi sull'attribuzione del cognome dovessero rilevare anche per la richiesta di aggiunta del cognome materno; ha inoltre invocato l'interesse del figlio, oltre al proprio. Il testo non espone ulteriori motivi d'appello in modo autonomo.
La decisione
Il Consiglio di Stato ha respinto l'appello e confermato l'annullamento dell'autorizzazione prefettizia. Ha ritenuto che il dissenso del padre, indipendentemente dalle sue ragioni, impedisse di procedere in via amministrativa alla modifica del cognome: per il minore occorre un'istanza di entrambi i genitori esercenti la responsabilità genitoriale oppure l'istanza di uno solo con il consenso espresso dell'altro. In caso di disaccordo, la questione di particolare importanza relativa al cognome deve essere sottoposta al giudice civile in sede di volontaria giurisdizione, ai sensi degli artt. 320, comma 2, e 316, comma 2, c.c. La sentenza della Corte costituzionale n. 131/2022 non è stata ritenuta decisiva, poiché riguarda l'attribuzione originaria del cognome e non la modifica successiva di un cognome già attribuito prima della sua pubblicazione; la pronuncia costituzionale ha circoscritto la propria efficacia alle attribuzioni non ancora avvenute e ai procedimenti giurisdizionali pendenti sulla prima attribuzione. Il fatto che la madre avesse parallelamente avviato il procedimento di volontaria giurisdizione non ha modificato l'esito dell'appello. Spese compensate per la novità della questione.
Norme richiamate
art. 320, comma 2, c.c.
In caso di disaccordo tra i genitori, ogni questione di particolare importanza che riguardi i minori (ritenendo tale anche l’attribuzione del cognome) è rimessa al procedimento civilistico di volontaria giurisdizione, secondo il combinato disposto degli artt. 320, comma 2 e 316, comma 2 del codice civile.
Il disaccordo genitoriale su una questione di particolare importanza relativa al minore, tra cui la modifica del cognome, deve essere risolto in sede di volontaria giurisdizione e non mediante il procedimento amministrativo prefettizio.
art. 316, comma 2, c.c.
In caso di disaccordo tra i genitori, ogni questione di particolare importanza che riguardi i minori (ritenendo tale anche l’attribuzione del cognome) è rimessa al procedimento civilistico di volontaria giurisdizione, secondo il combinato disposto degli artt. 320, comma 2 e 316, comma 2 del codice civile.
La regola del ricorso alla volontaria giurisdizione si applica quando i genitori non concordano su una decisione di particolare importanza per il minore, compresa quella relativa al cognome.
art. 262, primo comma, c.c.
Tale pronunzia è invero riferita alla sola ipotesi di “attribuzione originaria” del cognome, in data successiva alla pubblicazione della sentenza della Corte costituzionale, e non al –diverso- caso di successiva modifica che qui rileva, rispetto al cognome attribuito prima della pubblicazione della sentenza della Corte costituzionale.
La dichiarazione d'illegittimità costituzionale richiamata dal giudice concerne l'attribuzione originaria del cognome e non si estende alla modifica successiva di un cognome già attribuito prima della pubblicazione della sentenza costituzionale.
art. 52, commi 1, 2 e 5, d.lgs. 196/2003
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all’articolo 52, commi 1, 2 e 5, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 e dell’articolo 6, paragrafo 1, lettera f), del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, manda alla Segreteria di procedere, in qualsiasi ipotesi di riproduzione e diffusione del presente provvedimento, all’oscuramento delle generalità del minore e dei soggetti esercenti la responsabilità genitoriale o la tutela.
La norma è applicata per disporre l'oscuramento delle generalità del minore e dei soggetti esercenti la responsabilità genitoriale o la tutela nelle riproduzioni e diffusioni della sentenza.
art. 6, paragrafo 1, lettera f), Regolamento (UE) 2016/679
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all’articolo 52, commi 1, 2 e 5, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 e dell’articolo 6, paragrafo 1, lettera f), del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, manda alla Segreteria di procedere, in qualsiasi ipotesi di riproduzione e diffusione del presente provvedimento, all’oscuramento delle generalità del minore e dei soggetti esercenti la responsabilità genitoriale o la tutela.
La disposizione è richiamata, insieme alla normativa nazionale sulla protezione dei dati, a fondamento dell'oscuramento dei dati identificativi del minore e dei genitori o tutori.
Massime di principio
- La modifica del cognome di un minore mediante procedimento amministrativo richiede l'istanza congiunta dei genitori esercenti la responsabilità genitoriale oppure l'istanza di uno solo accompagnata dal consenso espresso dell'altro; il dissenso di un genitore preclude la definizione della questione in via amministrativa.
- Quando i genitori sono in disaccordo su una decisione di particolare importanza riguardante il minore, compresa la modifica del cognome, la questione deve essere rimessa al giudice civile in sede di volontaria giurisdizione.
- La pronuncia della Corte costituzionale n. 131/2022 sull'attribuzione del cognome opera per l'attribuzione originaria nei casi indicati dalla pronuncia e non si estende automaticamente alla modifica successiva di un cognome già attribuito prima della sua pubblicazione.
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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