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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 34519/2022 del 19/09/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Per Tomasini: il ricorso è accolto; la sentenza impugnata è annullata nei suoi confronti e la causa è rinviata a diversa Sezione della Corte d'appello di Bologna per nuovo giudizio. Per Spinelli: il ricorso è dichiarato inammissibile; il ricorrente è condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di euro 3.000,00 alla Cassa delle ammende.

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

I ricorrenti impugnano la conferma della condanna per furto in abitazione. Primo motivo (Tomasini): nullità della notifica dell'avviso di fissazione del giudizio d'appello; la raccomandata non sarebbe stata consegnata al destinatario e manca l'avviso di ricevimento che attesti il deposito in ufficio postale; inoltre si censura la mancata consegna all'avvocato ai sensi dell'art. 161, comma 4, c.p.p. Secondo motivo (diritto comune ai ricorrenti ma riferito in concreto a Spinelli): travisamento delle dichiarazioni del teste Corrado Donato in ordine al rinvenimento di un bene (un salame), con la contestazione che la Corte d'appello avrebbe erroneamente interpretato la sequenza temporale degli eventi.

Norme richiamate

  • art. 161, comma 4, cod. proc. pen.

    L'atto da notificare doveva essere consegnato al difensore; la Corte richiama la regola che la notificazione deve consentire la certezza del ricevimento e che l'eventuale inesatta applicazione di tale disciplina può determinare nullità.

  • art. 23, comma 8, decreto-legge 28/10/2020, n. 137 (convertito, con modificazioni, dalla legge 18/12/2020, n. 176)

    Prevede la possibilità di requisitoria scritta in Cassazione in luogo della discussione orale; qui utilizzata dal Procuratore generale per formulare conclusioni scritte.

  • Sez. 3, n. 36330 del 30/06/2021 (sentenza Schweiggl)

    Principio applicato: se la raccomandata non è stata consegnata per rifiuto o assenza, la prova del perfezionamento della notificazione richiede la produzione dell'avviso di ricevimento relativo alla comunicazione dell'avvenuto deposito in ufficio postale; non è sufficiente la sola prova della spedizione.

  • Sez. U civ., n. 10012 del 15/04/2021

    Orientamento richiamato dalla Corte in tema di notificazioni a mezzo posta, confermando i criteri di prova della notifica postale.

  • Sez. U, n. 42792 del 31/10/2001 (Policastro)

    Consente al giudice di esaminare gli atti anche in presenza di dedotto error in procedendo; qui ha permesso alla Corte di controllare la documentazione relativa alla notifica.

  • Sez. 1, n. 41738 del 19/10/2011 (Longo)

    Criterio di ammissibilità dei motivi di cassazione per vizio di motivazione: gli atti citati devono essere idonei, da soli o in combinato, a dimostrare radicali incompatibilità tali da rendere la motivazione manifestamente incongrua o contraddittoria; qui applicato per rigettare il motivo di Spinelli.

Massime di principio

  • La notificazione a mezzo raccomandata che non giunge nella disponibilità del destinatario richiede la prova dell'avviso di ricevimento relativo al deposito in ufficio postale; la sola prova di spedizione è insufficiente.
  • Se l'atto doveva essere consegnato al difensore ai sensi dell'art. 161 c.p.p., la mancata osservanza di tale regola può determinare nullità rilevabile in Cassazione e comportare annullamento con rinvio.
  • In Cassazione il gravame per travisamento della prova è inammissibile se gli atti prodotti non sono autonomamente idonei a dimostrare incoerenze così gravi da rendere la motivazione del giudice manifestamente contraddittoria o priva di fondamento.
  • Il giudice di legittimità può disporre l'esame degli atti anche in presenza di error in procedendo per valutare eventuali vizi formali della notificazione.
  • In presenza di ricorsi con esiti diversi per ricorrenti differenti, la Corte può accogliere il ricorso di uno (annullamento e rinvio) e dichiarare inammissibile quello dell'altro, con condanna alle spese e sanzioni pecuniarie per il ricorrente soccombente.

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