Ordinanza n. 142/2026 - Brescia, Sezione 2
per l'annullamento, previa adozione di idonee misure cautelari ex art. 55 c.p.a. - dell'atto del 21 luglio 2025, con cui lo Sportello Unico Telematico dei Comuni Lombardi Uniti ha annullato e archiviato l'istanza presentata da Iliad Italia S.p.A. per la realizzazione di una stazione radio base nel Comune di Manerba del Garda; - dell'atto prot. n. 10677 del 5 giugno 2025, con cui il Comune di Manerba del Garda ha espresso parere contrario sull'installazione; - del parere negativo espresso dalla Commissione per il paesaggio del Comune di Manerba del Garda il 4 giugno 2025, non trasmesso alla ricorrente; - di ogni altro atto presupposto, collegato e/o conseguenziale;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: annullamento e archiviazione dell’istanza per la realizzazione di una stazione radio base, parere comunale contrario all’installazione e parere negativo della Commissione comunale per il Paesaggio
Esito
La controversia
La ricorrente ha impugnato gli atti con cui l’amministrazione ha arrestato il procedimento relativo alla realizzazione di una stazione radio base nel territorio comunale, deducendo: violazione delle regole del dissenso costruttivo e dell’obbligo di collaborazione nell’ambito della conferenza di servizi; illegittima introduzione, mediante il parere comunale, di un divieto generalizzato di installazione delle stazioni radio base nelle aree sottoposte a vincolo paesaggistico; erronea valorizzazione dell’altezza dell’impianto, ritenuta funzionale alla riduzione delle emissioni elettromagnetiche; omessa considerazione delle osservazioni presentate in sede di preavviso di rigetto; difetto di motivazione del parere della Commissione per il Paesaggio, che si sarebbe limitato a richiamare il contrasto con una deliberazione regionale molto ampia senza indicare le specifiche prescrizioni violate né le ragioni dell’incompatibilità paesaggistica; contrasto con gli obblighi di copertura della rete 5G e con gli obiettivi proconcorrenziali e di interesse europeo sottesi alla realizzazione della rete. La Soprintendenza ha eccepito l’inammissibilità del ricorso sostenendo che si sarebbe formato, per decorso del termine, il silenzio-assenso sulla proposta comunale negativa, avente effetti equivalenti a un parere negativo non impugnato.
La decisione
Il Collegio non ha definito la domanda cautelare né deciso il merito delle censure. Ha ritenuto che la realizzazione delle stazioni radio base persegua rilevanti interessi pubblici, connessi alla diffusione delle comunicazioni elettroniche e allo sviluppo della rete 5G, ma che tali interessi debbano essere contemperati con la tutela dell’ambiente e del paesaggio. In presenza di un’installazione in area sottoposta a vincolo paesaggistico, il contemperamento richiede di verificare, quando tecnicamente possibile, l’esistenza di una localizzazione alternativa idonea a garantire il corretto funzionamento della rete e dotata di minore impatto paesaggistico, anche mediante misure di mitigazione e scelte progettuali adeguate. Il confronto tra amministrazione e operatore deve svolgersi secondo lealtà e fattiva collaborazione, in misura proporzionata allo sforzo progettuale del richiedente. Poiché il Comune ha riferito di avere incaricato un docente universitario di individuare una possibile localizzazione alternativa e la ricorrente ha parzialmente ammesso l’esistenza di contatti con tale consulente, il TAR ha ritenuto necessario verificare documentalmente lo stato e il contenuto delle interlocuzioni. Ha quindi disposto istruttoria a carico di entrambe le parti: il Comune dovrà depositare l’atto di incarico, le comunicazioni con il consulente, la relazione sulla nuova localizzazione, planimetrie e fotografie; Comune e ricorrente dovranno documentare i contatti intervenuti; la ricorrente dovrà depositare una relazione tecnica sull’equivalenza della copertura ottenibile nella localizzazione alternativa e, ove prospetti un sito diverso, il Comune potrà formulare osservazioni paesaggistiche. Il termine per il deposito è stato fissato al 31 marzo 2026 e la causa è stata rinviata alla camera di consiglio del 22 aprile 2026, ancora in sede cautelare.
Norme richiamate
art. 55 c.p.a.
Disciplina la domanda cautelare proposta insieme al ricorso; la trattazione cautelare è stata rinviata senza decisione definitiva.
art. 14-bis l. 241/1990
Richiamato dalla ricorrente con riguardo alle regole della conferenza di servizi e al dissenso costruttivo; la questione non è stata definita, essendo stata disposta istruttoria.
art. 1, comma 2-bis, l. 241/1990
Impone all’amministrazione di agire secondo buona fede e collaborazione; il giudice lo utilizza quale fondamento dell’obbligo di confronto leale con il richiedente nella ricerca di soluzioni progettuali e localizzative meno impattanti.
art. 17-bis l. 241/1990
Invocato dalla Soprintendenza per sostenere la formazione del silenzio-assenso sulla proposta comunale negativa; l’eccezione non è stata decisa nell’ordinanza.
art. 146, comma 2, d.lgs. 42/2004
Richiamato dalla Soprintendenza in relazione al termine per la pronuncia paesaggistica; la questione del suo decorso e degli effetti del silenzio non è stata definita.
art. 44 d.lgs. 259/2003
Richiamato in relazione al procedimento di autorizzazione per infrastrutture di comunicazione elettronica e ai termini del procedimento paesaggistico; non è stata resa una decisione conclusiva sulla sua applicazione.
art. 4 d.lgs. 259/2003
garantendo la connettività e l'ampia disponibilità e utilizzo delle reti ad altissima capacità, comprese le reti fisse, mobili e senza fili, e dei servizi di comunicazione elettronica
Evidenzia gli obiettivi di interesse pubblico delle reti di comunicazione elettronica, tra cui connettività, sviluppo delle reti ad alta capacità, scelta, prezzo e qualità dei servizi, semplificazione procedimentale e partecipazione.
art. 16, comma 7, d.P.R. 380/2001
Le stazioni radio base sono richiamate come assimilate alle opere di urbanizzazione primaria.
art. 9 Cost.
Costituisce il fondamento costituzionale della tutela dell’ambiente e del paesaggio, interessi da bilanciare con quelli connessi alla realizzazione delle reti di comunicazione elettronica.
art. 4, paragrafo 3, TUE
Richiamato dalla ricorrente quale principio di effetto utile e obbligo degli Stati membri di assicurare l’esecuzione degli obblighi derivanti dai Trattati e dagli atti delle istituzioni dell’Unione; la censura non è stata decisa.
Massime di principio
- Le stazioni radio base perseguono rilevanti interessi pubblici connessi alla diffusione delle comunicazioni elettroniche e, in quanto assimilate alle opere di urbanizzazione primaria, non possono essere escluse in modo generalizzato dalle aree sottoposte a tutela paesaggistica.
- Quando una stazione radio base deve essere installata in un territorio caratterizzato da rilevante pregio paesaggistico, l’amministrazione deve verificare, ove tecnicamente possibile, la praticabilità di una localizzazione alternativa idonea a garantire il corretto esercizio della rete e capace di ridurre l’impatto sul paesaggio protetto.
- Il contemperamento tra interesse alla realizzazione della rete di comunicazione elettronica e tutela paesaggistica può richiedere la valutazione di misure di mitigazione e delle caratteristiche progettuali dell’infrastruttura, senza che l’altezza della stazione radio base costituisca, da sola, ragione sufficiente per un giudizio negativo.
- Il confronto tra operatore e amministrazione nella valutazione paesaggistica di una stazione radio base deve svolgersi secondo fattiva e leale collaborazione; l’intensità del contributo istruttorio e progettuale richiesto all’amministrazione deve essere proporzionata alla qualità e alla completezza della proposta presentata dal richiedente.
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