Sentenza n. 2562/2026 - Palermo, Sezione 4
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: graduatoria finale e atti di una selezione interna per titoli e colloquio, finalizzata alla copertura di 14 posti di assistente amministrativo di categoria C mediante progressione verticale, con esclusione dei ricorrenti per mancato superamento della prova orale
Esito
Favorevole al resistente (azienda sanitaria)
Prevale l’amministrazione
La controversia
I ricorrenti hanno impugnato la delibera di approvazione della graduatoria finale, i verbali della commissione relativi ai criteri di valutazione, alle prove orali e ai titoli, nonché, ove occorrente, il bando e gli atti presupposti. Hanno dedotto la violazione dell'art. 22, comma 15, d.lgs. 75/2017, dell'art. 52 d.lgs. 165/2001, dell'art. 20 del CCNL Sanità, del d.P.R. 220/2001, dei regolamenti aziendali e dei criteri del bando, oltre a eccesso di potere e difetto di motivazione. In particolare, hanno sostenuto che la commissione non avrebbe espressamente considerato, nella prova orale, la capacità di applicare nozioni teoriche alla soluzione di problemi specifici e casi concreti; che sarebbero stati utilizzati criteri propri di un concorso ordinario anziché criteri comparativi diretti a valorizzare l'esperienza e i titoli di servizio; che sarebbe stata violata la previsione del bando relativa alla valorizzazione della professionalità e delle qualità pratiche; che alla ricorrente Cangemi sarebbero stati attribuiti meno punti del dovuto per curriculum, diploma e titoli formativi; e che, quanto al ricorrente Provenzano, la prova orale non sarebbe stata correttamente verbalizzata. L'amministrazione e le controinteressate hanno eccepito, tra l'altro, la tardività, l'omessa tempestiva impugnazione del bando, il difetto di interesse, l'inammissibilità del ricorso collettivo e il difetto di giurisdizione.
La decisione
Il TAR ha affermato la giurisdizione amministrativa, ritenendo che la controversia riguardasse una progressione verticale, ossia il passaggio dalla categoria B alla categoria C, e non una progressione orizzontale. Ha omesso di esaminare le ulteriori eccezioni preliminari per la manifesta infondatezza del ricorso. Ha inoltre respinto la richiesta istruttoria di acquisizione degli atti di valutazione finale dei titoli, poiché i ricorrenti avevano già esercitato l'accesso e avrebbero potuto utilizzare il rimedio ex art. 116 c.p.a.; la causa era comunque decidibile sulla base degli atti disponibili. Nel merito, il Collegio ha ritenuto legittima la procedura prevista dall'art. 22, comma 15, d.lgs. 75/2017, che consente, in via transitoria, selezioni interne per progressione tra aree con prove dirette anche ad accertare la capacità di applicare nozioni teoriche a casi concreti. La valutazione positiva del servizio per almeno tre anni costituisce un titolo rilevante, ma non un elemento necessariamente esclusivo o sufficiente da solo a determinare il superamento della selezione. La commissione aveva predeterminato in modo puntuale i criteri per i titoli e per la prova orale, individuando le aree tematiche, le modalità di svolgimento e i criteri di pertinenza, completezza e correttezza del linguaggio. Tali criteri non erano incompatibili con la verifica della capacità applicativa, anche perché la commissione aveva richiesto ai candidati di argomentare i contenuti mediante esempi pratici e le schede graduavano il livello di completezza delle risposte. La scelta e la formulazione delle prove rientravano nella discrezionalità tecnica della commissione, sindacabile solo per manifesta irragionevolezza, illogicità, abnormità, travisamento o errore procedurale, non riscontrati nel caso concreto. La censura della ricorrente Cangemi sulla valutazione dei titoli è stata dichiarata inammissibile per carenza di interesse, poiché anche l'eventuale attribuzione dei punti richiesti non avrebbe superato il mancato raggiungimento della soglia minima di 14/20 nella prova orale; è stata comunque ritenuta infondata nel merito, poiché non risultava attestata la valutazione positiva triennale richiesta, il voto del diploma non superava la soglia prevista e non era documentata la durata minima dei titoli formativi. La contestazione relativa alla verbalizzazione della prova di Provenzano è stata respinta, trattandosi di un mero refuso riconosciuto dalla commissione e non della mancata effettuazione della prova. Il punteggio numerico è stato ritenuto motivazione sufficiente, essendo inserito in una griglia articolata e predeterminata, idonea a rendere comprensibile e controllabile l'iter valutativo. Il ricorso è stato quindi rigettato, con salvezza degli atti impugnati. I ricorrenti sono stati condannati in solido alle spese in favore dell'ASP e delle controinteressate costituite, mentre nulla è stato disposto per la controinteressata non costituita.
Norme richiamate
art. 22, comma 15, d.lgs. 75/2017
Per il triennio 2020-2022, le pubbliche amministrazioni, al fine di valorizzare le professionalità interne, possono attivare, nei limiti delle vigenti facoltà assunzionali, procedure selettive per la progressione tra le aree riservate al personale di ruolo, fermo restando il possesso dei titoli di studio richiesti per l'accesso dall'esterno. Tali procedure selettive prevedono prove volte ad accertare la capacità dei candidati di utilizzare e applicare nozioni teoriche per la soluzione di problemi specifici e casi concreti. La valutazione positiva conseguita dal dipendente per almeno tre anni, l'attività svolta e i risultati conseguiti, nonché l'eventuale superamento di precedenti procedure selettive, costituiscono titoli rilevanti ai fini dell'attribuzione dei posti riservati per l'accesso all'area superiore.
La disposizione transitoria consente procedure selettive interne per progressioni verticali e non impone che la valutazione positiva del servizio costituisca l'unico criterio o che le prove siano sostituite dalla sola comparazione dei titoli. Sono ammissibili prove orali dirette anche a verificare la capacità di applicare nozioni teoriche a problemi e casi concreti.
art. 52, comma 1-bis, d.lgs. 165/2001
La disciplina generale delle progressioni verticali richiede il ricorso al concorso pubblico, con possibile riserva a favore del personale interno, mentre l'art. 22, comma 15, d.lgs. 75/2017 opera quale disciplina transitoria derogatoria.
d.P.R. 220/2001
Il bando ha legittimamente richiamato la disciplina concorsuale del personale del comparto sanitario per la valutazione dei titoli e delle prove, quale disciplina di riferimento della selezione interna.
art. 116 c.p.a.
Il rimedio per contestare il diniego o l'insufficienza del riscontro all'accesso agli atti deve essere attivato direttamente dall'interessato; la richiesta istruttoria nel giudizio di annullamento non può essere utilizzata per supplire alla mancata proposizione di tale tutela.
art. 64, comma 3, c.p.a.
I poteri istruttori officiosi non devono essere esercitati quando la controversia è decidibile sulla base degli atti già disponibili e non sussiste una concreta necessità di ampliamento dell'istruttoria.
art. 53 l.r. 30/1993
La disposizione è stata richiamata dall'amministrazione a sostegno della tesi secondo cui la pubblicazione della delibera all'albo aziendale avrebbe fatto decorrere il termine per l'impugnazione.
Massime di principio
- Le controversie relative a selezioni interne che comportano il passaggio da un'area o categoria funzionale a un'altra, configurando una progressione verticale, appartengono alla giurisdizione del giudice amministrativo; le controversie relative a passaggi nell'ambito della stessa area o categoria, configurando progressioni orizzontali, appartengono invece alla giurisdizione ordinaria.
- Nelle procedure di progressione verticale disciplinate dall'art. 22, comma 15, d.lgs. 75/2017, la valorizzazione della valutazione positiva del servizio, dell'attività svolta e dei risultati conseguiti non esclude la previsione di prove selettive, anche orali, dirette ad accertare la capacità di applicare nozioni teoriche alla soluzione di problemi specifici e casi concreti.
- La commissione di una selezione interna può predeterminare la valutazione della prova orale mediante criteri quali pertinenza, completezza e correttezza del linguaggio, purché tali criteri siano sufficientemente chiari e articolati e siano concretamente idonei a verificare anche la capacità applicativa richiesta dalla disciplina della procedura.
- Le valutazioni tecnico-discrezionali della commissione esaminatrice sono sindacabili dal giudice amministrativo solo in presenza di manifesta irragionevolezza, illogicità o abnormità dei criteri o dei giudizi, ovvero di travisamento dei fatti o errore procedurale.
- Il punteggio numerico costituisce motivazione sufficiente del giudizio della commissione quando è espresso nell'ambito di una griglia di valutazione previamente determinata, chiara e articolata, con voci e livelli tali da rendere comprensibile e controllabile l'iter logico della valutazione.
- La contestazione della valutazione dei titoli è priva di interesse quando, anche a seguito della rettifica richiesta, il candidato non potrebbe comunque superare una prova orale necessaria per l'ammissione o conseguire una posizione utile nella graduatoria.
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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