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Regolamento

Regolamento (UE) 2024/1570

Regolamento di esecuzione (UE) 2024/1570 della Commissione, del 4 giugno 2024, recante modifica del regolamento di esecuzione (UE) 2022/423 della Commissione che stabilisce le specifiche tecniche, le misure tecniche e gli altri requisiti tecnici per l'attuazione del sistema informatico decentrato di cui al regolamento (UE) 2020/1784 del Parlamento europeo e del Consiglio

Normativa europea32024R1570

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il regolamento aggiorna il regolamento di esecuzione (UE) 2022/423 per allineare il sistema informatico decentrato usato per la notificazione e comunicazione transfrontaliera degli atti al nuovo quadro giuridico e-CODEX istituito dal regolamento (UE) 2022/850. Chiarisce inoltre le condizioni di partecipazione degli Stati membri non vincolati dal regolamento (UE) 2020/1784 ma coperti da accordi internazionali con l’Unione. La modifica è di natura tecnica e organizzativa, senza incidere sulle date di applicazione sostanziale del regolamento (UE) 2020/1784.

Modifica le specifiche tecniche del sistema informatico decentrato e-CODEX per la notificazione e comunicazione transfrontaliera degli atti giudiziari ed extragiudiziali in materia civile o commerciale ai sensi del regolamento (UE) 2020/1784.

Ambito di applicazione

Si applica agli Stati membri e, per il funzionamento del sistema informatico decentrato, anche agli Stati membri non vincolati dal regolamento (UE) 2020/1784 ma destinatari di un accordo internazionale con l’Unione in materia di notificazione e comunicazione degli atti giudiziari ed extragiudiziali in materia civile o commerciale. Riguarda i punti di accesso e-CODEX autorizzati, lo scambio elettronico di documenti e dati correlati alla notificazione o comunicazione degli atti tra organi mittenti e riceventi e tra autorità centrali. Non incide sulla data di applicazione degli articoli 5, 8 e 10 del regolamento (UE) 2020/1784, che resta quella prevista dall’articolo 37, paragrafo 2, di tale regolamento.

Modifica del sistema informatico decentrato per la notificazione e comunicazione degli atti

Il regolamento di esecuzione (UE) 2024/1570 interviene sul regolamento di esecuzione (UE) 2022/423 per adeguare l’architettura tecnica del sistema informatico decentrato previsto dal regolamento (UE) 2020/1784. L’obiettivo è chiarire il collegamento con il quadro giuridico del sistema e-CODEX, ora disciplinato dal regolamento (UE) 2022/850 e gestito da eu-LISA.

Contesto normativo

La base normativa resta il regolamento (UE) 2020/1784 sulla notificazione e comunicazione negli Stati membri degli atti giudiziari ed extragiudiziali in materia civile o commerciale. L’articolo 5, paragrafo 1, di tale regolamento richiede che la trasmissione di atti, domande, attestati, ricevute, certificati e altre comunicazioni tra organi mittenti, organi riceventi e autorità centrali avvenga mediante un sistema informatico decentrato sicuro e affidabile basato su una soluzione interoperabile quale e-CODEX.

Modifiche al regolamento di esecuzione (UE) 2022/423

L’articolo 1 del regolamento 2024/1570 dispone che l’allegato del regolamento di esecuzione (UE) 2022/423 sia modificato secondo l’allegato del nuovo atto. La nuova formulazione dell’introduzione dell’allegato specifica che:

  • il sistema informatico decentrato è un sistema basato su e-CODEX per lo scambio di documenti e dati relativi alla notificazione o comunicazione degli atti tra Stati membri;
  • i punti di accesso e-CODEX autorizzati sono soggetti al quadro giuridico stabilito dal regolamento (UE) 2022/850.

Partecipazione degli Stati membri legati da accordi internazionali

Il testo disciplina anche gli Stati membri non vincolati dal regolamento (UE) 2020/1784, ma ai quali esso si applica in forza di un accordo internazionale con l’Unione relativo alla notificazione e comunicazione degli atti giudiziari ed extragiudiziali in materia civile o commerciale. Tali Stati membri possono partecipare al sistema informatico decentrato solo nella misura necessaria per dare attuazione al regolamento.

Condizioni tecniche e recepimento nel diritto nazionale

Per gli Stati membri che non sono vincolati dal regolamento (UE) 2022/850, l’allegato richiede l’attuazione nel diritto nazionale di specifiche disposizioni di tale regolamento: articoli 8 e 9, articolo 11, paragrafi 3, 4 e 6, articoli 12 e 14, articolo 15, paragrafi 1 e 3, e articolo 20. Tale recepimento è funzionale a predisporre le garanzie necessarie per il corretto funzionamento del sistema.

Effetti della notifica alla Commissione

Se lo Stato membro interessato notifica alla Commissione, secondo l’accordo internazionale applicabile, di aver attuato nel proprio diritto nazionale le disposizioni richieste, esso viene trattato come gli altri Stati membri soltanto ai fini del funzionamento del sistema informatico decentrato previsto dal regolamento (UE) 2020/1784.

Entrata in vigore

Il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. Il considerando 6 precisa espressamente che le modifiche non incidono sulla data di applicazione degli articoli 5, 8 e 10 del regolamento (UE) 2020/1784, che resta quella prevista dall’articolo 37, paragrafo 2, di tale regolamento.

Disposizioni principali

Aggiornamento del quadro tecnico e-CODEX

L’allegato del regolamento di esecuzione (UE) 2022/423 è modificato per precisare che il sistema informatico decentrato del regolamento (UE) 2020/1784 è un sistema basato su e-CODEX e che i punti di accesso e-CODEX autorizzati sono disciplinati dal quadro giuridico istituito dal regolamento (UE) 2022/850.

Partecipazione degli Stati membri non vincolati dal regolamento (UE) 2020/1784

Gli Stati membri non vincolati dal regolamento (UE) 2020/1784, ma per i quali le sue disposizioni si applicano in virtù di un accordo internazionale con l’Unione, possono partecipare al sistema informatico decentrato nella misura necessaria ad applicare tale regolamento.

Attuazione nazionale delle garanzie tecniche

Per quanto non vincolati dal regolamento (UE) 2022/850, tali Stati membri devono recepire nel diritto nazionale il contenuto degli articoli 8 e 9, dell’articolo 11, paragrafi 3, 4 e 6, degli articoli 12 e 14, dell’articolo 15, paragrafi 1 e 3, e dell’articolo 20 del regolamento (UE) 2022/850, così da garantire il corretto funzionamento del sistema informatico decentrato.

Equiparazione funzionale previa notifica alla Commissione

Lo Stato membro che abbia notificato alla Commissione, conformemente all’accordo internazionale applicabile, di aver attuato tali disposizioni nel proprio diritto nazionale è trattato come gli altri Stati membri esclusivamente ai fini del funzionamento del sistema informatico decentrato di cui al regolamento (UE) 2020/1784.

Entrata in vigore e applicazione

Il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. È obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile negli Stati membri.

Come è indicizzato

Materiecooperazione giudiziaria civilenotificazione e comunicazione degli attiinformatizzazione dei procedimentiprotezione dei dati

Testo integrale

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