Cassazione Civile, Ordinanza n. 22150/2021 del 03/08/2021
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (professionista)
La controversia
La controversia riguarda un avviso di addebito emesso dall'INPS per contributi previdenziali dovuti alla gestione separata relativamente all'anno 2009, oltre sanzioni, nei confronti di un avvocato. In primo grado l'opposizione del professionista era stata rigettata; in appello la decisione era stata riformata e il credito dichiarato prescritto. La Corte d'appello ha ritenuto che la prescrizione dei contributi decorra dalla scadenza del termine di pagamento e non dalla presentazione della dichiarazione dei redditi, escludendo che la mancata compilazione del quadro RR integri doloso occultamento del debito ai sensi dell'art. 2941, n. 8, c.c. L'INPS ha proposto ricorso per cassazione con un unico motivo, denunciando violazione e falsa applicazione degli artt. 2935 e 2941, n. 8, c.c., in relazione alla disciplina istitutiva della gestione separata e all'art. 18, comma 12, del d.l. n. 98/2011, sostenendo che l'omessa compilazione del quadro RR costituirebbe condotta dolosa di occultamento del credito contributivo, idonea a sospendere la prescrizione.
La decisione
La Corte di cassazione ha ritenuto infondato il motivo unico del ricorso. Ha confermato l'impostazione della Corte d'appello secondo cui la sospensione della prescrizione per doloso occultamento del debito richiede una condotta del debitore che renda per il creditore una vera e propria impossibilità di agire, non una mera difficoltà di accertamento del credito. Nel caso concreto, la mancata denuncia del reddito e la mancata compilazione del quadro RR non equivalgono automaticamente a un doloso e preordinato occultamento del debito contributivo, né integrano un impedimento assoluto all'azione dell'INPS, che può attivare controlli e richiedere dati anche all'Agenzia delle Entrate. Poiché la valutazione compiuta dal giudice di merito è un accertamento di fatto non riesaminabile in cassazione, il ricorso è stato respinto. Non vi è stata pronuncia sulle spese per difetto di attività difensiva dell'intimato; è stato inoltre dato atto dei presupposti per il versamento dell'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3
Viene utilizzato per denunciare in cassazione la violazione e falsa applicazione di norme di diritto.
art. 2935 c.c.
Richiamato dal ricorrente in relazione alla decorrenza della prescrizione, ma non ritenuto violato dalla decisione impugnata.
art. 2941 c.c., n. 8
La sospensione della prescrizione opera solo quando il debitore tenga una condotta che determini per il creditore una vera impossibilità di agire, non una semplice difficoltà di accertamento del credito.
art. 2, comma 26 e ss., L. 8 agosto 1995, n. 335
Normativa istitutiva della gestione separata richiamata dal ricorrente per fondare l'obbligo contributivo.
art. 18, comma 12, d.l. 6 luglio 2011, n. 98, conv. con modif. in L. 15 luglio 2011, n. 111
Richiamato dal ricorrente in collegamento con la disciplina degli obblighi dichiarativi e contributivi del professionista.
art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5
La Corte esclude che la censura del ricorrente sia riconducibile al vizio di motivazione nei limiti consentiti in cassazione.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
Fondamento del raddoppio del contributo unificato in caso di rigetto del ricorso.
art. 13, comma 1-bis, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
Richiamato per determinare l'importo dell'ulteriore contributo unificato dovuto.
art. 1, comma 17, L. 24 dicembre 2012, n. 228
Norma che ha introdotto la previsione dell'ulteriore contributo unificato.
Massime di principio
- La sospensione della prescrizione per doloso occultamento del debito presuppone una condotta del debitore idonea a rendere impossibile, e non soltanto più difficile, l'esercizio dell'azione da parte del creditore.
- Non esiste un automatismo tra omissione dichiarativa del reddito e occultamento doloso del debito contributivo: occorre una verifica concreta della condotta e dei poteri di controllo del creditore.
- L'accertamento circa la sussistenza o meno del doloso occultamento del credito è valutazione di fatto riservata al giudice di merito e non è normalmente riesaminabile in sede di legittimità.
- In cassazione non è consentito sostituire alla valutazione fattuale del giudice di merito una diversa ricostruzione del comportamento del debitore, salvo i limiti del vizio motivazionale tipizzato.
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