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Sentenza

Sentenza del 19/02/2021 n. 212 - Comm. Trib. Reg. per la Toscana

Iva - Rimborsi - Inequivoca volontà del contribuente - Ulteriori requisiti formali - Esclusione.

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale il privato

La controversia

Diniego del rimborso IVA per l'anno 2008 relativo a un credito di € 47.977,00. L'Ufficio rilevò che nella dichiarazione annuale il credito era indicato nella colonna 4 ("credito da utilizzare in compensazione e/o detrazione") anziché nella colonna 3 ("credito di cui si chiede il rimborso"), e che la successiva istanza di rimborso presentata il 20/05/2016 era decorsa oltre il termine biennale di decadenza previsto dall'art. 21 del D.lgs. 546/1992.

La decisione

La Commissione ha accolto l'appello della contribuente ritenendo che, ai fini della domanda di restituzione, sia sufficiente un'inequivoca manifestazione di volontà del contribuente di ottenere il soddisfacimento del credito d'imposta, senza che sia prescritta una forma specifica. Nel caso concreto l'indicazione del credito nella voce "credito da utilizzare in compensazione e/o detrazione" è stata ritenuta espressione inequivoca della volontà di non rinunciare al credito e della natura di credito verso l'Erario, con conseguente affermazione del diritto al rimborso per l'anno 2008. La Commissione ha compensato le spese di giudizio.

Norme richiamate

  • D.lgs. 546/1992, art. 21, comma 2

    La domanda di restituzione, in mancanza di disposizioni specifiche, non può essere presentata dopo due anni dal pagamento, ovvero, se posteriore, dal giorno in cui si è verificato il presupposto per la restituzione.

    La norma stabilisce un termine biennale di decadenza per la presentazione della domanda di restituzione; tuttavia, in mancanza di disposizioni sulla forma, la Commissione ha ritenuto che una manifestazione inequivoca di volontà del contribuente (anche nella dichiarazione) valga come domanda ai fini della tutela del credito.

  • D.P.R. 636/1972, art. 16 (richiamato)

    Riferimento storico giurisprudenziale riguardante il termine biennale di decadenza per rimborsi IVA; la pronuncia considera i precedenti ma interpreta la forma della manifestazione di volontà alla luce della libertà delle forme.

  • Codice Civile, art. 2946

    Articolo sulla prescrizione ordinaria decennale; nella giurisprudenza citata taluni orientamenti sostenevano che un'inequivoca manifestazione in dichiarazione poteva rendere operativa la prescrizione decennale invece della decadenza biennale.

  • Sesta Direttiva CEE (richiamata)

    Principio europeo della neutralità dell'IVA e del diritto al ristoro dell'IVA versata "a monte". La giurisprudenza richiamata utilizza la direttiva per sostenere che la dichiarazione che manifesta la volontà di recuperare il credito debba essere considerata sufficiente per la tutela del diritto al rimborso.

Massime di principio

  • Una manifestazione inequivoca della volontà di ottenere il rimborso (anche se espressa nella dichiarazione) può essere considerata valida ai fini del riconoscimento del credito: non sempre è necessaria una specifica formalità aggiuntiva.
  • La libertà delle forme nell'ordinamento implica che la sostanza della dichiarazione (la chiara indicazione del credito e la volontà di non rinunciarvi) prevale su etichette formali come la scelta di una specifica colonna del modello.
  • Indicare il credito come "da utilizzare in compensazione e/o detrazione" non esclude, di per sé, l'intento di far valere il credito per il rimborso, purché risulti inequivocabile la volontà del contribuente di non rinunciare al credito.
  • Per limitare rischi processuali, è comunque consigliabile: documentare chiaramente in dichiarazione la natura del credito e la volontà di ottenere il rimborso, conservare ogni elemento probatorio e, se possibile, presentare tempestivamente l'istanza formale di rimborso.
  • In presenza di dubbio sulla manifestazione di volontà, l'amministrazione può invocare la decadenza biennale; perciò la chiarezza formale riduce il rischio di contenzioso.

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