Cassazione Civile, Ordinanza n. 01332/2023 del 17/01/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (debitore)
La controversia
Una persona fisica propose opposizione avverso un'ingiunzione di pagamento emessa, ai sensi del r.d. n. 639 del 1910, da una società concessionaria della riscossione per conto di un Comune, per il recupero di un credito collegato a una sanzione amministrativa per violazione del Codice della Strada. In primo grado l'opposizione fu accolta; in appello, la società concessionaria ottenne la riforma della decisione e il Tribunale dichiarò inammissibile l'opposizione perché proposta oltre il termine di trenta giorni dalla notifica, ritenuto applicabile ai fini dell'opposizione stessa. La ricorrente per cassazione denunciò con il primo motivo la violazione e falsa applicazione di norme di diritto, sostenendo che quel termine serve solo per il pagamento della somma ingiunta e non per precludere l'opposizione di merito; gli ulteriori motivi riguardavano la legittimità delle maggiorazioni ex art. 27 L. n. 689/1981 e la liquidazione delle spese, ma sono rimasti assorbiti.
La decisione
La Corte ha ritenuto manifestamente fondato il primo motivo: nei crediti di natura non tributaria riscossi mediante ingiunzione ex r.d. n. 639 del 1910, il termine previsto dalla norma non è perentorio, in assenza di una espressa previsione, e la sua inosservanza non comporta decadenza né inammissibilità dell'opposizione; esso incide soltanto sulla possibilità di ottenere la sospensione dell'esecutività del titolo. Di conseguenza la sentenza di appello è stata cassata con rinvio al Tribunale di Brindisi, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità. I motivi secondo e terzo sono stati assorbiti.
Norme richiamate
r.d. 14 aprile 1910, n. 639
art. 3; art. 2 (così richiamato in sentenza)
nelle opposizioni avverso ingiunzioni relative a crediti non tributari, il termine previsto non ha carattere perentorio in mancanza di espressa qualificazione e non determina inammissibilità dell'opposizione, ma solo l'impossibilità di ottenere la sospensione dell'esecutività del titolo
art. 27 della legge 24 novembre 1981, n. 689
richiamato come oggetto del secondo motivo di ricorso, relativo alla legittimità delle maggiorazioni richieste sull'importo ingiunto
Massime di principio
- Nell'opposizione a ingiunzione emessa ai sensi del r.d. n. 639 del 1910 per crediti di natura non tributaria, il termine previsto dalla disciplina non è di regola perentorio se la legge non lo qualifica espressamente come tale.
- La decorrenza del termine per proporre opposizione non preclude la contestazione nel merito dell'esistenza o della legittimità della pretesa creditoria, ma incide soltanto sulla possibilità di ottenere la sospensione dell'esecutività del titolo.
- La declaratoria di inammissibilità dell'opposizione fondata solo sul superamento del termine è erronea quando la disciplina non preveda espressamente una sanzione decadenziale o l'inammissibilità stessa.
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