Cassazione Civile, Ordinanza n. 31290/2024 del 06/12/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (committente)
La controversia
Una società committente aveva affidato nel 2006 a una società appaltatrice la costruzione di un capannone. Prima dell’ultimazione, del collaudo e della consegna, l’opera in corso di realizzazione fu distrutta da un incendio attribuito a terzi; sugli elementi rimasti emersero comunque gravi vizi esecutivi, in particolare una soletta che sarebbe dovuta essere in cemento armato e risultava invece realizzata in polistirolo rivestito. La committente agì chiedendo il risarcimento dei danni e la restituzione degli acconti versati, richiamando la garanzia per vizi e difformità dell’appalto e, in via ulteriore, la responsabilità aquiliana e da custodia. Il Tribunale dichiarò la nullità della domanda, ma la Corte d’appello riformò la statuizione sulla nullità e tuttavia rigettò l’appello ritenendo inammissibili le istanze istruttorie, perché non adeguatamente collegate ai motivi di gravame e perché, a suo dire, non proposte in primo grado. In cassazione la società committente ha denunciato la violazione degli artt. 161, 342 e 354 c.p.c., sostenendo che le prove erano state in realtà formulate nella memoria istruttoria ex art. 183, comma 6, c.p.c. e poi riprodotte testualmente nell’atto di appello; con il secondo motivo ha dedotto la nullità della sentenza per omessa pronuncia sulla domanda.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto il primo motivo di ricorso, ritenendo errata la declaratoria di inammissibilità delle istanze istruttorie. Ha osservato che, una volta esclusa dalla Corte territoriale la nullità della domanda introduttiva, il giudice d’appello avrebbe dovuto esaminare nel merito la qualificazione della domanda e valutare ammissibilità e rilevanza delle prove richieste, anche perché le istanze erano state riproposte nell’atto di appello con specifico richiamo alla memoria ex art. 183, comma 6, c.p.c. Il secondo motivo è stato dichiarato assorbito. La sentenza impugnata è stata quindi cassata con rinvio alla Corte d’appello di Ancona in diversa composizione, che dovrà riesaminare l’ammissibilità e la rilevanza delle istanze istruttorie e provvedere anche sulle spese di legittimità.
Norme richiamate
art. 1667 c.c.
richiamato dalla parte attrice quale base della garanzia per vizi e difformità dell’appalto
art. 1669 c.c.
richiamato dalla parte attrice quale base della responsabilità per gravi difetti dell’opera
art. 2043 c.c.
richiamato dalla parte attrice quale ulteriore titolo di responsabilità risarcitoria
art. 2051 c.c.
richiamato dalla parte attrice quale ulteriore titolo di responsabilità da custodia
art. 1673 c.c.
richiamato dalla parte attrice con riferimento a quanto ancora dovuto o non dovuto in relazione al contratto di appalto
art. 164 c.p.c.
richiamato in relazione alla eccepita nullità dell’atto di citazione e alla rinnovazione dell’atto
art. 163 c.p.c.
richiamato per il requisito dell’avvertimento a pena di nullità dell’atto di citazione
art. 183, comma 6, c.p.c.
richiamato per le memorie istruttorie in cui erano state formulate le richieste di prova
art. 342 c.p.c.
richiamato per i requisiti dell’atto di appello; la Cassazione afferma che la riproposizione testuale delle istanze istruttorie già formulate in primo grado era sufficiente a richiederne l’esame
art. 354 c.p.c.
richiamato nel motivo di ricorso in relazione alle conseguenze processuali della decisione impugnata
art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.
norma sul vizio denunciato con il primo motivo di ricorso
art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.
norma sul vizio denunciato con il secondo motivo di ricorso
art. 112 c.p.c.
richiamato nel secondo motivo per omessa pronuncia
art. 2697 c.c.
non citato testualmente, ma la sentenza richiama che sulla circostanza del mancato collaudo gravava l’onere della prova sulla parte interessata
Massime di principio
- Quando la corte d’appello riforma una decisione che aveva dichiarato nulla la domanda introduttiva, non può arrestarsi a una declaratoria di inammissibilità delle prove per asserita mancanza di raccordo con i motivi di appello, ma deve riesaminare la domanda e valutare ammissibilità e rilevanza delle istanze istruttorie già ritualmente riproposte.
- Ai fini dell’art. 342 c.p.c., è sufficiente che l’appellante riproponga in modo specifico, anche mediante richiamo testuale, le istanze istruttorie già formulate in primo grado, se l’appello mira a censurare una decisione in rito che non ha esaminato il merito.
- L’inammissibilità delle prove in appello non può essere affermata solo perché tali prove non si collegano a censure di merito, quando l’impugnazione è diretta contro una pronuncia in rito che ha impedito la trattazione del merito stesso.
- Una volta esclusa la nullità della citazione, il giudice di merito deve procedere alla corretta qualificazione della domanda e, conseguentemente, verificare ammissibilità e rilevanza delle prove dedotte in funzione dell’oggetto sostanziale della controversia.
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