Cassazione Civile, Ordinanza n. 21029/2021 del 22/07/2021
Sintesi
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Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)
La controversia
Un contribuente, titolare di una ditta individuale, aveva impugnato un avviso di accertamento con cui gli veniva contestato il mancato versamento dell'imposta unica sulle scommesse per l'anno 2007, relativa ad attività svolta per conto di un operatore estero. Il ricorso era stato accolto in primo grado, ma la Commissione tributaria regionale aveva riformato la decisione accogliendo l'appello dell'Amministrazione. Il contribuente ha quindi proposto ricorso per cassazione affidato a nove motivi di censura, resistiti dall'Agenzia delle dogane e dei monopoli. Nel corso del giudizio di legittimità l'Amministrazione ha comunicato di aver annullato parzialmente in autotutela l'avviso impugnato; il ricorrente ha aderito alla richiesta di cessazione della materia del contendere.
La decisione
La Corte ha preso atto dell'annullamento in autotutela dell'avviso di accertamento e ha dichiarato cessata la materia del contendere con riguardo all'intera posizione oggetto di causa. Ha inoltre compensato integralmente le spese dell'intero giudizio, rilevando che la composizione della controversia è intervenuta nelle more del giudizio anche in conseguenza dell'intervento della Corte costituzionale n. 27/2018. È stato anche affermato che la declaratoria di cessazione della materia del contendere, come ogni causa estintiva del giudizio, esclude l'applicazione del contributo unificato aggiuntivo di cui all'art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115/2002, previsto solo per rigetto, inammissibilità o improcedibilità dell'impugnazione.
Norme richiamate
D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater
La disposizione sul contributo unificato aggiuntivo non si applica quando il giudizio si estingue per cessazione della materia del contendere, perché essa opera solo in caso di infondatezza, inammissibilità o improcedibilità dell'impugnazione.
Corte costituzionale n. 27/2018
L'intervento della Corte costituzionale è richiamato come elemento che ha inciso sulla composizione della controversia e sulla successiva definizione della lite.
Cass. civ., 30 settembre 2015, n. 19560
È richiamata per il principio secondo cui la cessazione della materia del contendere, come tutte le ipotesi di estinzione del giudizio, esclude l'applicazione del contributo unificato aggiuntivo.
Massime di principio
- Quando, nelle more del giudizio di cassazione, sopravviene l'annullamento in autotutela dell'atto impositivo impugnato, la controversia va dichiarata cessata per sopravvenuta mancanza di interesse alla decisione.
- La cessazione della materia del contendere comporta l'estinzione del giudizio e consente al giudice di compensare le spese quando la definizione della lite sia intervenuta per fatti sopravvenuti non imputabili in via esclusiva a una parte.
- Il contributo unificato aggiuntivo previsto per il rigetto o l'inammissibilità dell'impugnazione non si applica nei casi di cessazione della materia del contendere o di altra estinzione del giudizio.
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