Regolamento (UE) 2024/1661
Regolamento di esecuzione (UE) 2024/1661 della Commissione, del 5 giugno 2024, recante modifica dell'allegato I del regolamento di esecuzione (UE) 2023/594 che stabilisce misure speciali di controllo delle malattie per la peste suina africana
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl regolamento aggiorna in via urgente la delimitazione geografica delle aree soggette a restrizioni per la peste suina africana, in risposta ai nuovi focolai registrati soprattutto in Cechia e Polonia e all'evoluzione della situazione epidemiologica nell'Unione. La Commissione sostituisce integralmente l'allegato I del regolamento di esecuzione (UE) 2023/594 e, per alcune aree in Polonia e Bulgaria, aggiorna anche l'allegato II relativo a zone infette e a zone di protezione e sorveglianza. L'intervento si fonda sull'articolo 71, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2016/429 ed è adottato con applicazione immediata dopo la pubblicazione.
Modifica l'allegato I del regolamento di esecuzione (UE) 2023/594 aggiornando le zone soggette a restrizioni per la peste suina africana e sostituisce anche l'allegato II per alcune aree infette o soggette a restrizioni in Polonia e Bulgaria.
Ambito di applicazione
Il regolamento si applica agli Stati membri e alle aree territoriali elencate negli allegati del regolamento di esecuzione (UE) 2023/594, con particolare riferimento alle zone soggette a restrizioni I, II e III per la gestione della peste suina africana. Incide su territori di numerosi Stati membri interessati da focolai o da evoluzione del rischio epidemiologico, nonché sulle aree istituite come zone infette o zone soggette a restrizioni con zone di protezione e sorveglianza ai sensi dell'allegato II. È direttamente applicabile in tutti gli Stati membri e entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione; alcune misure dell'allegato II recano termini di applicazione specifici.
Modifica dell'allegato I del regolamento di esecuzione (UE) 2023/594 sulla peste suina africana
Il regolamento interviene in un contesto di evoluzione rapida della situazione epidemiologica della peste suina africana nell'Unione, richiamando in particolare i recenti focolai in suini selvatici in Cechia e Polonia. La Commissione considera necessario aggiornare con urgenza la geografia delle restrizioni per mantenere misure coerenti con il rischio sanitario, anche alla luce degli orientamenti scientifici e delle norme WOAH richiamati nei considerando.
Contesto normativo
La base giuridica è l'articolo 71, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2016/429. Il regolamento di esecuzione (UE) 2023/594 aveva già stabilito misure speciali di controllo per la peste suina africana per gli Stati membri o le aree elencate negli allegati I e II, e il nuovo atto si inserisce in tale sistema di zonizzazione temporanea e dinamica. I considerando evidenziano che le modifiche devono fondarsi sulla situazione epidemiologica locale e generale, sul rischio di ulteriore diffusione e sulle giustificazioni fornite dalle autorità nazionali.
Modifica dell'allegato I: zone soggette a restrizioni I, II e III
L'articolo 1 sostituisce integralmente l'allegato I del regolamento (UE) 2023/594 con un nuovo elenco molto esteso di zone soggette a restrizioni I, II e III per numerosi Stati membri, tra cui Germania, Estonia, Lettonia, Ungheria, Polonia, Slovacchia, Italia, Cechia, Grecia, Croazia, Svezia e Lituania.
Il provvedimento opera una revisione puntuale delle delimitazioni territoriali, spesso mediante riferimenti a comuni, distretti, province, frazioni, sezioni catastali, lotti o unità di gestione della fauna selvatica. La logica del provvedimento è quella di adeguare la classificazione delle zone al rischio sanitario effettivo, ampliando o ricollocando le aree quando emergono nuovi focolai o quando il quadro epidemiologico peggiora.
Aggiornamenti specifici per Cechia e Polonia
I considerando 7-12 spiegano che, dalla precedente modifica del 17 maggio 2024, sono stati registrati nuovi focolai in Cechia e Polonia. In Cechia, il focolaio nella regione di Liberec ha portato alla riclassificazione di un'area da zona I a zona II e alla ridefinizione dei confini della zona I. In Polonia, i nuovi focolai in varie regioni hanno determinato l'aggiornamento delle zone I e II e delle misure di gestione del rischio.
Per questo motivo il regolamento elenca, nell'allegato I, nuove o riformulate zone soggette a restrizioni soprattutto in Germania, Polonia, Cechia, ma anche in altri Stati membri nei quali la mappatura delle zone risulta già articolata e differenziata.
Sostituzione dell'allegato II: zone infette e zone con protezione e sorveglianza
L'allegato II è sostituito con un nuovo elenco di aree istituite a livello dell'Unione come zone infette o come zone soggette a restrizioni comprendenti zone di protezione e sorveglianza.
Nella parte A sono indicate aree della Polonia istituite come zone infette a seguito di un focolaio di peste suina africana in suini selvatici in uno Stato membro o in una zona precedentemente indenni da malattia. La parte B riguarda invece la Bulgaria, con zone di protezione e di sorveglianza nella regione di Plovdiv a seguito di un focolaio in suini detenuti.
Termini di applicazione delle misure dell'allegato II
Per la Polonia, la parte A dell'allegato II indica come termine ultimo di applicazione il 24 luglio 2024. Per la Bulgaria, la parte B dell'allegato II indica come termine ultimo di applicazione il 25 giugno 2024. Tali termini sono rilevanti per la durata temporanea delle restrizioni e per la verifica della loro eventuale proroga o cessazione in base all'evoluzione epidemiologica.
Entrata in vigore
L'articolo 2 dispone che il regolamento entri in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea. Il testo conferma inoltre la sua diretta applicabilità in tutti gli Stati membri, caratteristica tipica dei regolamenti UE e particolarmente significativa in materia di sanità animale, dove la rapidità di reazione è essenziale.
Disposizioni principali
Aggiornamento delle zone soggette a restrizioni per PSA
L'allegato I del regolamento di esecuzione (UE) 2023/594 è sostituito integralmente. Le nuove delimitazioni delle zone soggette a restrizioni I, II e III riflettono i recenti sviluppi epidemiologici della peste suina africana nell'Unione, con particolare attenzione a Cechia e Polonia, e tengono conto del livello di rischio, delle aree circostanti e dei criteri scientifici richiamati nei considerando.
Ridenominazione e riallocazione di territori in Cechia e Polonia
A seguito di nuovi focolai in suini selvatici, alcune aree della Cechia e della Polonia sono riclassificate da zona soggetta a restrizioni I a II; in altri casi vengono ridefinite le delimitazioni delle zone I per includere territori aggiuntivi o per aggiornare le misure di gestione del rischio.
Sostituzione dell'allegato II
L'allegato II del regolamento di esecuzione (UE) 2023/594 è sostituito con il nuovo elenco delle aree istituite a livello dell'Unione come zone infette o come zone soggette a restrizioni, comprendenti zone di protezione e di sorveglianza, in particolare per aree della Polonia e della Bulgaria.
Termini di applicazione dell'allegato II
Per le aree della Polonia indicate nell'allegato II, parte A, è fissato un termine ultimo di applicazione al 24.7.2024. Per le aree della Bulgaria indicate nell'allegato II, parte B, è fissato un termine ultimo di applicazione al 25.6.2024.
Entrata in vigore e applicabilità
Il regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea. È obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Normativa europea, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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