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Sentenza

Sentenza del 19/02/2021 n. 129 - Comm. Trib. Reg. per l'Abruzzo

Il divieto previsto dall'art. 38 bis 2 del d.P.R. n. 633 del 1972 è riferito a soggetti esteri che effettuano operazioni soggette a fatturazione in Italia - Sussiste - L'identificazione IVA "inerte", non utilizzata per effettuare operazioni attive, non incide sul diritto di rimborso - Sussiste - La locazione finanziaria stipulata tra società entrambe di diritto belga, pur avendo ad oggetto un bene mobile situato in Italia, è soggetta alla territorialità d'imposta nello Stato, quando la locataria è società stabilita nel territorio belga - Non Sussiste

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale il privato

La controversia

La I. NV aveva chiesto il rimborso dell'IVA assolta sull'acquisto in Italia di un bene mobile poi concesso in locazione finanziaria. L'Agenzia ha rigettato l'istanza sostenendo che la locazione finanziaria fosse un'operazione attiva rilevante in Italia e, quindi, la ricorrente avrebbe dovuto identificarsi ai fini IVA in Italia o nominare un rappresentante fiscale, richiedendo il rimborso con la procedura ordinaria. La CTP di Pescara confermò il rigetto ritenendo l'operazione imponibile in Italia. La ricorrente ha impugnato sostenendo che la locazione finanziaria tra due società belga è territorialmente rilevante in Belgio e che l'identificazione IVA in Italia della controparte era 'inerte', non utilizzata per operazioni attive in Italia.

La decisione

La Commissione Tributaria Regionale ha accolto l'appello: ha ritenuto che l'art. 38-bis2 DPR 633/1972 vieti il rimborso solo quando il soggetto estero abbia effettuato in Italia operazioni attive che devono essere fatturate con la partita IVA italiana (ovvero operazioni territorialmente rilevanti in Italia) o disponga di stabile organizzazione in Italia. Nel caso di specie la locazione finanziaria tra due società belga, pur riguardando un bene situato in Italia, non è territorialmente imponibile in Italia ai sensi dell'art. 7-ter, essendo il committente (locataria) stabilito in Belgio e l'identificazione IVA italiana non utilizzata per l'operazione. Pertanto il rimborso dell'IVA pagata sull'acquisto è dovuto alla ricorrente. Spese di entrambi i gradi compensate.

Norme richiamate

  • art. 38-bis2 d.P.R. n. 633/1972

    I soggetti stabiliti in altri Stati membri della Comunità, assoggettati all'imposta nello Stato in cui hanno il domicilio o la residenza chiedono il rimborso dell'imposta assolta sulle importazioni di beni e sugli acquisti di beni e servizi... Il rimborso non può essere richiesto dai soggetti che nel periodo di riferimento disponevano di una stabile organizzazione nel territorio dello Stato ovvero dai soggetti che hanno ivi effettuato operazioni diverse da quelle per le quali debitore dell'imposta è il committente o cessionario e da quelle non imponibili di trasporto o accessorie ai trasporti.

    La norma preclude il rimborso quando il non residente ha effettuato in Italia operazioni attive territorialmente rilevanti o ha una stabile organizzazione: non si applica invece quando l'identificazione IVA in Italia è 'inerte' e non utilizzata per operazioni attive rilevanti in Italia.

  • art. 7-ter d.P.R. n. 633/1972

    Stabilisce la territorialità delle prestazioni di servizi: le locazioni di beni mobili rilevano nel luogo in cui il committente soggetto passivo è stabilito. Nel caso di locazione tra soggetti stabiliti all'estero, la prestazione non è territorialmente imponibile in Italia.

  • art. 3, comma 2, n. 1 d.P.R. n. 633/1972

    La locazione, anche finanziaria, è qualificata come prestazione di servizi ai fini IVA; pertanto vanno applicate le regole di territorialità delle prestazioni di servizio.

  • art. 35-ter d.P.R. n. 633/1972

    Disciplinando l'identificazione in Italia di soggetti esteri, la norma non determina di per sé l'imponibilità di operazioni se l'identificazione rimane 'inerte' e non utilizzata per operazioni attive territorialmente rilevanti in Italia.

  • art. 17 d.P.R. n. 633/1972

    Prevede la possibilità di nominare un rappresentante fiscale in Italia: obbligo che sorge quando il soggetto estero effettua operazioni territorialmente rilevanti in Italia e non può restare soggetto all'identificazione 'inerte'.

Massime di principio

  • L'art. 38-bis2 preclude il rimborso IVA ai non residenti solo se nel periodo di riferimento hanno avuto in Italia una stabile organizzazione o hanno effettuato operazioni attive territorialmente rilevanti che devono essere fatturate tramite partita IVA italiana; l'esistenza di una mera identificazione IVA 'inerte' in Italia non impedisce il rimborso.
  • Per le locazioni (anche finanziarie) va applicata la regola di territorialità delle prestazioni di servizio (art. 7-ter): se il committente/cessionario è stabilito all'estero la prestazione non è imponibile in Italia anche se il bene si trova in Italia.
  • Se un soggetto estero effettua operazioni in Italia che sono territorialmente imponibili deve identificarsi ai fini IVA in Italia o nominare un rappresentante fiscale e richiedere il rimborso con la procedura ordinaria (non la speciale prevista per soggetti che non effettuano operazioni rilevanti).
  • Occorre distinguere l'acquisto del bene (eventuale obbligazione dell'IVA in relazione alla cessione/importazione) dalla successiva concessione in leasing: la territorialità della prestazione di leasing va valutata autonomamente secondo le regole sui servizi, non automaticamente legata al luogo fisico del bene.
  • In caso di dubbi sulla territorialità è fondamentale documentare dove la prestazione è stata resa e la stabilita' del committente: la prova che l'operazione è regolata e imponibile nello Stato estero consente al non residente di ottenere il rimborso per l'IVA pagata in Italia.
  • Le amministrazioni fiscali non possono negare il rimborso solo sulla base della presenza di un identificativo IVA italiano se tale identificazione non è stata effettivamente utilizzata per operazioni attive in Italia.

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