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Sentenza

Sentenza del 19/02/2021 n. 140 - Comm. Trib. Reg. per l'Abruzzo

Il requisito della "stabile organizzazione" va accertato con riferimento a ciascun anno d'imposta - Sussiste - il giudicato esterno sulla sussistenza o meno di tale requisito relativamente ad uno o più anni d'imposta non può avere effetto con riferimento ad anni d'imposta diversi - Sussiste - la nomina del rappresentante fiscale è equiparabile ad un "centro di attività stabile" - Non Sussiste

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale il privato

La controversia

La società austriaca aveva richiesto il rimborso dell'IVA relativa al 2017 mediante la procedura prevista dall'art. 38-bis2 del d.P.R. n. 633/1972. L'Agenzia ha negato i rimborsi ritenendo che la T. Gmbh avesse una stabile organizzazione in Italia (domicilio fiscale a xxx) e avesse presentato per il 2017 modelli fiscali italiani; pertanto l'Agenzia sosteneva che la procedura di rimborso non fosse applicabile. La società ha dimostrato che nel 2012 aveva ceduto in Italia l'intera attività commerciale (con trasferimento della forza lavoro) e che nel 2015 il Tribunale di xxx aveva rigettato l'istanza di fallimento prospettata dall'Agenzia per l'assenza di dipendenze in Italia. L'Agenzia ha fatto valere che l'attribuzione della partita IVA e la presenza di dati negli archivi costituivano prova della stabile organizzazione.

La decisione

La Commissione Tributaria Regionale ha rigettato l'appello dell'Agenzia delle entrate e ha confermato la sentenza di primo grado che aveva accolto il ricorso della T. Gmbh. La CTR ha ritenuto che la sussistenza della stabile organizzazione va valutata con riferimento a ciascun anno d'imposta e che la prova fornita dalla società (cessione dell'attività e della forza lavoro nel 2012, provvedimento del Tribunale del 2015) era idonea a superare la presunzione derivante dall'attribuzione della partita IVA. È stato poi affermato che la mera presenza negli archivi dell'Agenzia e l'assegnazione della partita IVA costituiscono presunzione non assoluta che può essere pienamente ricusata da prove contrarie; inoltre la nomina di un rappresentante fiscale non equivale a un "centro di attività stabile". L'Agenzia è stata condannata alle spese dei due gradi di giudizio.

Norme richiamate

  • d.P.R. n. 633/1972, art. 38-bis2

    Disciplina la procedura di rimborso IVA per soggetti comunitari privi di stabile organizzazione in Italia; la procedura è applicabile se non sussiste una stabile organizzazione nel territorio

  • d.P.R. n. 633/1972, art. 38-ter

    Riconosce il diritto al rimborso per soggetti domiciliati/residenti in altri Stati membri privi di stabile organizzazione in Italia; la nomina del rappresentante fiscale non può essere equiparata a un centro di attività stabile ai fini di negare il rimborso (interpretazione richiamata dalla Cassazione)

  • d.P.R. n. 633/1972, art. 17

    Regola l'assoggettamento all'IVA e il ruolo delle stabile organizzazione e dei rappresentanti fiscali nelle modalità di assolvimento degli obblighi IVA; la commissione ricorda che l'esistenza di una SO può trasferire obblighi, ma la sua sussistenza va provata concretamente

  • Modello di Convenzione OCSE, art. 5

    Costituisce parametro interpretativo per la nozione di stabile organizzazione in Italia: combina il requisito della sede fissa di affari con l'esercizio in tutto o in parte dell'attività

  • Sesta direttiva CEE n. 77/322 (art. 9)

    Richiamata come riferimento europeo per i criteri di collegamento ai fini IVA e per la nozione di stabile organizzazione nella disciplina comunitaria

  • Giurisprudenza della Corte di Cassazione (es. sent. n. 30033/2018, n. 21684/2020, n. 12633/2012)

    Principi richiamati: la stabile organizzazione si accerta anno per anno; l'attribuzione della partita IVA costituisce una presunzione relativa dell'esistenza della SO che può essere efficacemente confutata; la nomina del rappresentante fiscale non equivale automaticamente a centro di attività stabile

  • Giurisprudenza della Corte di Giustizia UE (es. causa C-244/08)

    Stabilisce che la procedura di rimborso comunitaria è preclusa solo in presenza di un centro di attività stabile; assenza di centro di attività stabile apre il diritto al rimborso secondo le direttive

Massime di principio

  • La sussistenza di una stabile organizzazione va valutata separatamente per ciascun anno d'imposta: un giudicato o una situazione accertata per un anno non impedisce che per anni diversi la situazione possa essere diversa.
  • L'attribuzione della partita IVA italiana o la registrazione negli archivi fiscali costituisce una presunzione relativamente all'esistenza di una stabile organizzazione, ma non è prova definitiva: può essere ribaltata con prove che dimostrino l'assenza di elementi materiali e personali (sede fissa, personale, struttura operativa).
  • La nomina di un rappresentante fiscale non è, di per sé, equivalente alla costituzione di un 'centro di attività stabile' e dunque non deve automaticamente precludere l'accesso alla procedura di rimborso prevista per soggetti privi di stabile organizzazione.
  • Per ottenere rimborsi IVA tramite la procedura comunitaria (art. 38-bis2/38-ter), è fondamentale provare l'assenza di una stabile organizzazione in Italia: documenti probatori utili includono atti di cessione di attività e forza lavoro, decisioni giudiziali che attestano la mancanza di dipendenze in Italia, e l'assenza di strutture operative o personale stabile nel territorio.
  • Se esiste una stabile organizzazione in Italia, il corretto canale per recuperare l'IVA sostenuta sulle spese italiane è l'inclusione negli adempimenti (liquidazioni) della stabile organizzazione stessa, non la procedura comunitaria di rimborso.
  • Gli archivi amministrativi dell'Agenzia (iscrizioni o dati non aggiornati) non sono dispositivi: vanno considerati insieme alle prove fattuali della concreta operatività o della sua assenza.

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