Sentenza del 17/01/2022 n. 1149 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale l’amministrazione
La controversia
L'Ufficio aveva imputato a L.D. pro quota, ai sensi dell'art. 5 TUIR, un maggior reddito previamente accertato e divenuto definitivo nei confronti della società CDM Servizi s.a.s. La contribuente contestava di essere una prestanome e sosteneva l'interposizione fittizia a favore del socio effettivo D.N.C.. L'Avvocatura dello Stato impugnava la sentenza d'appello che aveva dato ragione alla contribuente, deducendo violazione e falsa applicazione dell'art. 5 TUIR e richiedendo la cassazione.
La decisione
La Corte di Cassazione ha ritenuto principale la questione processuale relativa al mancato contraddittorio unitario e al litisconsorzio necessario. Ha dichiarato nullo il giudizio di merito, cassato la sentenza impugnata e rinviato la causa alla Commissione Tributaria Provinciale di Milano per nuovo esame. In sostanza la cassazione ha accolto il ricorso dell'Avvocatura dello Stato sul profilo della nullità per carenza del contraddittorio e ha disposto il rinvio, senza decidere nel merito sull'accertamento fiscale originario.
Norme richiamate
art. 5 TUIR
Imputazione per trasparenza dei redditi delle societa di persone ai soci pro quota e indipendentemente dalla percezione; la norma elimina la soggettivita tributaria separata della societa e attribuisce direttamente il reddito ai soci.
art. 24 Cost.
Richiamato nel contesto del principio processuale della ragione piu liquida e del diritto di difesa; la Corte rileva che l'art.5 TUIR non configura una presunzione assoluta che leda il diritto di difesa.
art. 111 Cost.
Richiamato in relazione al principio processuale che consente l'esame prioritario della questione di piu agevole soluzione (ragione piu liquida) a tutela dell'economia e celerita processuali.
art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3
Fondamento della doglianza in cassazione per violazione e falsa applicazione di norme di diritto; la Cort e ha esaminato il motivo processuale di immediata soluzione.
Giurisprudenza costituzionale e di legittimità (es. Corte Costituzionale sent. n.201/2020; Cass. Sez. Un. n.14815/2008)
La Corte Costituzionale n.201/2020: il metodo dell'attribuzione per trasparenza comporta la tassazione in capo ai soci per ciascun periodo di imposta indipendentemente dalla percezione.
Conferma la legittimita e la logica dell'imputazione pro quota; dalla giurisprudenza si ricava altresi il principio del litisconsorzio necessario tra societa e soci nell'ambito degli accertamenti riguardanti societa di persone.
Massime di principio
- Quando un avviso di accertamento nei confronti di una societa di persone diventa definitivo, i maggiori redditi possono essere imputati pro quota ai soci ai sensi dell'art.5 TUIR, indipendentemente dall'effettiva distribuzione degli utili.
- I procedimenti che impugnano rettifiche riguardanti societa di persone richiedono, a pena di nullita, il litisconsorzio necessario tra la societa e tutti i soci interessati; la mancanza di contraddittorio unitario determina la nullita del giudizio e la cassazione con rinvio.
- La qualita di socio puo essere contestata dal contribuente, compresa la tesi della interposizione fittizia o di essere mera prestanome, ma tale censura deve essere svolta nell'ambito del corretto contraddittorio con le controparti rilevanti e puo richiedere la prova in merito.
- La previsione dell'imputazione 'indipendentemente dalla percezione' non costituisce una presunzione assoluta in violazione del diritto di difesa, ma una tipizzazione normativa della soggettivita fiscale delle societa di persone che esclude lo schermo societario.
- L'acquisto di quote verso la fine del periodo d'imposta e accordi privati di mera interposizione non sono automaticamente efficaci a modificare l'imputazione fiscale: rileva la qualita formale di socio alla chiusura del periodo di imposta e la prova concreta richiesta per dimostrare interposizione reale.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza tributaria, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza tributaria
- Sentenza · 17 gen 2022Sentenza del 17/01/2022 n. 8 - Comm. Trib. Reg. Friuli Venezia Giulia
- Sentenza · 17 gen 2022Sentenza del 17/01/2022 n. 24 - Comm. Trib. Reg. per le Marche
- Sentenza · 17 gen 2022Sentenza del 17/01/2022 n. 25 - Comm. Trib. Reg. per le Marche
- Sentenza · 17 gen 2022Sentenza del 17/01/2022 n. 42 - Comm. Trib. Reg. per la Toscana
- Sentenza · 17 gen 2022Sentenza del 17/01/2022 n. 115 - Comm. Trib. Reg. per la Lombardia
- Sentenza · 17 gen 2022Sentenza del 17/01/2022 n. 306 - Comm. Trib. Reg. per la Sicilia
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza tributaria →