Salta al contenuto
Sentenza

Sentenza del 19/02/2021 n. 247 - Comm. Trib. Reg. Emilia Romagna

Imposte sui redditi - Ristretta base azionaria - Presunzione di distribuzione di maggiori utili - Presupposti - Accertamento con adesione in capo alla società - Rileva - Prova contraria del socio in via presuntiva - Ammessa

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale il privato

La controversia

La controversia riguarda l'applicazione, nei confronti del socio di una società a ristretta base azionaria, della presunzione di distribuzione di maggiori utili accertati in capo alla società; la società aveva definito l'accertamento in adesione, e l'Amministrazione ha traslato l'accertamento sui soci ritenendoli beneficiari di utili non distribuiti.

La decisione

La Corte ha stabilito che, quando la società ha definito in adesione l'accertamento a suo carico, il maggior reddito così accertato si considera definitivo e la presunzione di attribuzione agli soci è legittima se sussiste la ristretta compagine societaria. Ha altresì precisato che la presunzione può operare anche se la società è partecipata da un'altra società di capitali a sua volta a ristretta base azionaria. Tuttavia il socio può fornire, anche in via presuntiva, la prova contraria documentando la diversa utilizzazione dei maggiori utili; nel caso deciso la Corte ha ammesso tale prova contraria, con conseguente esclusione (o riduzione) dell'accertamento nei confronti del socio.

Massime di principio

  • L'accertamento societario definito in adesione è definitivo e può legittimare la presunzione di distribuzione di utili ai soci se è dimostrata la ristretta base azionaria.
  • La presunzione può essere applicata anche lungo catene partecipative: se la società accertata è partecipata da altra società di capitali anch'essa a ristretta base, gli utili possono essere ritenuti attribuiti ai soci finali.
  • Il socio ha comunque diritto di offrire la prova contraria; tale prova può essere anche di natura presuntiva e consiste nel dimostrare una diversa utilizzazione degli utili (reinvestimento, trattenimento a fronte di perdite, impieghi societari, aumento di capitale, finanziamenti alla società, ecc.).
  • Onere della prova: l'Amministrazione deve dimostrare l'esistenza dell'accertamento definitivo (es. adesione) e la ristretta compagine sociale; il socio può allegare elementi che consentano, anche per deduzioni logiche e documentali, di confutare la presunzione.
  • In pratica, per resistere a un accertamento su base presuntiva il socio dovrebbe produrre documentazione interna e contabile che evidenzi l'effettivo impiego dei maggiori utili o l'impossibilità della loro distribuzione.

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza tributaria, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.