Sentenza n. 1037/2026 - Bari, Sezione 1
per l'annullamento del decreto n. 339/2020 del 3.12.2020, del Ministero della Giustizia, Dipartimento dell’Amministrazione Penitenziaria, -OMISSIS-, notificato in data 8.01.2021, con il quale è stata disposta la monetizzazione del congedo ordinario di soli gg. 112,50 e gg. 1 festività soppresse maturati e non fruiti dallo stesso ricorrente alla data del -OMISSIS-(epoca del passaggio in quiescenza per inidoneità nel Corpo di Polizia Penitenziaria), con mancato riconoscimento della richiesta di monetizzazione di ulteriori n. 51,25 giorni di congedo ordinario nonché n. 1 giorni di festività soppresse maturati e non fruiti alla stessa data (e tanto a fronte di istanza di parte del 29.06.2020 di monetizzazione per complessivi n. 165,75 giorni); nonché di ogni altro atto presupposto, conseguente o comunque connesso.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: decreto ministeriale che aveva riconosciuto solo parzialmente il compenso sostitutivo per ferie e festività soppresse non fruite
Esito
Favorevole al resistente (ministero)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente ha impugnato il decreto con cui il Ministero della Giustizia aveva riconosciuto il compenso sostitutivo per 112,50 giorni di congedo ordinario e una giornata di festività soppressa, negandolo per ulteriori 51,25 giorni di congedo ordinario e una giornata di festività soppressa. Ha chiesto l'annullamento dell'atto, l'accertamento del diritto alla monetizzazione e la condanna dell'Amministrazione al pagamento di euro 5.930,375, oltre accessori. Ha invocato la disciplina del congedo ordinario del personale della Polizia Penitenziaria, sostenendo che la mancata fruizione fosse riconducibile a esigenze di servizio e, comunque, alle condizioni di salute che avevano determinato la cessazione dal servizio per inidoneità. Ha inoltre sostenuto che il divieto generale di monetizzazione delle ferie non godute non fosse applicabile alla cessazione dal servizio per inidoneità e ha richiamato il termine decennale di prescrizione, interrotto dall'istanza del 29 giugno 2020. Il Ministero ha dedotto che, in base al piano di smaltimento delle ferie arretrate, il dipendente era stato posto nelle condizioni di fruire dei residui relativi agli anni 2016 e 2017 entro i termini previsti, ma non ne aveva usufruito; la mancata fruizione non sarebbe stata determinata da documentate esigenze di servizio, bensì da assenze sopravvenute e dalla successiva assenza continuativa per malattia.
La decisione
Il TAR ha rigettato il ricorso. Ha riconosciuto che il congedo ordinario del personale della Polizia Penitenziaria costituisce un diritto irrinunciabile e che, pur essendo di regola non monetizzabile, il compenso sostitutivo è ammesso alla cessazione del rapporto quando la mancata fruizione dipenda da documentate esigenze di servizio. Ha altresì rilevato che la monetizzazione è ammessa anche nei casi di decesso, cessazione dal servizio per inidoneità o dispensa disposta dopo il collocamento in aspettativa per infermità. Tuttavia, nel caso concreto, il piano di smaltimento predisposto dall'Amministrazione dimostrava che il ricorrente avrebbe potuto fruire dei 10 giorni residui del 2016 e dei 41,25 giorni residui del 2017 entro i termini contrattuali, senza che fosse provata l'esistenza di esigenze di servizio ostative. È stata quindi esclusa la spettanza del compenso per i 51,25 giorni. Quanto alla giornata di festività soppressa, il giudice ha rilevato che il ricorrente non aveva dedotto specifiche argomentazioni a sostegno della pretesa. Le spese sono state compensate.
Norme richiamate
art. 36 Cost.
diritto alle ferie come diritto irrinunciabile
Il diritto alle ferie è irrinunciabile e fonda la disciplina del compenso sostitutivo nei casi eccezionali previsti dall'ordinamento.
art. 14 d.P.R. 31 luglio 1995, n. 395
La monetizzazione dei periodi di congedo ordinario non fruiti è ammessa "all'atto della cessazione del rapporto di lavoro, qualora il congedo ordinario spettante a tale data non sia stato fruito per documentate esigenze di servizio".
La monetizzazione delle ferie non fruite dal personale delle Forze di polizia a ordinamento civile è, di regola, esclusa, salvo che alla cessazione del rapporto la mancata fruizione sia dipesa da documentate esigenze di servizio.
art. 18 d.P.R. 16 marzo 1999, n. 254
Il compenso sostitutivo dei periodi di congedo non fruiti è ammesso "anche quando lo stesso non sia stato fruito per decesso, per cessazione dal servizio per -OMISSIS- o per dispensa dal servizio del dipendente disposta dopo il collocamento in aspettativa per -OMISSIS-".
La monetizzazione è riconosciuta anche in caso di decesso, cessazione dal servizio per inidoneità o dispensa successiva al collocamento in aspettativa per infermità.
art. 11 d.P.R. 11 settembre 2007, n. 170
Ha confermato la disciplina del congedo ordinario e del relativo compenso sostitutivo prevista dalla normativa precedente.
art. 5, comma 8, d.l. 6 luglio 2012, n. 95, convertito dalla l. 7 agosto 2012, n. 135
Il divieto di monetizzazione delle ferie non godute non pregiudica il riconoscimento del compenso nei casi eccezionali previsti dalla disciplina speciale applicabile al personale di polizia; resta comunque necessario verificare la sussistenza dei presupposti della mancata fruizione.
Massime di principio
- Per il personale delle Forze di polizia a ordinamento civile, il congedo ordinario è un diritto irrinunciabile e, di regola, deve essere fruito entro i termini previsti dalla disciplina di settore; la monetizzazione costituisce un'eccezione.
- La monetizzazione del congedo ordinario non fruito alla cessazione del rapporto spetta quando la mancata fruizione sia dipesa da documentate esigenze di servizio, il cui concreto ricorrere deve essere verificato con riferimento ai periodi di ferie richiesti.
- La cessazione dal servizio per inidoneità o la dispensa successiva al collocamento in aspettativa per infermità consentono in astratto il compenso sostitutivo, ma non comportano automaticamente la monetizzazione di tutti i periodi arretrati: occorre comunque dimostrare che la mancata fruizione sia riconducibile ai presupposti normativi, in particolare a esigenze di servizio documentate.
- La predisposizione di un piano amministrativo di smaltimento delle ferie arretrate, con individuazione di periodi concreti nei quali il dipendente avrebbe potuto fruire del congedo, può escludere la sussistenza di esigenze di servizio ostative e impedire la monetizzazione dei giorni non fruiti entro i termini.
- Una domanda di monetizzazione relativa a festività soppresse priva di specifiche deduzioni e allegazioni sul relativo titolo non può essere accolta.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giustizia amministrativa
- Sentenza · 18 set 2026Sentenza n. 153/2026 - Trento, Sezione 1
- Sentenza · 18 set 2026Sentenza n. 620/2026 - L'aquila, Sezione 1
- Sentenza · 18 set 2026Sentenza n. 379/2026 - Campobasso, Sezione 1
- Sentenza · 18 set 2026Sentenza n. 381/2026 - Campobasso, Sezione 1
- Sentenza · 18 set 2026Sentenza n. 1240/2026 - Brescia, Sezione 1
- Sentenza · 18 set 2026Sentenza n. 612/2026 - C.g.a.r.s, Sezione 1
Cerchi altro? Cerca gratis in Giustizia amministrativa →