Sentenza del 19/02/2021 n. 134 - Comm. Trib. Reg. per l'Abruzzo
Può fruire dell'esenzione di cui all'art. 26 quater del d.P.R. n. 600 del 1973 solo il soggetto che, sottoposto alla giurisdizione dell'altro Stato, abbia effettiva disponibilità giuridica ed economica del provento percepito - Sussiste - Può fruire del beneficio la società interposta che risulta essere semplice fiduciaria o amministratrice agente per conto della parte interessata - Non sussiste.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
La S. Limited chiedeva il rimborso dell'imposta sostitutiva (d.lgs. n. 239/1996) trattenuta sugli interessi percepiti su obbligazioni emesse da soggetti residenti in Italia. L'Agenzia delle Entrate contestava che la società maltese non fosse il beneficiario effettivo dei proventi ai fini dell'esenzione prevista dall'art. 26‑quater del d.P.R. n. 600/1973 (criterio del 'beneficial owner'), sostenendo che mancassero prove idonee a dimostrare la disponibilità giuridica ed economica effettiva dei proventi e paventando la possibilità che la società fosse una mera interposta/conduit.
La decisione
La Commissione Tributaria Regionale ha respinto l'appello dell'Agenzia delle Entrate confermando la decisione di primo grado che aveva accolto il ricorso della S. Limited. Il giudice ha ritenuto provata la qualifica della S. Limited come beneficiario effettivo: risultava soggetta a tassazione nel proprio Stato di residenza, manteneva un conto bancario attestato dalla documentazione prodotta, sono stati prodotti estratti conto e documenti che collegano gli accrediti agli interessi oggetto di causa, nonché prove del pagamento delle imposte sostitutive. Non è emersa alcuna prova che la società fosse una mera 'conduit' o fiduciaria priva di poteri reali. L'Agenzia è stata condannata alle spese processuali, liquidate in complessivi 6.200,00 euro più rimborso forfettario del 15% e accessori di legge.
Norme richiamate
art. 26‑quater d.P.R. n. 600/1973
L'esenzione ai sensi della norma si applica solo se il percettore è il 'beneficiario effettivo' (beneficial owner): colui che ha effettiva disponibilità giuridica ed economica del provento. La norma va interpretata alla luce del principio OCSE contro il treaty shopping, escludendo soggetti interposti che siano meri conduits/fiduciari.
d.lgs. n. 239/1996
Disposizioni sull'imposta sostitutiva applicata a redditi di natura finanziaria; qui rileva la richiesta di rimborso dell'imposta sostitutiva versata sugli interessi, subordinata al riconoscimento del diritto all'esenzione in base al profilo di beneficiario effettivo.
Modello di Convenzione OCSE (1977) - principio del 'beneficial owner'
Il criterio internazionale del 'beneficiario effettivo' è adottato per impedire abusi dei trattati fiscali (treaty shopping). Occorre che il soggetto percepisca ed abbia effettiva disponibilità giuridica ed economica dei proventi, altrimenti l'esenzione non si applica.
Giurisprudenza della Corte di Cassazione (es. Cass. sez. 5, n. 24287/2019; n. 14756/2020)
Conferma il principio che il beneficiario effettivo è chi ha effettiva disponibilità giuridica ed economica dei proventi e che le società relais/interposte che sono semplici fiduciari o agenti vanno escluse dall'agevolazione. La giurisprudenza supporta l'onere probatorio a carico del soggetto che dichiara di essere beneficiario effettivo.
art. 123 cod. proc. civ.
Rilevato per la procedura: possibilità di nominare un traduttore per documenti in lingua straniera depositati in causa; la CT ha richiesto traduzioni o la nomina di traduttore per valutare la documentazione.
Massime di principio
- Per ottenere l'esenzione o il rimborso basato sul criterio del 'beneficial owner' è necessario provare che il percettore è soggetto fiscalmente residente nello Stato di riferimento e che ha l'effettiva disponibilità giuridica ed economica dei proventi.
- La semplice intestazione formale dei proventi a una società non è sufficiente se questa agisce come mero conduit, fiduciaria o amministratrice per conto di terzi; in tali casi l'esenzione va negata.
- La documentazione probatoria efficace comprende certificazioni di residenza/tassazione, estratti conto bancari collegati ai pagamenti oggetto della richiesta, certificazioni della banca depositaria/sostituto d'imposta riguardo alle ritenute, e annotazioni in bilancio che corroborino gli investimenti e gli interessi percepiti.
- L'onere di provare la natura di conduit o di mera interposizione grava sull'amministrazione finanziaria: se non fornisce elementi concreti che dimostrino l'assenza della disponibilità effettiva, il beneficio può essere riconosciuto.
- Documenti in lingua straniera devono essere tradotti o va disposta la nomina di un traduttore per consentire la piena valutazione probatoria.
- Eventi o elementi extracontestuali di epoca molto anteriore rispetto al periodo oggetto di rimborso (es. movimenti finanziari risalenti a anni precedenti non pertinenti) hanno rilievo limitato se non collegati temporalmente alla posizione dedotta.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza tributaria, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza tributaria
- Sentenza · 19 feb 2021Sentenza del 19/02/2021 n. 129 - Comm. Trib. Reg. per l'Abruzzo
- Sentenza · 19 feb 2021Sentenza del 19/02/2021 n. 140 - Comm. Trib. Reg. per l'Abruzzo
- Sentenza · 19 feb 2021Sentenza del 19/02/2021 n. 212 - Comm. Trib. Reg. per la Toscana
- Sentenza · 19 feb 2021Sentenza del 19/02/2021 n. 247 - Comm. Trib. Reg. Emilia Romagna
- Sentenza · 19 feb 2021Sentenza del 19/02/2021 n. 248 - Comm. Trib. Reg. Emilia Romagna
- Sentenza · 19 feb 2021Sentenza del 19/02/2021 n. 249 - Comm. Trib. Reg. Emilia Romagna
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza tributaria →