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Sentenza

Sentenza n. 3240/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 3

Giustizia amministrativa202501269

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
Consiglio di Stato, Sez. IIISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: Diniego definitivo del finanziamento previsto dall’Avviso pubblico ISI 2021, disposto per il mancato superamento della verifica tecnico-amministrativa della perizia asseverata

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (impresa concorrente)

Prevale il privato

La controversia

L’impresa agricola aveva presentato domanda per ottenere un contributo destinato all’acquisto di un nuovo trattore in sostituzione di un mezzo obsoleto, allegando la perizia asseverata prevista dall’Avviso. Dopo l’ammissione nell’elenco cronologico, l’INAIL aveva richiesto chiarimenti sulla data e sulle modalità di visione degli ambienti di lavoro e del mezzo da sostituire, nonché titoli di viaggio del perito. Poiché i titoli prodotti si riferivano a persone diverse dal tecnico asseveratore, l’Istituto aveva ritenuto non dimostrato il sopralluogo personale del perito e aveva definitivamente respinto la domanda. In primo grado l’impresa aveva dedotto l’idoneità della perizia, l’assenza nella lex specialis di un obbligo di sopralluogo personale del tecnico, l’introduzione ex post di una causa di esclusione non prevista dall’Avviso, la violazione dell’art. 12 l. 241/1990 e del legittimo affidamento, nonché il contrasto con la finalità di tutela della salute e sicurezza sul lavoro. In appello ha censurato la sentenza del TAR, sostenendo che la lex specialis richiedesse la responsabilità del tecnico sulla veridicità e attendibilità della perizia, ma non la sua presenza fisica presso l’azienda; ha inoltre contestato l’affermazione secondo cui il mezzo da sostituire dovesse essere necessariamente inserito nel ciclo produttivo in uso continuativo e ha rilevato l’assenza di prove dell’INAIL circa la non veridicità dell’asseverazione.

La decisione

Il Consiglio di Stato ha accolto l’appello, riformato integralmente la sentenza del TAR e accolto il ricorso di primo grado, annullando il diniego di finanziamento. Ha rilevato che l’art. 18 dell’Avviso e il modulo B5 richiedevano che il tecnico dichiarasse di avere visionato gli ambienti di lavoro e i mezzi oggetto di sostituzione, ma non prescrivevano né un sopralluogo personale né una verifica necessariamente svolta de visu dal perito; inoltre, la lex specialis non utilizzava neppure il termine “sopralluogo”. Ne consegue che il tecnico poteva avvalersi di collaboratori dotati delle necessarie competenze e di strumenti tecnologici, inclusi rilievi fotografici e videocollegamenti, restando responsabile dell’attendibilità e veridicità delle informazioni asseverate. L’INAIL aveva adottato un approccio formalistico, fondato sulla mancata coincidenza tra il perito e i soggetti indicati nei titoli di viaggio, senza verificare sostanzialmente la correttezza dei dati della perizia. Il diniego aveva così introdotto ex post un requisito escludente non previsto dalla lex specialis e non era coerente con la finalità della procedura, diretta a migliorare la salute e sicurezza sul lavoro e a favorire il rinnovo dei macchinari agricoli. Quanto all’inserimento del trattore nel ciclo produttivo, il perito lo aveva espressamente asseverato nel modulo B5; il suo uso stagionale era compatibile con l’attività agricola e l’INAIL non aveva fornito elementi per smentire tale circostanza. Le spese del doppio grado sono state integralmente compensate.

Norme richiamate

  • art. 11, comma 5, d.lgs. 81/2008

    incentivare le imprese a realizzare progetti per il miglioramento dei livelli di salute e sicurezza sul lavoro

    Costituisce il fondamento della procedura di finanziamento INAIL finalizzata al miglioramento della sicurezza sul lavoro e al rinnovo di macchinari agricoli con caratteristiche innovative.

  • art. 18 Avviso pubblico ISI 2021

    la perizia asseverata (modulo B) venisse redatta da un tecnico abilitato ... sulla base degli “elementi informativi” pubblicati sul sito dell’Amministrazione

    La disposizione non imponeva al tecnico di effettuare personalmente un sopralluogo fisico, ma richiedeva una perizia redatta da un professionista abilitato e conforme allo schema previsto.

  • art. 1228 c.c.

    piena estensione di responsabilità delle verifiche poste in essere

    Il tecnico può avvalersi di soggetti incaricati nello svolgimento delle verifiche, mantenendo la responsabilità per l’operato degli ausiliari.

  • art. 3-bis l. 241/1990

    per conseguire maggiore efficienza nella loro attività, le pubbliche amministrazioni agiscono mediante strumenti informatici e telematici

    La disposizione sostiene l’ammissibilità dell’impiego di strumenti informatici e telematici anche nelle attività istruttorie e asseverative, salvo che ne siano compromesse l’accuratezza o la genuinità.

  • art. 12 d.lgs. 82/2005

    Le pubbliche amministrazioni nell’organizzare autonomamente la propria attività utilizzano le tecnologie dell’informazione e della comunicazione

    Riconosce il ruolo delle tecnologie digitali nel perseguimento di efficienza, efficacia, trasparenza, semplificazione e partecipazione, concorrendo a fondare una lettura evolutiva delle modalità di verifica.

  • art. 2 d.lgs. 82/2005

    diritto di usare, in modo accessibile ed efficace, le soluzioni e gli strumenti delle tecnologie dell’informazione nei rapporti con i soggetti pubblici

    Il diritto all’uso delle tecnologie digitali orienta l’interpretazione delle regole procedimentali e consente modalità da remoto quando non siano incompatibili con l’attendibilità dell’accertamento.

  • art. 1, comma 2, l. 241/1990

    divieto di non aggravio del procedimento

    Letto congiuntamente al diritto all’uso delle tecnologie digitali, impedisce di imporre formalità o modalità di verifica più gravose non previste dalla disciplina della procedura.

  • art. 12 l. 241/1990

    È stato invocato dall’impresa contro l’introduzione di criteri selettivi non previsti dall’Avviso; la decisione ha ritenuto illegittimo il requisito aggiuntivo desunto dall’amministrazione.

Massime di principio

  • Quando la lex specialis richiede che una perizia asseverata attesti la visione di luoghi o beni, ma non prescrive espressamente un sopralluogo personale e fisico del tecnico, l’amministrazione non può introdurre in sede di verifica un obbligo ulteriore di presenza de visu del perito, a pena di esclusione o diniego del finanziamento.
  • Il tecnico asseveratore può avvalersi di collaboratori qualificati e di strumenti tecnologici, inclusi rilievi fotografici e videocollegamenti, per acquisire gli elementi necessari alla perizia, purché conservi la responsabilità professionale sull’attendibilità e veridicità delle risultanze e le modalità utilizzate non compromettano l’approfondimento istruttorio o la genuinità dell’asseverazione.
  • Nelle procedure di finanziamento pubblico l’amministrazione deve interpretare e applicare la lex specialis secondo il suo tenore letterale e la finalità della selezione; non può desumere requisiti escludenti ulteriori da prassi, senso comune o valutazioni formalistiche non previste dal bando.
  • La verifica amministrativa di una perizia asseverata deve concentrarsi sulla sostanziale attendibilità e veridicità delle informazioni dichiarate, non sulla mera coincidenza tra il tecnico asseveratore e i soggetti che abbiano materialmente svolto attività di rilevazione o acquisizione degli elementi conoscitivi.
  • In assenza di una specifica previsione della lex specialis, l’inserimento stagionale di un macchinario nel ciclo produttivo agricolo può soddisfare il requisito di utilizzo del bene; l’amministrazione che intenda negare il contributo deve fornire elementi idonei a contestare l’effettiva sussistenza del requisito asseverato.

Come è indicizzato

MaterieBandi di finanziamento e graduatorieIncentivi alle impreseInvalidità del provvedimentoMotivazione del provvedimento
RamiContributi e finanziamenti pubbliciProcedimento amministrativo
IstitutiPrincipio di legalità e tipicitàDiscrezionalità amministrativa e tecnicaDifetto di istruttoriaProporzionalità e ragionevolezza

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