Cassazione Penale, Sentenza n. 40778/2025 del 18/12/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione del decreto di confisca di quattro immobili formalmente intestati alla Iacopino, disposta nel procedimento di prevenzione a seguito del sequestro originario. La ricorrente contestava che la confisca fosse fondata su una valutazione errata della disponibilità dei beni (secondo la difesa i beni erano effettivamente nella sua titolarità) e sulla violazione dei criteri probatori stabiliti dalla giurisprudenza (sent. "Spinelli") in tema di confisca di prevenzione: la Iacopino sosteneva di aver documentato l'impiego di risorse lecite per l'acquisto (assegni circolari per 45.000 euro da svincolo di polizze e accollo di mutuo) e che quindi il nesso di riferibilità dei beni al proposto Antonino Mordà non sussisteva.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha confermato che la Corte di appello e il Tribunale hanno valutato correttamente che gli immobili, pur formalmente intestati alla Iacopino, erano nella disponibilità di fatto del proposto Antonino Mordà (soggetto ritenuto inserito in articolazioni 'ndranghetiste) e che la cessione a favore della Iacopino era fittizia. La sentenza ha ritenuto sufficiente la motivazione del giudice di merito, basata su indizi gravi, precisi e concordanti (intercettazioni, conversazioni, comportamenti uti dominus del Mordà, gestione dei contratti di locazione, possesso delle chiavi, ecc.), e ha confermato che la ricorrente non ha superato l'onere di allegazione circa la correlazione fra le entrate lecite familiari e l'acquisto integrale dei beni. Inoltre la Corte ha ricordato che in sede di ricorso per cassazione contro provvedimenti di prevenzione è rimessa solo la censura per violazione di legge.
Norme richiamate
art. 416-bis cod. pen.
Usata per qualificare la gravità e i collegamenti del proposto (Mordà) con la criminalità organizzata, elemento rilevante per la valutazione della pericolosità sociale e della provenienza illecita delle risorse
art. 12-quinquies d.l. n. 306/1992 (intestazione fittizia)
Norma rilevante per il reato e per la valutazione della fittizietà dell'intestazione: la confisca è stata motivata in relazione all'accusa di intestazione fittizia e agli indizi che dimostrano la simulazione della vendita
d.lgs. n. 159/2011 (art. 10, art. 24, art. 27)
Art. 10 e 27 disciplinano i rimedi contro i provvedimenti di prevenzione (ricorso per cassazione per violazione di legge); art. 24 stabilisce che la confisca può colpire beni di cui il proposto ha la titolarità o l'effettiva disponibilità: la Corte ha applicato questi principi per confermare la confisca sui beni formalmente intestati a terzi ma nella disponibilità del proposto
art. 125 cod. proc. pen.
Richiamato dalla ricorrente per contestare la motivazione: la Corte ha ritenuto invece che la motivazione del giudice di merito sia stata logica, congrua e non affetta da vizi tali da rendere incomprensibile l'iter logico-argomentativo
art. 111, comma 6 Cost.
Richiamato dalla ricorrente nell'ambito delle garanzie processuali; la Corte non ha ritenuto violato il principio nella motivazione del provvedimento impugnato
Sentenza Sez. U. n. 4880/2014 (Spinelli)
Richiamata come principio-limitazione: la confisca di prevenzione è collegata alla pericolosità del proposto e alla manifestazione di tale pericolosità al momento dell'acquisto; la Corte ha ritenuto che Spinelli non osti alla confisca nel caso di beni fittiziamente intestati a terzi quando la disponibilità di fatto permane in capo al proposto
Giurisprudenza sui criteri probatori (es. Sez. 2, n. 35628/2004 e altre citate)
La Corte ha richiamato il principio secondo cui la prova della fittizietà dell'intestazione a terzi deve fondarsi su indizi gravi, precisi e concordanti che dimostrino la disponibilità reale del proposto; la motivazione di merito è stata ritenuta aderente a questo standard probatorio
Massime di principio
- In procedimenti di prevenzione, la confisca può colpire beni formalmente intestati a terzi se il pubblico ministero dimostra, con indizi gravi, precisi e concordanti, che la disponibilità di fatto dei beni permane in capo al proposto (comportamento uti dominus, gestione diretta, disposizioni unilaterali, possesso delle chiavi, ecc.).
- La confisca patrimoniale è strettamente collegata alla pericolosità del proposto e alla manifestazione di tale pericolosità al momento dell'acquisizione dei beni: la mera titolarità formale del terzo non esclude la confisca se sussiste disponibilità reale del proposto.
- Il terzo formalmente intestatario non è esonerato dall'allegazione: deve fornire elementi concreti che colleghino le proprie entrate lecite all'acquisto (prove documentali di pagamento, tracciabilità dei fondi, contratti, documenti bancari). Tuttavia l'onere probatorio più gravoso resta sull'accusa che deve dimostrare la fittizietà con indizi rigorosi.
- In cassazione contro provvedimenti di prevenzione il sindacato è limitato alla violazione di legge; le censure che si limitano a discutere la valutazione del merito o la valutazione della prova (logica o gravità degli indizi) sono difficilmente rilevabili se la motivazione di merito risulta comprensibile e coerente.
- Per contrastare efficacemente una confisca su beni intestati a terzi, è utile documentare fin da subito l'origine lecita dei fondi impiegati (versamenti bancari, svincoli polizze con data certa, titoli, tracce del mutuo) e dimostrare l'effettivo esercizio dei poteri di proprietario (accesso, decisioni di gestione, percezione di canoni), qualora sussistano, per evitare che elementi indiziari sulla persistenza della disponibilità del proposto prevalgano.
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