Salta al contenuto
ordinanza_civile

Cassazione Civile, Ordinanza n. 01332/2023 del 17/01/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (debitore)

La controversia

Una persona fisica propose opposizione avverso un'ingiunzione di pagamento emessa, ai sensi del r.d. n. 639 del 1910, da una società concessionaria della riscossione per conto di un Comune, per il recupero di un credito collegato a una sanzione amministrativa per violazione del Codice della Strada. In primo grado l'opposizione fu accolta; in appello, la società concessionaria ottenne la riforma della decisione e il Tribunale dichiarò inammissibile l'opposizione perché proposta oltre il termine di trenta giorni dalla notifica, ritenuto applicabile ai fini dell'opposizione stessa. La ricorrente per cassazione denunciò con il primo motivo la violazione e falsa applicazione di norme di diritto, sostenendo che quel termine serve solo per il pagamento della somma ingiunta e non per precludere l'opposizione di merito; gli ulteriori motivi riguardavano la legittimità delle maggiorazioni ex art. 27 L. n. 689/1981 e la liquidazione delle spese, ma sono rimasti assorbiti.

La decisione

La Corte ha ritenuto manifestamente fondato il primo motivo: nei crediti di natura non tributaria riscossi mediante ingiunzione ex r.d. n. 639 del 1910, il termine previsto dalla norma non è perentorio, in assenza di una espressa previsione, e la sua inosservanza non comporta decadenza né inammissibilità dell'opposizione; esso incide soltanto sulla possibilità di ottenere la sospensione dell'esecutività del titolo. Di conseguenza la sentenza di appello è stata cassata con rinvio al Tribunale di Brindisi, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità. I motivi secondo e terzo sono stati assorbiti.

Norme richiamate

  • r.d. 14 aprile 1910, n. 639

    art. 3; art. 2 (così richiamato in sentenza)

    nelle opposizioni avverso ingiunzioni relative a crediti non tributari, il termine previsto non ha carattere perentorio in mancanza di espressa qualificazione e non determina inammissibilità dell'opposizione, ma solo l'impossibilità di ottenere la sospensione dell'esecutività del titolo

  • art. 27 della legge 24 novembre 1981, n. 689

    richiamato come oggetto del secondo motivo di ricorso, relativo alla legittimità delle maggiorazioni richieste sull'importo ingiunto

Massime di principio

  • Nell'opposizione a ingiunzione emessa ai sensi del r.d. n. 639 del 1910 per crediti di natura non tributaria, il termine previsto dalla disciplina non è di regola perentorio se la legge non lo qualifica espressamente come tale.
  • La decorrenza del termine per proporre opposizione non preclude la contestazione nel merito dell'esistenza o della legittimità della pretesa creditoria, ma incide soltanto sulla possibilità di ottenere la sospensione dell'esecutività del titolo.
  • La declaratoria di inammissibilità dell'opposizione fondata solo sul superamento del termine è erronea quando la disciplina non preveda espressamente una sanzione decadenziale o l'inammissibilità stessa.

Come è indicizzato

MaterieOpposizioni esecutiveInadempimento
RamiProcesso civileObbligazioni
IstitutiOnere della provaDecadenza

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.