Sentenza n. 685/2026 - Catania, Sezione 3
per l’ottemperanza alla sentenza del Tribunale di Ragusa, sezione lavoro, n. 863 del 2025.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale di Ragusa, sezione lavoro, n. 863 del 2025, relativa al riconoscimento della Carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione del docente
Esito
Favorevole al ricorrente (docente)
Prevale il privato
La controversia
La ricorrente ha proposto ricorso per ottenere l’esecuzione della sentenza del Tribunale di Ragusa, sezione lavoro, n. 863 del 2025, che aveva dichiarato il suo diritto alla fruizione della Carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione del docente, prevista dall’art. 1, comma 121, l. n. 107/2015, per gli anni scolastici indicati. Il Ministero, ritualmente intimato, non si è costituito. Nel corso del giudizio la ricorrente ha rappresentato e documentato che il Ministero aveva dato spontanea e integrale esecuzione alla sentenza il 16 dicembre 2025, dopo la notificazione e il deposito del ricorso, avvenuti rispettivamente il 9 e l’11 dicembre 2025.
La decisione
Il TAR ha dichiarato cessata la materia del contendere, prendendo atto dell’intervenuta esecuzione spontanea e integrale del giudicato prima della decisione. Le spese sono state compensate solo in parte; per il residuo il Ministero è stato condannato al pagamento di 200 euro, oltre accessori di legge, in favore della ricorrente, con distrazione in favore del difensore antistatario. La quantificazione è stata motivata dal carattere seriale della controversia e dalla natura dell’ottemperanza, ritenuta assimilabile alle procedure esecutive mobiliari. È stata inoltre disposta l’esecuzione della sentenza da parte dell’autorità amministrativa.
Norme richiamate
art. 1, comma 121, l. n. 107/2015
Carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione del docente
La disposizione costituisce il fondamento del diritto alla fruizione della Carta elettronica riconosciuto dal giudicato posto in esecuzione.
Massime di principio
- Quando, dopo la proposizione di un ricorso per ottemperanza e prima della decisione, l’amministrazione dà spontanea e integrale esecuzione al giudicato, il giudice amministrativo dichiara cessata la materia del contendere.
- L’esecuzione spontanea del giudicato successiva alla notificazione e al deposito del ricorso non esclude necessariamente la condanna dell’amministrazione alle spese, che possono essere compensate solo in parte e liquidate tenendo conto dell’attività processuale svolta, del carattere seriale della controversia e della natura esecutiva dell’azione.
- Nelle controversie seriali di ottemperanza relative alla Carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione del docente, la liquidazione delle spese può essere contenuta e parametrata alla natura della procedura, pur restando dovuta quando l’amministrazione abbia adempiuto solo dopo la proposizione del ricorso.
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