Sentenza del 19/02/2021 n. 1633 - Comm. Trib. Reg. per la Sicilia
Notificazione-prova mancanza di parentela tra destinatario e consegnatario.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
il destinatario ha contestato la validità della notifica sostenendo che il consegnatario non era parente né convivente; la questione verteva sul valore probatorio dell'attestazione resa dall'agente notificatore, il quale limita la sua funzione a riferire le dichiarazioni ricevute e non può attestare automaticamente l'intrinseca veridicità del contenuto. Il destinatario ha prodotto un certificato storico di residenza e uno stato di famiglia storico per dimostrare l'assenza di parentela e convivenza.
La decisione
la Corte ha ritenuto che la parentela e la convivenza non possano presumersi dall'attestazione dell'agente notificatore, la quale fa fede soltanto delle dichiarazioni rese all'agente e non della loro veridicità intrinseca. Pertanto la produzione, da parte del destinatario, di un certificato storico di residenza e di uno stato di famiglia storico è sufficiente a confutare le dichiarazioni rese dall'agente notificatore; non può essere imposto al destinatario l'onere di fornire un'ulteriore prova, irragionevolmente richiesta, del fatto negativo dell'assenza di ogni relazione di parentela e convivenza. Esito favorevole al destinatario: la notifica non può essere considerata valida in presenza delle evidenze prodotte.
Norme richiamate
Cassazione, Sentenza n. 10543/2019
la sentenza afferma il principio secondo cui l'attestazione dell'agente notificatore ha valore di registrazione delle dichiarazioni ricevute e non di prova automatica della veridicità delle stesse; riconosce altresì che la produzione di certificati anagrafici storici può efficacemente confutare tali dichiarazioni e che non si può imporre al destinatario la prova di un fatto negativo (assenza di parentela/convivenza).
Massime di principio
- L'attestazione dell'agente notificatore è probatoria solo rispetto alle dichiarazioni rese davanti all'agente, non costituisce prova automatica dell'esistenza di parentela o convivenza.
- Se la parte notificante afferma l'esistenza di parentela/convivenza, grava su di essa l'onere di dimostrare tale fatto; il destinatario può confutare tali affermazioni tramite documentazione anagrafica storica.
- La produzione di certificati storici di residenza e dello stato di famiglia costituisce mezzo idoneo e normalmente sufficiente per confutare la veridicità delle dichiarazioni rese dal consegnatario dell'atto.
- Non è ragionevole né richiesto che il destinatario provi un 'fatto negativo' oltre la possibilità di presentare documenti pubblici che attestino la propria posizione anagrafica/familiare.
- In casi analoghi, chi impugna una notifica dovrebbe tempestivamente acquisire ed esibire certificati anagrafici storici (residenza, stato di famiglia) e dedurre l'insufficiente valore probatorio dell'attestazione dell'agente notificatore nella comparsa/cittazione o memoria difensiva.
- Il giudice deve valutare il conflitto tra l'attestazione dell'agente e i documenti pubblici prodotti, dando rilievo alla maggiore attendibilità dei certificati anagrafici e non richiedendo al destinatario prove impossibili o eccessivamente gravose.
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